IL GIUDICE DI PACE Letto il ricorso depositato in cancelleria il 3 ottobre 2003 dal sig. Rascazzo Cristiano, in proprio, di opposizione al verbale di accertamento n. 1604/A elevato dalla Polizia municipale di Certaldo in data 29 maggio 2003 per la violazione dell'art. 142, comma 8, c.d.s. e notificato in data 4 settembre 2003; Rilevato che: il ricorso in opposizione a sanzione amministrativa e' stato depositato in cancelleria in data 3 ottobre 2003 senza il versamento presso la cancelleria del giudice di pace di Castelfiorentino di una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore, di tale che dovrebbe essere dichiarata inammissibile l'opposizione de qua; tale obbligo e', infatti, previsto, a pena d'inammissibilita' del ricorso, dall'art. 204-bis del c.d.s. cosi' come modificato dalla legge 1° agosto 2003 n. 214 di conversione del decreto legge 27 giugno 2003 n. 151; la norma sopracitata, nel prevedere l'obbligatorieta' del versamento - a titolo di deposito cauzionale - di una somma pari alla meta' del massimo edittale, a pena di inammissibilita' contrasta apertamente con alcuni precetti di chiara valenza e portata fondamentale, in quanto costituenti veri e propri principi cardine consolidati all'interno dell'ordinamento democratico di uno stato di diritto, e pertanto, e' in sospetto d'incostituzionalita'. Il riferimento e' agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, la quale nel prevedere l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, l'accesso incondizionato alla tutela giurisdizionale per la difesa dei diritti fondamentali del cittadino ed il riconoscimento del valore, assoluto e preminente, della persona e della stessa dignita' del cittadino, presuppone il libero accesso alla giustizia per la tutela dei propri diritti, senza condizionamenti di sorta, quale risulta, di fatto, il pagamento anticipato della cauzione di cui all'art. 204-bis del c.d.s., il quale rischia di frustrare ogni legittima aspettativa di diritto del cittadino. Il principio che la sopracitata norma va inoltre a scalfire e' la preclusione, in linea di diritto, della opponibilita' di un determinato provvedimento sanzionatorio ritenuto ingiusto, per non essere conforme a diritto, che verrebbe potenzialmente sottratto al controllo di legalita', ove non in regola con il pagamento di una cauzione. Tanto premesso, intende pertanto sollevare, come in effetti solleva, incidente di costituzionalita' per violazione delle seguenti disposizioni costituzionali. 1. - Violazione degli artt. 2 e 3 Cost. per difetto di ragionevolezza e disparita' di trattamento tra soggetti abbienti e non abbienti. Il versamento anticipato di una cauzione pari addirittura al doppio rispetto a quella che sostanzialmente consentirebbe al cittadino di definire la pendenza attraverso il pagamento in misura ridotta, limita la liberta' e l'uguaglianza dei cittadini, discriminandoli sul piano economico e sociale, consentendo, di fatto, l'accesso alla tutela giurisdizionale di fronte al giudice di pace, solo a coloro che sono in grado di versare immediatamente la cauzione. Ne' assume valenza alcuna, sotto tale profilo, ma anzi di fatto rafforza la discriminazione economica tra cittadini, la previsione del «doppio binario», costituito, oltre che dalla giurisdizione ordinaria, impraticabile per chi non sia in possesso di adeguati mezzi economici, dalla tutela in via amministrativa, leggasi ricorso al prefetto, canale interno alla stessa pubblica amministrazione, il cui accesso e' gratuito. E' evidente, quindi, a parere dello scrivente, come la norma de quo, sia lesiva del principio di uguaglianza oltre che del principio della pari dignita' dei cittadini. 2. - Violazione dell'art. 24 della Costituzione che consente a tutti i cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, senza condizionamenti di sorta. Invero l'obbligo di cui all'art. 204-bis c.d.s. lede e limita il diritto di agire in giudizio, cosi' come costituzionalmente garantito a tutti i cittadini, subordinando il diritto alla tutela giurisdizionale al pagamento di una cauzione. Seppur e' vero che la Costituzione non garantisce la gratuita' dei ricorsi alla giustizia, e' parimenti vero che la Corte costituzionale (sent. n. 67/1960) dichiaro' l'illegittimita' costituzionale dell'art. 98 del codice di procedura penale che prevedeva appunto il potere del giudice di imporre il versamento di una cauzione alla parte, con cessazione del giudizio in caso di omesso versamento, perche' contrario al principio di uguaglianza e perche' poneva un limite al diritto di azione; parimenti per lo stesso principio, con la sent. n. 21/61, cancellava l'obbligo di pagare i tributi richiesti dalla finanza per poter agire in giudizio (clausola solve et repete). Come piu' volte affermato dal Giudice delle leggi (sentt. n. 45/93, n. 80/66) occorre distinguere tra oneri che siano razionalmente collegati alla pretesa dedotta in giudizio allo scopo di assicurare al processo uno svolgimento meglio conforme alla sua funzione - da ritenersi consentiti - e oneri che invece tendono alla soddisfazione di interessi del tutto estranei alle finalita' predette e, conducendo al risultato di precludere o ostacolare gravemente l'esperimento della tutela giurisdizionale, come nel caso di specie, incorrono nella sanzione di incostituzionalita'.