IL GIUDICE DI PACE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza, nella causa civile iscritta
al  R.G.  n. 99/03,  promossa  con  ricorso  del  15  ottobre  2003 e
depositato in cancelleria in pari data da Rigoni Roberto residente in
Asiago,  via  Rodeghieri n. 150, ed elettivamente domiciliato ai fini
del presente giudizio in Vicenza, contra' Canove n. 1, opponente;
    Contro comune di Asiago (Vicenza) - Comando polizia municipale di
Asiago, amministrazione opposta.
    Oggetto:  ricorso  in  opposizione  ex  art. 22 legge n. 689/1981
avverso il verbale di contestazione n. 7069 redatto in data 29 agosto
2003 dalla Polizia municipale di Asiago.

                           P r e m e s s o

    Con  ricorso  del  15 ottobre 2003 e depositato in cancelleria in
pari  data,  il sig. Rigoni Roberto chiedeva che in via pregiudiziale
venisse  accertata  la  non manifesta infondatezza della questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 204-bis  del d.lgs. 30 aprile
1992,  n. 285,  introdotto  dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 che ha
convertito  in  legge  con  modificazioni  il decreto-legge 27 giugno
2003,  n. 151,  per  contrasto  con  gli  articoli  2,  3  e 24 della
Costituzione,   nonche'   venisse  disposta  in  via  provvisoria  la
sospensione  dell'instaurato giudizio e, conseguentemente del verbale
n. 7069  emessa  dal  Comando polizia municipale in Asiago (Vicenza),
localita'  Canove il 29 agosto 2003. In via principale, richiamandosi
a   quanto   esposto   nel   ricorso  chiedeva  innanzitutto  sentire
pronunciare declaratoria di inefficacia del verbale di contestazione,
quindi  sentire  accogliere  il  ricorso  per  i motivi in fatto e in
diritto  esposti  nell'atto  introduttivo, previa audizione personale
del  ricorrente,  della  teste  indicata in narrativa cpon riserva di
altri;  con  conseguente annullamento della sanzione amministrativa e
con   condanna   del  Comune  di  Asiago  al  pagamento  delle  spese
processuali.
    Iscritto  a  ruolo  il  ricorso,  l'opponente  non  provvedeva al
versamento  della  somma  pari  alla meta' del massimo della sanzione
prevista  dall'art. 172, del c.d.s., a titolo di deposito cauzionale,
a   tale  omesso  versamento  consegue,  come  recita  l'art. 204-bis
summenzionato,  la  declaratoria  di  inammissibilita' del ricorso da
parte del giudice.

                           R i l e v a t o

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza   (Reg.   ord.
n. 27/2004).
04C0180