IL GIUDICE DI PACE

    Nella  causa  rubricata  al n. 7145/2003 R.G. promossa da Sartori
Antonella, in proprio;
    Contro il Comune di Verona, con il funzionario cap. Carpene;
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Letti  gli  atti  e  i  documenti  di causa, ritiene di sollevare
d'ufficio  questione  di  legittimita' costituzionale con riferimento
agli  artt.  158, comma 2, lett. g) c.d.s., in combinato disposto con
gli artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 503/96 e con riferimento all'art. 381
d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione del c.d.s.
-   laddove   si   individuano  quali  soli  soggetti  legittimati  a
beneficiare   degli   appositi   contrassegni  per  invalidi  civili,
abilitanti  alla  sosta  e  fermata  negli appositi spazi e parcheggi
delimitati   sulle   strade   comunali  -  gli  invalidi  civili  non
deambulanti  e  non  invece  anche  soggetti  -  parimenti affetti da
patologie  gravemente  invalidanti,  ma  a  differenza  degli  altri,
ambulanti.  La  legittimazione si estende anche a coloro che sono non
vedenti  e  a  coloro  che  risultano  affetti da invalidita' a tempo
determinato.
    Ebbene,  al  sottoscritto giudice appare seriamente prospettabile
con  riferimento  alle  sopracitate  norme,  una  grave  incongruenza
logica,  nonche'  una  ingiustificata  disparita'  di trattamento fra
invalidi  civili «non deambulanti» e invalidi civili, che pur affetti
da patologie gravemente invalidanti, sono tuttavia «deambulanti».
    Pare  allo  scrivente  che  un allargamento della categoria degli
invalidi  civili, pur esattamente individuati per classi di patologie
di un certo rilievo da specifiche disposizioni di legge - in ossequio
al  disposto  della  Carta  costituzionale,  laddove  il diritto alla
salute  (art. 32  Costituzione)  va  inteso in senso sostanzialistico
attraverso  il  raccordo  con l'art. 3 Costituzione, ove si afferma «
...  E'  compito  della  Repubblica  rimuovere  gli ostacoli ... che,
limitando  di  fatto  la  liberta'  e  l'eguaglianza  dei  cittadini,
impediscono   il   pieno  sviluppo  della  persona  umana  ...»,  sul
presupposto che «Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono
eguali  davanti  alla  legge,  senza  distinzione  ...  di condizioni
personali  e  sociali»  (art. 3,  primo  comma, Costituzione) - possa
meglio  rispondere  alle esigenze serie e pressanti di quei soggetti,
cittadini,  che  quotidianamente  si  trovano  in situazione di seria
difficolta',  in  quanto  portatori  di  «handicap»,  immotivatamente
esclusi dalle norme de quibus.