IL GIUDICE DI PACE Nella causa rubricata al n. 7145/2003 R.G. promossa da Sartori Antonella, in proprio; Contro il Comune di Verona, con il funzionario cap. Carpene; Ha pronunciato la seguente ordinanza. Letti gli atti e i documenti di causa, ritiene di sollevare d'ufficio questione di legittimita' costituzionale con riferimento agli artt. 158, comma 2, lett. g) c.d.s., in combinato disposto con gli artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 503/96 e con riferimento all'art. 381 d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione del c.d.s. - laddove si individuano quali soli soggetti legittimati a beneficiare degli appositi contrassegni per invalidi civili, abilitanti alla sosta e fermata negli appositi spazi e parcheggi delimitati sulle strade comunali - gli invalidi civili non deambulanti e non invece anche soggetti - parimenti affetti da patologie gravemente invalidanti, ma a differenza degli altri, ambulanti. La legittimazione si estende anche a coloro che sono non vedenti e a coloro che risultano affetti da invalidita' a tempo determinato. Ebbene, al sottoscritto giudice appare seriamente prospettabile con riferimento alle sopracitate norme, una grave incongruenza logica, nonche' una ingiustificata disparita' di trattamento fra invalidi civili «non deambulanti» e invalidi civili, che pur affetti da patologie gravemente invalidanti, sono tuttavia «deambulanti». Pare allo scrivente che un allargamento della categoria degli invalidi civili, pur esattamente individuati per classi di patologie di un certo rilievo da specifiche disposizioni di legge - in ossequio al disposto della Carta costituzionale, laddove il diritto alla salute (art. 32 Costituzione) va inteso in senso sostanzialistico attraverso il raccordo con l'art. 3 Costituzione, ove si afferma « ... E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli ... che, limitando di fatto la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana ...», sul presupposto che «Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione ... di condizioni personali e sociali» (art. 3, primo comma, Costituzione) - possa meglio rispondere alle esigenze serie e pressanti di quei soggetti, cittadini, che quotidianamente si trovano in situazione di seria difficolta', in quanto portatori di «handicap», immotivatamente esclusi dalle norme de quibus.