IL GIUDICE DI PACE Osservato che, con ricorso dell'11 novembre 2003, depositato nella medesima data ed iscritto al n. 292/A/03 R.G. affari civili contenziosi, Haydara Lahcen sollevava questioni di illegittimita' costituzionale dell'art. 204-bis d.lgs. n. 285/1992, nonche' chiedeva, a questo giudice di pace, la sospensione del presente giudizio per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e nel merito, in via principale, l'annullamento. in via preliminare, la sospensione di tre verbali aventi rispettivamente il n. 371009Z; n. 371010Z e n. 678921T del 2 luglio 2003, con restituzione della patente di guida, elevati dalla Polizia stradale sezione di Perugia in data 2 luglio 2003, rispettivamente per le violazioni di cui agli artt. 145, secondo e decimo comma; 143, secondo e decimo comma, 15, primo e secondo comma, codice della strada, con i quali sono stati applicati rispettivamente le sanzioni pecuniarie di Euro 78,94, Euro 44,29 ed Euro 44,29 per aver compiuto una manovra di attraversamento della carreggiata... omettendo di rispettare l'obbligo di procedere in prossimita' del margine destro della strada... senza dare la precedenza ad altro veicolo proveniente da destra e cosi' provocando un sinistro con riferimento della propria persona e di altro conducente e danneggiando due paracarri in lamiera. A sostegno del proprio ricorso affermava che i fatti non erano quelli descritti in verbale e contestava le deposizioni dei testimoni oculari raccolte dai verbalizzanti ed, in via istruttoria, articolava una prova per testi ed indicava altri testimoni oculari. Sollevava, poi, dubbi sulla costituzionaiita' dell'art 204-bis c.d.s., cosi' come recentemente introdotto in relazione all'onere spettante al ricorrente di versare una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore. Il ricorrente dichiarava che, quale bracciante agricolo, non era in grado di pagare la somma, a titolo cauzionale, di Euro 399,65, cosi' come disposto dall'art. 204-bis e cio' in violazione degli artt. 3 e 24 Costituzione. Concludeva quindi come detto. Tanto premesso, il giudicante deve adottare d'ufficio il provvedimento di inammissibilita' del ricorso, qualora riscontri, come nel caso in esame, il mancato versamento della somma pari alla meta' del massimo edittale delle sanzioni inflitte dall'organo accertatore, cosi' come prescritto nel terzo comma dell'art. 204-bis d.lgs. n. 285/1992. Tanto accertato, si osserva che la questione inerente il mancato pagamento della cauzione detta, costituisce questione pregiudiziale alla decisione, poiche' o sussiste la conformita' dell'art. 204-bis c.d.s. al dettato costituzionale e, quindi, il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile, o sussiste la illegittimita' costituzionale e, quindi lo stesso puo' essere deciso nel merito. Si osserva, altresi', che effettivamente il pagamento di una cauzione potrebbe avere quale effetto la rinuncia all'impugnazione, poiche' troppo gravoso, creando cosi' un ostacolo alla tutela in sede giurisdizionale garantito dall'art. 24 della Costituzione. Che un cosi' gravoso onere puo' favorire il ricorso alle vie giudiziarie solo a soggetti abbienti, cosi' creando una disparita' di trattamento tra cittadini, in contrasto con il principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione.