IL GIUDICE DI PACE Visto il ricorso presentato da Milanese Antonio in data 9 settembre 2003 avverso il verbale di accertamento di violazione n. 1809/C della P.M. di Genzano di Roma; Considerato che all'atto della presentazione il ricorrente non ha effettuato il versamento della somma, pari alla meta' del massimo editale della sanzione inflitta dall'organo accertatore, come richiesto dall'art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, come introdotto dalla legge 1° agosto 2003 n. 214, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003 n. 151. Ritiene di sollevare di ufficio eccezione di illegittimita' costituzionale del suddetto articolo, per i seguenti: M o t i v i Rilevanza ai fini della decisione. E' evidente la rilevanza della eccezione sollevata ai fini della decisione del ricorso presentato, che dovrebbe essere dichiarato inammissibile, se le disposizioni dell'articolo censurato dovessero essere considerate non contrarie al dettato Costituzionale e, viceversa, dovrebbe essere esaminato nel merito, se detto articolo venisse ritenuto costituzionalmente illegittimo. Non manifesta infondatezza. L'obbligo imposto dalla disposizione di legge censurata e' sospettabile di incostiitnzionalita' per violazione dei principi stabiliti negli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. L'art. 3 stabilisce il principio di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, ed al comma 2 stabilisce che la Repubblica ha il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitino, di fatto, detto principio di eguaglianza. Al contrario il suddetto art. 204-bis, comma 3, della legge richiamata introduce una diseguaglianza di ordine economico imponendo il pagamento della suddetta somma per poter ricorrere al giudice di pace avverso il verbale di accertamento di violazione. Tale diseguaglianza appare ancora piu' incisiva considerato che la attuale riforma del codice della strada ha aumentato in maniera a volte significativa le sanzioni previste per alcune violazioni. Questi aumenti, in presenza dell'obbligo di cui al censurato articolo, rendono di fatto impossibile il ricorso senza la preventiva disponibilita' di una somma di denaro che puo' raggiungere importi anche ingenti, in relazione al livello dei redditi medio o medio-bassi dei singoli o delle famiglie. L'art. 24 della Costituzione poi stabilisce che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi. Siamo in presenza, come concordemente riconosciuto, di un diritto non sottoponibile a condizioni o limiti (vedi le due sentenze della Corte costituzionale: la n. 67/60 che ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 98 del codice di procedura civile che prevedeva, a pena di estinzione del giudizio, il potere del giudice di imporre una cauzione alla parte, e la n. 21/61 che ha dichiarato la illegittimita' costituzionale della clausola del solve et repete per poter agire in giudizio contro l'amministrazione finanziaria. Entrambe ritenute lesive del diritto alla tutela giurisdizionale). Orbene l'articolo censurato non fa altro che violare il diritto alla difesa, ponendo dei limiti e delle condizioni economiche onerose, in contrasto anche con il comma 3 dello stesso art. 24 della Costituzione. Ne' d'altra parte la possibilita' del ricorso in via amministrativa al Prefetto, per il quale non e' previsto il pagamento della somma della meta' del massimo edittale, puo' essere considerato sostitutivo della tutela giurisdizionale. Infine l'art. 113 della Costituzione stabilisce il principio che: «contro gli atti della P.A. e' sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non puo' essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti». Tale principio va evidentemente coordinato con quelli dell'art. 3 (eguaglianza) e 24 (diritto alla difesa). Esso viene di conseguenza di fatto limitato dalla norma censurata per una specifica categoria di atti amministrativi (che e' quella dei verbali di accertamento di violazione al codice della strada) dall'obbligo del versamento preventivo di una somma pari alla meta' del massimo edittale.