IL TRIBUNALE

    A   scioglimento  della  riserva  espressa,  all'udienza  del  13
novembre  2003  nel procedimento di sorveglianza avente ad oggetto il
reclamo  del  p.m.  avverso l'ordinanza in data 23 settembre 2003 con
cui il magistrato di sorveglianza di Bari concedeva a Maselli Pietro,
nato  a  Molfetta  il 14 gennaio 1967, residente in Molfetta alla via
Pia    n. 56,    il    beneficio   della   sospensione   condizionata
dell'esecuzione   della   pena   detentiva   ai   sensi  della  legge
n. 207/2003;
    Verificata  la  ritualita'  della  citazione e della costituzione
delle parti; sentiti p.g. e difensore;
    Letti gli atti;
    Ha emesso la seguente ordinanza.

                    Svolgimento del procedimento

    1.  -  Con  ordinanza  in data 23 settembre 2003 il magistrato di
sorveglianza   di  Bari  concedeva  a  Masielli  Pietro,  s.m.g.,  il
beneficio  della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte
finale  della  pena  detentiva,  ai sensi della legge n. 207/2003, in
relazione  alla  condanna di cui alla sentenza in data 27 aprile 1999
del g.i.p. presso il Tribunale di Trani.
    2.  - In data 1° ottobre 2003 il p.m. presso il Tribunale di Bari
proponeva  reclamo  avverso  la  predetta  ordinanza,  ai  sensi  del
combinato disposto degli artt. 2, comma 2, legge n. 207/2003 e 69-bis
terzo comma della legge n. 354/1975, lamentando l'errata applicazione
della  legge  in  questione  nella  parte  in  cui  il  magistrato di
sorveglianza  aveva  ritenuto  di  applicare  il  beneficio  anche  a
soggetto  nei confronti del quale era intervenuto un provvedimento di
revoca  di  misura  alternativa;  e  cio', in contrasto con l'art. 1,
comma  3,  lett.  d),  della  legge  n. 207/2003  che, escludendo dal
beneficio  della sospensione dell'esecuzione della parte finale della
pena  detentiva  le  persone  che,  dopo  la  condanna, fossero state
ammesse  a misure alternative alla detenzione, poneva una preclusione
anche  nei confronti di coloro, che pur ammessi a misure alternative,
ne  avessero  successivamente subito la revoca (come il Maselli). Per
tali  motivi il p.m. chiedeva al Tribunale di sorveglianza la riforma
del  provvedimento  impugnato  o, in subordine, la proposizione della
questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3, lett.
d),   della  legge  n. 207/2003,  nella  parte  in  cui  consente  la
concessione  della  sospensione  condizionata  dell'esecuzione  della
parte  finale  della pena detentiva al condannato che abbia subito la
revoca di una misura alternativa alla detenzione.
    3.  -  All'odierna udienza camerale, sentiti p.g. e difensore, il
Collegio riservava la decisione.

                       Motivi della decisione

    4.  -  Ritiene  il  Collegio  che  la questione di illegittimita'
costituzionale   prospettata   nel   reclamo   sia  rilevante  e  non
manifestamente infondata.
    5.  - Invero l'art. 1, comma 3, lett. d), della legge n. 207/2003
esclude   dalla   concessione   del   beneficio   della   sospensione
dell'esecuzione  della  parte  finale della pena detentiva le persone
che,  dopo la condanna, «siano state ammesse» alle misure alternative
alla  detenzione:  espressione  francamente  ambigua,  poiche' non e'
affatto  chiaro  se  essa  riguardi solo i condannati che siano stati
ammessi  -  e  si  trovino  -  in  misura  alternativa all'atto della
decisione   sull'istanza   di   sospensione   condizionata  ex  legge
n. 207/2003  ovvero anche i condannati che, dopo essere stati ammessi
ad una misura alternativa alla detenzione, ne abbiano successivamente
subito  la revoca [e' il caso del Maselli, che, ammesso con ordinanza
in   data   29  aprile  2003  di  questo  Tribunale  di  sorveglianza
all'affidamento  in  prova  al  servizio  sociale  (in relazione alla
sentenza  in  data  27  aprile 1999 del g.i.p. presso il Tribunale di
Trani) ed arrestato il 17 luglio 2003 per revoca ex tunc della misura
alternativa  disposta  con  ordinanza in data 3 luglio 2003 di questo
Tribunale di sorveglianza (ai sensi degli artt. 47 undicesimo comma e
51-ter  della legge n. 354/1975), il 27 agosto 2003 ha presentato, in
relazione alla medesima condanna, istanza di sospensione condizionata
dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva, accolta (con
conseguente immediata scarcerazione) in data 23 settembre 2003].
    6.  -  Ora, a consentire la concessione del beneficio nel caso di
specie  non  pare  sufficiente il disposto dell'art. 7 della legge n.
207/2003,  a mente del quale «le disposizioni della presente legge si
applicano  nei confronti dei condannati in stato di detenzione ovvero
in  attesa  di  esecuzione  della pena alla data di entrata in vigore
della  medesima»  (in  effetti  il  Maselli, per effetto della citata
ordinanza  in data 3 luglio 2003 di questo Tribunale di sorveglianza,
il  22  agosto 2003 - data di entrata in vigore della legge - era «in
stato  di  detenzione»,  in  quanto  arrestato  il  17 luglio 2003 in
esecuzione  dell'ordine  di  carcerazione - relativo alla sentenza in
data  27 aprile 1999 del g.i.p. presso il Tribunale di Trani - emesso
a seguito della revoca della misura alternativa), poiche' esso sembra
avere solo il valore di «norma di chiusura», destinata ad individuare
il  criterio  temporale  per  l'applicazione  del  beneficio di nuova
istituzione,  ma  non anche di individuare le condizioni sostanziali,
soggettive  ed  oggettive,  per  la  concessione  o  il  diniego  del
beneficio,  che  sono  invece  previste  dall'art. 1  della  legge in
questione.  E  la lettera d) di tale ultimo articolo prevede appunto,
tra le condizioni ostative, l'ammissione del condannato ad una misura
alternativa  alla  detenzione,  ma  non  anche  l'attualita'  di tale
condizione:  pertanto,  la condizione ostativa ben potrebbe ritenersi
integrata  anche  nei  confronti  dei condannati che, successivamente
all'ammissione  ad  una  misura  alternativa,  ne  abbiano  subito la
revoca.
    7.  -  Una diversa interpretazione della norma - fondata sul dato
meramente  letterale  -  appare  in  contrasto  con  la Costituzione,
perche'  ancora  ad  un  dato  meramente  temporale  (essere  o  meno
sottoposto  a misura alternativa alla data di entrata in vigore della
legge) l'ammissione al beneficio, la cui applicazione risulterebbe in
tal  modo  dipendente  da  una  circostanza  meramente  aleatoria, in
violazione dunque del principio di ragionevolezza.
    8.  -  Per  altro  verso,  poi,  essa discrimina ingiustamente la
condizione  di  chi,  essendo stato ammesso a misura alternativa alla
detenzione, non abbia subito la revoca della stessa: questi, infatti,
e'  escluso  dal  beneficio  della  sospensione dell'esecuzione della
parte   finale   della  pena  detentiva,  pur  avendo  rispettato  le
prescrizioni  di legge ed essendo dunque piu' meritevole di chi abbia
subito  la  revoca della misura alternativa (che al contrario, stando
all'interpretazione   della   norma   seguita   dal   magistrato   di
sorveglianza  di  Bari,  potrebbe ottenere il beneficio de quo). Tale
interpretazione  appare  in contrasto con il principio di uguaglianza
sancito dall'art. 3 della Costituzione: se e' vero, infatti, che tale
principio   e'   pur  sempre  rispettato  quando  siano  diversamente
disciplinate situazioni non identiche fra loro, e' anche vero, pero',
che  nel  caso  in  esame  la condizione del condannato cui sia stata
revocata  una  misura  alternativa  e'  si' diversa, ma senz'altro in
senso  peggiorativo,  rispetto  a  quella  di  chi,  ammesso a misura
alternativa,  non  ne  abbia  subito la revoca. Il primo, dunque, pur
trovandosi  in  una  situazione soggettivamente deteriore rispetto al
secondo,  potrebbe  pero'  ugualmente  fruire  del beneficio, con una
vistosa  ed  ingiustificata disparita' di trattamento rispetto a chi,
originariamente  nella  sua stessa condizione, abbia invece tenuto un
comportamento  osservante delle prescrizioni, come tale meritevole di
maggiore  tutela  [senza  tra  l'altro  dimenticare che, in tal modo,
potrebbe  essere  addirittura  legittimato  il  perverso  «gioco»  di
provocare   intenzionalmente  la  revoca  della  misura  alternativa,
soprattutto  se  diversa  dall'affidamento  in  prova  (la detenzione
domiciliare  e  la semiliberta' comportano limitazioni della liberta'
personale  senz'altro  piu'  gravose rispetto a quelle rivenienti dal
c.d.  «indultino»),  al  solo  fine  di  ottenere  successivamente la
sospensione  condizionata  (la  cui  concessione e' «automatica», una
volta  accertata la sussistenza dei presupposti «oggettivi» stabiliti
dal   legislatore),  in  palese  contrasto  con  il  principio  della
finalita' rieducativa della pena sancito dall'art. 27, comma 3, della
Costituzione!].
    9.  -  Ne  consegue  che  il  mancato  inserimento,  tra le cause
ostative  alla.  concessione  del  beneficio  introdotto  dalla legge
n. 207/2003,    delle    ipotesi    di    cui    al   secondo   comma
dell'art. 58-quater  della  legge n. 354/1975 [che vieta, nel caso di
revoca  di  una  delle  misure  alternative  (ai sensi degli artt. 47
undicesimo  comma,  47-ter  sesto  comma e 51 primo comma della legge
n. 354/1975), la concessione di taluni benefici penitenziari], appare
per  un  verso irragionevole [non appare infatti razionale un sistema
che,  a fronte di determinati comportamenti del condannato, gli neghi
per  un  certo  periodo  alcuni benefici penitenziari (tra cui misure
alternative recanti prescrizioni piuttosto restrittive della liberta'
personale,  come  la detenzione domiciliare e la semiliberta), ma nel
contempo  gli  riconosca  il  diritto  di ottenerne immediatamente un
altro  piu'  favorevole  (le  prescrizioni  inerenti alla sospensione
condizionata,  assimilabili  a quelle dell'affidamento in prova, sono
senz'altro   piu'  favorevoli  di  quelle  inerenti  alla  detenzione
domiciliare  ed alla semiliberta)] e per altro verso contrastante con
i  principi  di uguaglianza e di finalita' rieducativa della pena [la
legge  de  qua, difatti, consente la concessione al condannato resosi
responsabile di trasgressioni agli obblighi o addirittura di reati in
corso  di  misura  alternativa  (cioe'  ad un soggetto rivelatosi per
facta  concludentia  poco  affidabile e non meritevole di trattamenti
extramurari)  di  un  beneficio  che  invece,  contestualmente,  nega
recisamente  al  condannato  che,  essendo  stato  ammesso  a  misura
alternativa e non avendo commesso violazioni, si presenta sicuramente
come piu' meritevole].
    10. - Consegue a tanto che appare non manifestamente infondata la
questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 3. comma 3, lett.
d), della legge n. 207/03 nella parte in cui consente l'ammissione al
beneficio  della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte
finale   della   pena   detentiva   in   favore  dei  condannati  che
precedentemente  abbiano  subito  la  revoca,  per fatto colpevole (e
cioe'  ai  sensi  dell'art. 51-ter  della n. 354/1975), di una misura
alternativa.
    11.  -  Va  infine  evidenziato  che  la  sollevata  questione di
legittimita'  costituzionale  rileva direttamente nel caso di specie,
poiche'  dalla pronuncia su di essa dipende la decisione in ordine al
proposto reclamo.