ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 441, commi
1  e  4, e 442, comma 1, del codice di procedura penale, promosso con
ordinanza  del  12 novembre 2002 dal giudice dell'udienza preliminare
del  Tribunale di Viterbo nel procedimento penale a carico di Michele
Calano  ed  altro,  iscritta  al  n. 79 del registro ordinanze 2003 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, 1ยช serie
speciale, dell'anno 2003.
    Udito  nella  camera di consiglio del 12 novembre 2003 il giudice
relatore Alfio Finocchiaro.
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un  procedimento penale davanti al
giudice   dell'udienza   preliminare   del   Tribunale   di  Viterbo,
quest'ultimo,  su richiesta degli imputati, ha disposto, ricorrendone
i requisiti, il giudizio abbreviato;
        che  la parte civile, gia' costituitasi ritualmente nel corso
dell'udienza   preliminare,   ha   dichiarato  espressamente  di  non
accettare  il rito ai sensi dell'art. 441, comma 4, cod. proc. pen. e
che subito dopo il giudice ha invitato le parti a concludere;
        che  i  difensori  degli imputati hanno eccepito che la parte
civile,  non  avendo  accettato  il  giudizio abbreviato, non ha piu'
diritto  di  rimanere  nel  processo, e, pertanto, non avrebbe potuto
compiere  alcuna  attivita'  ricollegabile alla qualita' di parte del
processo  stesso,  mentre  il difensore della parte civile ha opposto
che  la dichiarazione di non accettazione limita la propria efficacia
ai   soli  effetti  previsti  dalla  legge  e  precisamente:  a)  non
sospensione  del  processo  civile  iniziato in pendenza del processo
penale (art. 441, comma 4, cod. proc. pen. che dichiara inapplicabile
l'art.  75,  comma  3,  cod.  proc. pen.; b) esclusione del valore di
giudicato  per la sentenza di condanna (art. 651, comma 2, cod. proc.
pen.) o di assoluzione (art. 652, comma 2, cod. proc. pen.) emessa in
sede  di  giudizio  abbreviato  in relazione al procedimento civile o
amministrativo  di  danno;  c)  impossibilita' per la parte civile di
impugnare la sentenza emessa in sede di rito abbreviato non accettato
(art. 576 cod. proc. pen.);
        che,  nel replicare a tali eccezioni, il giudice dell'udienza
preliminare  ha  sostenuto  che, in caso di non accettazione del rito
abbreviato,  la  parte  civile  non  puo'  partecipare a quel tipo di
processo  che  non  ha  accettato  e  -  ponendosi  il  quesito se in
considerazione  del  dissenso  si  determinino  effetti  ostativi con
riguardo alla statuizione sulle spese relative all'azione civile - lo
ha  risolto nel senso che e' inibito alla parte civile, che non abbia
accettato il rito abbreviato, di richiedere la condanna dell'imputato
al pagamento delle spese relative all'azione civile, ed al giudice di
provvedere  sulle stesse in caso di condanna dell'imputato, attesa la
mancanza  di  norme  che  ammettano  una  scissione  fra la pronuncia
sull'azione principale e quella relativa alle spese;
        che, su queste premesse, il giudice dell'udienza preliminare,
con   ordinanza   del   12  novembre  2002,  ha  sollevato  questione
incidentale di legittimita' costituzionale degli artt. 441, commi 1 e
4,  e 442, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui escludono, il
primo articolo, il diritto della parte civile che non abbia accettato
il rito abbreviato di richiedere la condanna al pagamento delle spese
relative  all'azione  civile,  e  il  secondo  articolo il potere del
giudice,  in  caso  di  condanna dell'imputato, di statuire in ordine
alle  stesse, in riferimento agli art. 3 e 24 della Costituzione, per
irragionevole  preclusione  della possibilita' per la parte civile di
ottenere  il  ristoro  delle spese in caso di mancata accettazione da
parte  della  stessa  del  rito del giudizio abbreviato, possibilita'
prevista  invece  in  caso  di  patteggiamento,  e per violazione del
diritto della persona offesa di agire in giudizio a tutela dei propri
diritti.
    Considerato  che  il giudice rimettente afferma in modo del tutto
apodittico  ed immotivato la rilevanza della questione nel giudizio a
quo;
        che,  d'altra parte, non e' possibile desumere tale rilevanza
dalla  descrizione della fattispecie dedotta in giudizio, dal momento
che  non  risulta  in  alcun  modo dall'ordinanza che la parte civile
abbia richiesto, al termine del giudizio abbreviato, una statuizione,
da  parte  del  giudice,  limitata alle sole spese di costituzione di
parte civile;
        che solo in presenza di tale richiesta, infatti, la sollevata
questione di legittimita' costituzionale si presenta rilevante, sulla
base  della interpretazione delle norme impugnate fornita dal giudice
rimettente;
        che,  pertanto,  risulta  la manifesta inammissibilita' della
questione sollevata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.