il giudice di pace

    Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta in data
30  ottobre  2003  al  n. 4484/03  RG.  civile, vertente tra Nocerino
Raffaele,  residente in Vairano Patenora (CE) alla via Napoli, 282 ed
elettivamente  in  Portici  presso  l'ufficio  del  giudice  di pace,
opponente,  e  Comando  di  polizia municipale del Comune di Portici,
opposto.

                              F a t t o

    In  data  30  ottobre  2003  il  sig. Nocerino Raffaele proponeva
opposizione  al  verbale  di  accertamento  al  c.d.s. n. 313549/S/03
dell'8   giugno   2003   col   quale   si   contestava   l'infrazione
all'art. 7/01/14  codice della strada per aver circolato in direzione
contraria  a  quella  consentita,  deducendo  la illegittimita' dello
stesso  per  la  insussistenza  dei  fatti contestati che chiedeva di
provare a mezzo testi.

                            D i r i t t o

    Il  giudice di pace rileva che il suddetto ricorso in opposizione
a  verbale  di  accertamento al c.d.s. e' stato depositato in data 30
ottobre  2003  senza  procedere  al  versamento presso la cancelleria
dell'ufficio  del  giudice  di  pace di Portici della somma pari alla
meta'  del  massimo  edittale  della  sanzione  inflitta  dall'organo
accertatore,  costituendo tale versamento obbligo previsto, a pena di
inammissibilita'    del   ricorso   dall'art. 204-bis   del   decreto
legislativo  n. 285  del 30 aprile 1992 introdotto dalla legge n. 214
del 1° agosto 2003 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12
agosto  2003  ed entrata in vigore il giorno successivo), la quale ha
convertito  in legge, con modificazioni, il d.l. n. 151 del 27 giugno
2003,  e  che  pertanto  tale disposizione doveva essere osservata da
questo giudice con la dichiarazione di inammissibilita' del ricorso.
    Ritiene  tuttavia questo giudice che la questione di legittimita'
costituzionale  del  menzionato  art. 204-bis del decreto legislativo
n. 285  del 30 aprile 1992, non appare manifestamente infondata, e va
pertanto sollevata d'ufficio.
    Violazione degli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione.
    Infatti  la  norma  in  parola,  violando  gli  artt. 2 e 3 della
Costituzione  della Repubblica italiana, lede il diritto fondamentale
dell'individuo  alla parita' davanti alla legge, senza distinzione di
condizioni  personali  e sociali, operando una palese discriminazione
tra  cittadini  abbienti  e non abbienti, riservando solo ai primi di
poter tutelare i propri diritti proponendo ricorso al giudice di pace
e imponendo ai non abbienti la via obbligata del ricorso al prefetto,
che  tale  versamento cauzionale non prevede, sovvertendo in tal modo
il  dettato  dell'art. 3  capoverso  laddove  sancisce che e' compito
della  Repubblica  rimuovere  gli  ostacoli  di  ordine  economico  e
sociale,  i  quali  limitano  di  fatto  la enunciata eguaglianza dei
cittadini  e  violando  cosi'  anche  l'art. 24 della Costituzione il
quale  sancisce - che tutti i cittadini possono agire in giudizio per
la  tutela  dei propri diritti e interessi legittimi; - che la difesa
e' diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento; che ai
non  abbienti  appositi  istituti  assicurano  i  mezzi  per  agire e
difendersi davanti a ogni giurisdizione.