IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella causa iscritta al
n. 4056-R.G.  del  ruolo generale degli affari contenziosi civili per
l'anno  2003  promossa  da  Tronu  Pasquale,  rappresentato  e difeso
dall'avv. Gianluca Marrocu;
    Contro: Prefetto di Cagliari.
    Oggetto:  ricorso  contro  ordinanza  ingiunzione del Prefetto di
Cagliari; ex art. 205 d.l. 30 aprile 1992 n. 285.

                   Svolgimento del processo: Fatto

    Con  ricorso  del  10  ottobre 2003, depositato in cancelleria in
data  13  ottobre 2003, il sig. Tronu Pasquale, nato a Cagliari il 28
aprile 1935 e residente in Quartucciu (Cagliari), nella via Chilivani
n. 23/25,  rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Marrocu esponeva
quanto segue:
    1. - In data 13 dicembre 2002 il ricorrente riceveva la notifica,
a   mezzo  della  Polizia  municipale  di  Cagliari  del  verbale  di
contestazione  distinto  al numero A581812 per violazione dell'art. 7
del  c.d.s.,  d.l.  30  aprile  1992, n. 285, in quanto «il giorno 13
dicembre  2002 alle ore 9,25, nella via G.M. Angioy, quale conducente
del  veicolo  ATV Lancia Prisma targato CA 538121, di sua proprieta',
lasciava  in  sosta  il  veicolo  suindicato  in zona rimozione, come
indicato da apposita segnaletica»;
    2.  - Il ricorrente, effettivamente aveva lasciato il sopracitato
veicolo  in sosta nella via G.M. Angioy, ma solo dopo aver verificato
che  il  cartello  indicante il divieto di sosta era in realta' privo
dei  requisiti  di  legittimita'  previsti dall'art. 77, comma sette,
d.P.R.  n. 495/1992  (con  modifiche  di  cui al d.P.R. n. 610/1996).
Esso, infatti, in palese violazione del dettato normativo, non recava
nessuna   delle  indicazioni  previste  dalla  legge:  ne'  l'ente  o
l'amministrazione  proprietari  della  strada,  ne'  il marchio della
ditta   fabbricante  il  cartello,  ne'  l'anno  di  fabbricazione  o
l'ordinanza  di  autorizzazione  concessa  dal  Ministero  dei lavori
pubblici  alla  ditta  medesima  per  la  fabbricazione  dei  segnali
stradali,  ne' soprattutto gli estremi dell'ordinanza di apposizione.
Pertanto,  persuasosi  del fatto che il cartello in oggetto non fosse
operativo   e  di  conseguenza  non  lo  fosse  la  prescrizione  ivi
contenuta,  lasciava  il  veicolo  in sosta. Per le motivazioni sopra
esposte,  in  data  22  aprile 2003, proponeva ricorso al Prefetto di
Cagliari ai sensi dell'art. 203, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 avverso
il verbale di cui al punto 1 (all. 1);
    3. - Tuttavia in data 15 settembre 2003 il ricorrente riceveva la
notifica,  per mezzo della Polizia municipale del Comune di Cagliari,
dell'ordinanza  ingiunzione  distinta  al  protocollo  n. 1254E/2003,
datata 11 agosto 2003, con la quale il Prefetto di Cagliari rigettava
il  ricorso  di cui al punto 2, ingiungendo altresi' al sig. Tronu il
pagamento di Euro 72,50 ai sensi dell'art. 204 d.lgs. 30 aprile 1992,
n. 285 (all. 2);
    4.  - Da quanto sopra esposto emergeva la assoluta illegittimita'
del  verbale e della relativa sanzione, poiche' elevate in ragione di
una  segnaletica  stradale  non  conforme  alla legge, posto che tali
circostanze  risultavano  confermate dalle fotografie del cartello in
oggetto   gia'   prodotte   dal   ricorrente   in  sede  del  ricorso
amministrativo e allegate al presente atto (all. 3).
    Tutto cio' premesso ed esposto, Tronu Salvatore con il patrocinio
del  sottoscritto  procuratore,  ricorre all'illustrissimo giudice di
pace  di  Cagliari,  perche'  voglia  fissare udienza di comparizione
delle parti per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni.
    (Omissis).
    Il  giudice  di pace letta l'istanza, fissava per la comparizione
delle parti, l'udienza del 19 gennaio 2004, ex art. 23 della legge 24
novembre 1981, n. 689, modificato dall'art. 99 del d.lgs. 30 dicembre
1999 n. 507.

                       Motivi della decisione

    La  causa,  cosi'  come  prospettata  a  questo giudice, peraltro
corretta  sotto  il  profilo  procedurale,  ripropone e sottolinea il
vizio di legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis della legge 1°
agosto  2003  n. 214  nella  parte  in  cui  - punto 3 - sancisce che
«all'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso
la  cancelleria  del  giudice di pace, a pena di inammissibilita' del
ricorso una somma (omissis).
    La   norma  citata  discrimina  tra  cittadini  abbienti  e  meno
abbienti;  impedisce  a  questi  ultimi  di  agire in giudizio per la
tutela  dei  propri diritti. Nel caso specifico, oggetto del presente
atto,  il ricorrente per poter proporre ricorso al giudice di Pace si
e'  visto costretto a versare alla cancelleria, a titolo di cauzione,
una  somma di denari cosi' come previsto dall'art. 204 della legge 1°
agosto  2003  n. 214.  Non  e' manifestamente infondata la violazione
dell'art. 3 e 24 della Costituzione.