IL GIUDICE DI PACE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Nel  procedimento  civile  n. 69/2003  R.G., vertente fra Pireddu
Adriano,   residente  in  Santadi  ed  elettivamente  domiciliato  in
Cagliari,  piazza  Garibaldi n. 4, presso lo studio dell'avv. Alberto
Deplano  che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto
introduttivo  e la Prefettura di Cagliari, in persona del prefetto in
carica,  avente  ad  oggetto  il  ricorso  ex  artt. 22  della  legge
n. 689/1981  e  205  del codice della strada approvato con il decreto
legislativo n. 285/1992.
    Letti gli atti ed esaminata l'istanza del ricorrente.
    Premesso che: con ricorso depositato il 21 novembre 2003, il sig.
Adriano  Pireddu,  in  proprio e quale genitore esercente la potesta'
sul  figlio  minore,  sig.  Cristian  Pireddu,  proponeva opposizione
avverso  l'ordinanza  n. 1283E/2003  con  la  quale il prefetto della
Provincia di Cagliari gli aveva ingiunto di pagare in solido la somma
di euro 136,50, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione
dell'art. 145 c.d.s.
    Il  ricorrente deduceva molteplici motivi di illegittimita' della
pretesa sanzionatoria dell'amministrazione, specificamente la mancata
contestazione  immediata dell'infrazione e la mancata indicazione nel
verbale di accertamento dei motivi dell'omissione; l'infondatezza del
verbale,  atteso  che  gli  agenti accertatori non erano presenti sul
luogo  al  momento  del  riferito  sinistro e, quindi, la descrizione
della   violazione   mancava   di  riscontro  oggettivo  e  concreto;
l'inesistenza  e/o  nullita'  dell'ordinanza  ingiunzione  per essere
stata  emanata  non dal prefetto, ma dal vice prefetto vicario, senza
alcuna  indicazione  del provvedimento di delega dei relativi poteri;
l'omessa   e/o   apparente   motivazione  della  suddetta  ordinanza;
l'incertezza  circa  la  natura  del  verbale notificato dagli agenti
accertatori,  non potendo riconoscersi valore di fede privilegiata al
processo verbale non redatto nell'immediatezza del fatto.
    Il    ricorrente    chiedeva,    pertanto,   previa   sospensione
dell'efficacia  esecutiva  dell'ordinanza  ingiunzione, di dichiarare
inesistente  o  annullare  l'ordinanza  ingiunzione  e il sottostante
verbale di contestazione.
    Con  atto integrativo del ricorso, depositato il 25 novembre 2003
e  prima  che  si  fosse  provveduto al ricorso stesso, il ricorrente
eccepiva  la  illegittimita' costituzionale dell'art. 204-bis c.d.s.,
introdotto  dalla  legge  n. 214/2003  che ha convertito in legge con
modificazioni  il  d.l.  n. 151/2003,  nella parte in cui prevede che
all'atto del deposito del ricorso, il ricorrente debba versare presso
la  cancelleria  del  giudice di pace, a pena di inammissibilita' del
ricorso,  una  somma  pari  alla  meta'  del  massimo  edittale della
sanzione   inflitta   dall'organo   accertatore,  sostenendo  che  la
previsione  della  cauzione  creava una disparita' di trattamento tra
soggetti  e precludeva, inoltre, la difesa ai soggetti meno abbienti,
in  violazione  dei  principi  di  uguaglianza  e  di difesa sanciti,
rispettivamente, dagli artt. 3 e 24 della Costituzione.
    Inoltre,  egli  riteneva  che  la  normativa  in  esame  fosse in
contrasto con l'art. 24 Cost., in quanto la sua applicazione all'iter
procedimentale   gia'  iniziato  sotto  il  vigore  della  precedente
normativa  con  la  proposizione  del  ricorso al prefetto, mutava le
condizioni  di  esercizio  del  diritto di difesa, pregiudicandone la
certezza  e  chiedeva, dunque, la sospensione del presente giudizio e
la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.
    In   ordine   al   prospettato   secondo   motivo   di  contrasto
dell'art. 204-bis  c.d.s.  con  l'art. 24  Cost.,  si  ritiene che la
questione  di  legittimita' costituzionale, benche' rilevante ai fini
del  presente  procedimento, sia manifestamente infondata, atteso che
la   norma   censurata   regola   una  condizione  di  ammissibilita'
dell'azione  e,  dato il suo carattere processuale e non sostanziale,
non pregiudica la certezza del diritto di difesa.
    Rilevato  che il ricorso e' stato depositato senza il libretto di
deposito   giudiziario,   attestante  il  versamento  della  cauzione
previsto,  a  pena di inammissibilita' del ricorso, dall'art. 204-bis
c.d.s.,  introdotto  dalla  legge  n. 214/2003  che ha convertito con
modificazioni il d.l. n. 151/2003.
    Ritenuto   che   la   questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 204-bis  c.d.s.  per  violazione del diritto di uguaglianza
(art. 3 Cost.) e del diritto di difesa (art. 24 Cost.) rileva ai fini
dell'ammissibilita' del presente ricorso;
    Ritenuto,  altresi',  che  la  stessa  non  appare manifestamente
infondata,  atteso  che  la  disposizione  in esame, condizionando il
ricorso  al  versamento  della  cauzione, consente di fatto l'accesso
alla  giustizia  solo  ai soggetti abbienti, in quanto coloro che non
dispongono  di  una  somma  di  denaro  addirittura doppia rispetto a
quella  che  definirebbe  la pendenza mediante il pagamento in misura
ridotta,   potrebbero   essere   indotti  a  rinunciare  alla  tutela
giurisdizionale  dei  propri  diritti, con conseguente violazione dei
dettati costituzionali.
    Invero,  sotto  un  primo  aspetto  la  norma de qua discrimina i
cittadini  per  le  loro  condizioni  personali e sociali, creando un
ostacolo,  qual'e' quello del versamento della cauzione, che di fatto
ne  limita la parita', in contrasto con l'art. 3 Cost. che prevede la
rimozione  degli  ostacoli  di carattere economico che impediscono la
concreta attuazione del principio di uguaglianza.
    Sotto  altro  profilo,  la previsione della cauzione priva i meno
abbienti della possibilita' di ricorrere alla tutela giurisdizionale,
in  contrasto  con l'art. 24 Cost. che garantisce non solo il diritto
fondamentale  di  ogni  cittadino  di  agire in giudizio a difesa dei
propri  diritti  ed interessi legittimi, ma anche i mezzi per poterlo
esercitare.