IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE
Visti gli atti del processo indicato in epigrafe nei confronti di
Izzo Michele nato a Nocera Inferiore il 22 marzo 1962, imputato come
in atti;
Esaminata la questione di legittimita' costituzionale sollevata
all'odierna udienza preliminare dall'avv. Carmine Guadagno del Foro
di Salerno, difensore di fiducia dell'imputato;
O s s e r v a
L'imputato Izzo Michele ha ricevuto rituale notifica dell'avviso
di fissazione dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 419 c.p.p.
Al1'odierna udienza preliminare il difensore dell'imputato ha
eccepito la nullita' dell'avviso determinata dall'illegittimita'
costituzionale dell'art. 419 c.p.p. nella parte in cui non prevede,
analogamente all'art. 552, primo comma, lettera f), c.p.p., che
l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare debba contenere, a
pena di nullita', l'avviso all'imputato della facolta' di richiedere
in udienza preliminare la definizione del procedimento nelle forme
previste dagli artt. 444 e seguenti c.p.p. o 438 e seguenti c.p.p.
Osserva il difensore come tale difformita' di previsioni, tra
l'art. 419 c.p.p. e l'art. 552 c.p.p., determini una irragionevole
disparita' di trattamento tra imputati - in violazione dell'art. 3
della Costituzione - ed una ingiustificata lesione del diritto di
difesa - in violazione dell'art. 24 della Costituzione.
Rileva il giudice che l'art. 552, primo comma, lett. f), c.p.p.
prevede che il decreto di citazione diretta a giudizio emesso dal
pubblico ministero debba contenere, a pena di nullita' (prevista dal
secondo comma), l'avviso all'imputato del diritto di richiedere,
prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, la
definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato o
dell'applicazione della pena su richiesta delle parti.
L'art. 419 c.p.p., nel disciplinare i requisiti formali
dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, non prevede
l'avviso in parola.
Va premesso che la ormai pietrificata giurisprudenza della Corte
costituzionale (cfr., ex plurimis, le ordinanze n. 224/2001 e
n. 335/2002) riconosce all'udienza preliminare connotati sostanziali
di udienza di pieno merito sotto il profilo istruttorio. Ne consegue
che - pur permanendo del tutto distinta dall'udienza dibattimentale -
l'udienza preliminare assume contenuto di merito ana1ogamente, sotto
il profilo della ricostruzione e qualificazione del fatto,
all'udienza dibattimentale.
Va inoltre osservato come il decreto di citazione diretta a
giudizio emesso dal pubblico ministero costituisca esercizio
dell'azione penale, al pari della richiesta di rinvio a giudizio che
determina la fissazione dell'udienza preliminare previo avviso ai
sensi dell'art. 419 c.p.p.
Il decreto di citazione diretta a giudizio e la richiesta di
rinvio a giudizio costituiscono pertanto due forme di esercizio
dell'azione penale che determinano direttamente la citazione
dell'imputato innanzi al giudice dell'accertamento di merito (sebbene
il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare differisca
ontologicamente dal provvedimento conclusivo del dibattimento,
eccezion fatta per l'applicazione dell'art. 521 c.p.p.).
Inoltre, deve osservarsi che il decreto di citazione diretta a
giudizio prevede l'avviso all'imputato del diritto di accedere ai
riti alternativi proprio in ragione del termine decadenziale posto a
tale accesso dalla dichiarazione di apertura del dibattimento.
Analogamente, la presentazione delle conclusioni delle parti
nell'udienza preliminare costituisce il termine decadenziale oltre il
quale l'imputato tratto a giudizio mediante richiesta di rinvio a
giudizio non puo' piu' accedere ai riti alternativi previsti dagli
artt. 438 e 444 c.p.p.
Ne consegue che sussiste oggettivamente una disparita' di
trattamento tra posizioni analoghe.
L'imputato tratto a giudizio di merito (dibattimentale) in
relazione a reati contemplati dall'art. 550 c.p.p. nelle forme di cui
all'art. 552 c.p.p. e' avvisato, nel decreto di citazione diretta a
giudizio, della facolta' di accedere ai riti premiali entro la
dichiarazione di apertura del dibattimento.
L'imputato tratto a giudizio di merito (preliminare) in relazione
a reati non contemplati dall'art. 550 c.p.p. nelle forme della
richiesta di rinvio a giudizio non e' invece avvisato, nell'avviso di
fissazione dell'udienza preliminare, della facolta' di accedere ai
riti premiali entro la presentazione delle conclusioni delle parti
nell'udienza preliminare.
La valutazione di ragionevolezza di tale disparita' di
trattamento puo' riposare esclusivamente sulla valutazione di due
aspetti: la diversa tipologia dei reati e la diversita' ontologica
dei due giudizi.
Quanto alla diversa tipologia dei reati, appare evidentemente
irragionevole negare all'imputato dei reati piu' gravi l'avviso del
termine decadenziale entro il quale puo' accedere ai riti premiali,
laddove tale avviso sia invece previsto in relazione all'imputato dei
reati meno gravi.
Quanto alla diversita' ontologica dei due giudizi, una volta
premessa la natura di giudizio di merito anche dell'udienza
preliminare non pare potersi ritenere ragionevole la disparita' di
trattamento in discorso esclusivamente sulla base di tale
distinzione.
Ne consegue che devesi ritenere che la disparita' di trattamento
sin qui delineata afferisca a situazioni del tutto analoghe, rectius
identiche, e non sia sorretta da una ragionevole giustificazione.
Non e' manifestamente infondata dunque la questione di
legittimita' costituzionale in relazione alla violazione del
principio di uguagliauza e parita' di trattamento posto dall'art. 3
della Costituzione.
Non sfugge al giudice la consolidata giurisprudenza della Corte
costituzionale in virtu' della quale il giudice e' obbligato a
rinvenire l'interpretazione della legge che renda la norma conforme
al dettato ed ai principi della Costituzione.
Nel caso di specie, tuttavia, l'estensione analogica, per via
interpretativa, dell'art. 552, primo comma, lett. f), c.p.p.,
all'art. 419 c.p.p., anche e soprattutto in virtu' della sanzione di
nullita' che vi e' necessariamente ricollegata ed al principio di
tassativita' delle nullita' vigente nel codice di rito, non
costituirebbe una forma di interpretazione, ma una vera e propria
addizione (nel senso tradizionalmente riservato alle sentenze
«additive» della Corte costituzionale) al dettato dell'art. 419
c.p.p. di un requisito - con relativa sanzione di nullita' - dallo
stesso espressamente escluso e consapevolmente non previsto. Non puo'
pertanto superarsi per via ermeneutica la disparita' di trattamento
rilevata.
E' invece manifestamente infondata la questione sotto il profilo
della violazione del diritto di difesa, dal momento che l'imputato
partecipa della presunzione generale di conoscenza della legge, di
guisa che egli deve conoscere i riti premiali previsti dalla legge ed
i termini decadenziali entro i quali puo' accedervi.
Tale questione non merita ulteriore sviluppo, restando assorbita
dalla non manifesta infondatezza della questione in relazione alla
violazione dell'art. 3 della Costituzione.
E' appena il caso di osservare come il giudizio in corso non
possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della
questione di legittimita' costituzionale, dal momento che la dedotta
nullita' dell'avviso non puo' essere sanata nella contumacia
dell'imputato e nell'assenza di richiesta di accesso a riti
alternativi premiali da parte del difensore.
E' pertanto necessario disporre l'immediata trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale e sospendere il giudizio in corso.