IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nel ricorso ex art. 204-bis
c.d.s.  -  iscritto  al  n. 4637/03  R.G.,  promosso  da  Ceci Anton,
residente  a  Lesmo (MI), via G. Galilei n. 4, rappresentato e difeso
dall'avv.  Antonino De Benedetti, presso il cui studio in Monza (MI),
p.zza Carrobiolo n. 5, ha eletto domiciliato, opponente;
    Contro comune di Sovico (MI), in persona del sindaco pro tempore,
amministrazione opposta.
    Oggetto:  ricorso  ex artt. 22 e 23 legge 689/1981 ed iscritto al
n. R.G. 4637/03.

                            Premesso che

    Anton  Ceci,  nato  a  Mirdite  (Albania)  il  10 giugno  1983  e
residente  a  Lesmo  (MI)  in  via G. Galilei n. 4, avendo presentato
ricorso, iscritto al n. R.G. 4637/03, per ottenere l'annullamento del
verbale  n. 2841,  elevato dalla Polizia municipale di Sovico in data
9 luglio  2003  per  violazione  dell'art. 116, comma 13, del c.d.s.,
avendo circolato alla guida del veicolo Peugeot 106, tg. M14X9451, di
sua proprieta', senza aver conseguito la patente di guida, chiamato a
prestare  cauzione  in  ottemperanza  al  disposto  di  cui  all'art.
204-bis,  comma  3,  del c.d.s., sollevava questione di legittimita',
costituzionale del predetto art. 204-bis, in riferimento agli artt. 3
e  24  della Costituzione, nella parte in cui impone il versamento di
una cauzione quale condizione di ammissibilita' del ricorso.
    Il  Ceci, innanzi tutto, contestava la circostanza che gli agenti
di Polizia, pur non avendo avuto la certezza che i documenti di guida
da  lui  esibiti  fossero  falsi,  e  pur  non  avendo  svolto alcuna
indagine,   sequestravano  il  documento  da  lui  esibito,  ritenuto
presumibilmente   falso,  comminandogli  la  consequenziale  sanzione
amministrativa.  Egli, inoltre, affermava di essere in possesso della
patente di guida B/C n. 675198 e di quella internazionale n. 0075424,
sennonche'  la  relativa  certificazione,  richiesta  alla competente
autorita'   albanese   per   contrastare  le  contestazioni  mossegli
dall'organo  accertatore,  gli  era  stata  rilasciata  solo  in data
2 ottobre   2003,  e  quindi  ben  oltre  il  termine  utile  per  la
proposizione  del ricorso in via amministrativa, costringendolo cosi'
al  ricorso  in  via  giurisdizionale,  col  conseguente  obbligo  di
versamento,  a  titolo di deposito cauzionale, di una somma pari alla
meta'  del  massimo  edittale  della sanzione inflittagli, cosi' come
prescritto  dal terzo comma dell'art. 204-bis del c.d.s. (nel caso di
specie pari a Euro 4.338,07).
    Poiche'   dunque   il   ricorrente   non  disponeva  della  somma
necessaria,    intendendo   coltivare   il   ricorso   per   ottenere
l'annullamento  del verbale impugnato, sollevava, in via preliminare,
questione  di  legittimita'  costituzionale  della  citata  norma, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

                           Considerato che

    La  norma  di  cui  all'art. 204-bis  del  decreto legislativo 30
aprile  1992  n. 285  e  successive  modifiche,  cosi' come da ultimo
novellato   dalla   legge   1° agosto   2003  n. 214  di  conversione
decreto-legge 27 giugno 2003 n. 154 recante modifiche ed integrazioni
al  codice  della  strada,  individua  due  specifiche  condizioni di
ammissibilita'  del  ricorso  ex artt. 22 e 23 legge 24 novembre 1981
n. 689:  la  prima,  negativa,  che  non sia stato, cioe', presentato
ricorso  al prefetto in data anteriore alla presentazione del ricorso
giurisdizionale  (ferma  restando,  ovviamente,  la  possibilita'  di
proporre  opposizione  avanti al giudice di pace nel caso il Prefetto
confermi   il  verbale),  e  la  seconda,  consistente  nel  deposito
cauzionale  presso  la  cancelleria  di una somma pari alla meta' del
massimo  edittale  della  sanzione  oggetto  del  ricorso,  a pena di
inammissibilita'  del ricorso stesso. Tale ultima disposizione, oltre
ad  essere  poco  chiara  nella sua funzione (che, se deflattiva, per
indurre   cioe'   l'interessato,  in  ragione  dell'onerosita'  della
cauzione  imposta,  a  desistere  dall'impugnazione, modificherebbe e
sopprimerebbe   una  facolta'  espressamente  garantita  dalla  Carta
costituzionale),  ed  oltre  ad essere incoerente rispetto al sistema
(introduce,  infatti,  una  cauzione  per  il caso in cui il giudizio
verta  su  un verbale di contestazione, e la esclude quando si tratta
invece  di  ordinanza  prefettizia di conferma del verbale medesimo),
pone   al   ricorso   giurisdizionale   una  limitazione  assai  poco
giustificabile (almeno a livello costituzionale).
    Invero    il    diaframma    costituito    dalla   subordinazione
dell'ammissibilita'  del  ricorso  al  versamento  di una cauzione e'
senz'altro   censurabile,   sul   piano   costituzionale,  risultando
l'omissione del versamento della cauzione discriminatoria in danno di
chi  non  dispone di mezzi economici adeguati, in quanto realizza una
disparita'  di  trattamento  tra  cittadini  in  grado  di versare la
suddetta  cauzione  (con  conseguente  facolta'  di  tutelare  i loro
diritti in sede giurisdizionale), e cittadini che tale disponibilita'
non   hanno   (con   la   conseguenza   che   essi  possono  proporre
esclusivamente    ricorso    amministrativo,   la   cui   previsione,
indubbiamente,   pur   essendo  positiva,  non  ha  identico  rilievo
costituzionale,  ne'  puo'  costituire  uno  svuotamento  del diritto
inviolabile  di  difesa  innanzi  al  giudice terzo). Tale disparita'
appare  ancor  piu'  iniqua  e  irragionevole se si tiene conto della
mancanza  di  previsioni  collaterali che permettano di verificare le
effettive  disponibilita' e i redditi dell'interessato e, considerata
la   necessita'   di   rispettare   il   criterio  di  commisurazione
dell'importo  di  ogni  cauzione  alle reali capacita' economiche del
soggetto,  e' escluso che si possa prescrivere una cauzione a persona
in stato di totale indigenza.
    Non   e'   dunque   manifestamente   infondata  la  questione  di
legittimita'  costituzionale dell'art. 204-bis c.d.s., in riferimento
agli  artt. 3  e  24 della Costituzione, in quanto non solo l'entita'
della   cauzione  non  viene  determinata  in  base  alle  condizioni
economiche e patrimoniali dell'interessato, ma neppure e' prevista la
sostituzione  o  la  revoca  della  cauzione, che viene imposta quale
condizione per l'ammissibilita' del ricorso, dando cosi' per scontata
la   capacita'  economica  del  ricorrente  ed  operando  sostanziale
disparita'  di  trattamento  nei  confronti  dei  non  abbienti o dei
nullatenenti,  mentre  e' compito della Repubblica rimuovere ostacoli
di  ordine  economico e sociale che, limitando di fatto la liberta' e
l'uguaglianza  dei  cittadini,  impediscano  il  pieno sviluppo della
persona  umana,  come  pure  e'  indispensabile consentire a tutti di
poter  agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi
legittimi.