IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza, nella causa civile iscritta al R.G. n. 99/03, promossa con ricorso del 15 ottobre 2003 e depositato in cancelleria in pari data da Rigoni Roberto residente in Asiago, via Rodeghieri n. 150, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Vicenza, contra' Canove n. 1, opponente; Contro comune di Asiago (Vicenza) - Comando polizia municipale di Asiago, amministrazione opposta. Oggetto: ricorso in opposizione ex art. 22 legge n. 689/1981 avverso il verbale di contestazione n. 7069 redatto in data 29 agosto 2003 dalla Polizia municipale di Asiago. P r e m e s s o Con ricorso del 15 ottobre 2003 e depositato in cancelleria in pari data, il sig. Rigoni Roberto chiedeva che in via pregiudiziale venisse accertata la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 che ha convertito in legge con modificazioni il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, per contrasto con gli articoli 2, 3 e 24 della Costituzione, nonche' venisse disposta in via provvisoria la sospensione dell'instaurato giudizio e, conseguentemente del verbale n. 7069 emessa dal Comando polizia municipale in Asiago (Vicenza), localita' Canove il 29 agosto 2003. In via principale, richiamandosi a quanto esposto nel ricorso chiedeva innanzitutto sentire pronunciare declaratoria di inefficacia del verbale di contestazione, quindi sentire accogliere il ricorso per i motivi in fatto e in diritto esposti nell'atto introduttivo, previa audizione personale del ricorrente, della teste indicata in narrativa cpon riserva di altri; con conseguente annullamento della sanzione amministrativa e con condanna del Comune di Asiago al pagamento delle spese processuali. Iscritto a ruolo il ricorso, l'opponente non provvedeva al versamento della somma pari alla meta' del massimo della sanzione prevista dall'art. 172, del c.d.s., a titolo di deposito cauzionale, a tale omesso versamento consegue, come recita l'art. 204-bis summenzionato, la declaratoria di inammissibilita' del ricorso da parte del giudice. R i l e v a t o Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 27/2004). 04C0180