Ricorso   per   il   Presidente   del   Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso
la sua sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domiciliato;

    Contro  la  Regione Abruzzo, in persona del presidente in carica,
per  la  dichiarazione  di  illegittimita' costituzionale della legge
regionale  19  novembre  2003,  n. 17,  concernente  «Istituzione del
registro  regionale  degli  amministratori di condominio», pubblicata
sul B.U.R.A. n. 36 del 5 dicembre 2003.

                              F a t t o

    Come  e'  noto,  la  figura  e le funzioni dell'amministratore di
condominio  sono  regolate  dagli  articoli 1129  e  segg. del codice
civile,  ove in particolare e' espresso il principio secondo il quale
«Quando  i  condomini  sono  piu'  di  quattro, l'assemblea nomina un
amministratore», senza peraltro porre alcuna limitazione in ordine al
soggetto  che  possa  rivestire  tale  qualifica.  Al  di  la'  delle
discussioni   in   ordine  alla  possibilita'  della  nomina  di  una
pluralita'  di  amministratori  ovvero  di una persona giuridica come
amministratore,   nessuna   norma  dell'ordinamento  statale  prevede
l'esistenza   di   un  albo  professionale  degli  amministratori  di
condominio, tant'e' che anche la Corte di cassazione, con sentenza 24
dicembre  1994,  n. 11155,  ha  affermato  che  «ammmistratore  di un
condominio   puo'   essere   chiunque,   senza   che  sia  necessaria
l'iscrizione a particolari albi professionali».
    Anzi,  una precorsa iniziativa di legge in tal senso non ha avuto
esito   positivo,   anche   in   relazione   alla  posizione  assunta
dall'Autorita'  Antitrust,  secondo  la  quale  l'albo  in  questione
sarebbe non necessario e violerebbe le norme sulla concorrenza.
    Con  la  legge regionale indicata in epigrafe, la Regione Abruzzo
ha  invece  istituito, senza alcun riferimento a normative statali di
principio,  un Registro regionale, l'accesso al quale e' negato - con
effetti  preclusivi  dell'inerente  attivita'  -  a  chi non possieda
determinati   requisiti   e   non  superi  un  particolare  esame  di
abilitazione.
    Siffatta   previsione  configura  travalicamento  dei  limiti  di
competenza  attribuiti alla potesta' legislativa regionale, cosicche'
avverso  la  legge  regionale in epigrafe il Presidente del Consiglio
dei ministri, previa intervenuta delibera del Consiglio dei Ministri,
con   il   presente   ricorso   promuove  questione  di  legittimita'
costituzionale,  a  norma dell'art. 127, comma 1, della Costituzione,
per i seguenti motivi di

                            D i r i t t o

    1.  -  Violazione  dell'art  117, comma 1 della Costituzione, per
mancato rispetto di vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.
    Le  disposizioni  contenute  nell'art. 2,  comma  2  (e  connesso
art. 3)   e  nell'art. 2,  comma  3,  stabiliscono  i  requisiti  per
l'iscrizione  al previsto Registro regionale, la cui carenza comporta
il   divieto   di   esercizio  dell'attivita'  di  amministratore  di
condominio e di immobili.
    Tali  norme risultano lesive dei principi comunitari sulla libera
circolazione  del  lavoro e delle imprese, di cui agli artt. 3, comma
1,  lett.  c),  49  e  57  del Trattato CE e si pongono, pertanto, in
violazione del rubricato comma 1, dell'art. 117 Cost.
    Esse infatti determinano - quanto ad una attivita' di prestazione
di  servizi esente da vincoli di carattere generale - una sostanziale
limitazione  a  carico  dei  cittadini  comunitari,  nell'ambito  del
territorio della Regione Abruzzo.
    2.   -   Violazione  dell'art  117,  comma  2,  lett.  l),  della
Costituzione.
    La  norma  enunciata  dall'art. 2, comma 3, della legge regionale
qui  impugnata,  nel  prevedere che la mancata iscrizione al registro
regionale  preclude  l'attivita' di amministratore di condominio e di
immobili,  invade  la  competenza  esclusiva  statale  in  materia di
ordinamento civile e penale.
    Per  un  vero,  infatti,  l'attivita'  in questione rientra nella
disciplina  dei  rapporti  privatistici,  mentre  per  altro verso la
qualificazione  della stessa come «professione», il cui accesso viene
subordinato  al superamento di un esame di abilitazione, comporta che
lo  svolgimento  delle  funzioni  di  amministratore  in  carenza  di
iscrizione  al  Registro  concretizzi  la  fattispecie  -  penalmente
rilevante - di esercizio abusivo di professione.
    3. - Violazione dell'art 117, comma 3, della Costituzione.
    In via gradata, occorre osservare che il riconoscimento, da parte
della  legislazione  regionale,  di  una professione non prevista ne'
istituita  da  leggi  statali,  eccede la competenza regionale, cosi'
come  viola  i  limiti  previsti  dall'art. 117,  comma 3, Cost., dal
momento   che  resta  riservata  alla  legislazione  dello  Stato  la
formulazione dei principi fondamentali in materia di professioni.
    Non  vi  e' dubbio, in altre parole, che «la potesta' legislativa
regionale  debba  rispettare il principio, vigente nella legislazione
statale,   secondo  il  quale  l'individuazione  delle  varie  figure
professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, debba
essere riservata allo Stato» (cosi' Corte cost., sent. n. 353/2003).
    In  realta',  l'intera  legge regionale di cui si tratta si fonda
sul  presupposto  secondo cui le regioni, in assenza di una specifica
disciplina  (in ambito di potesta' normativa concorrente), dispongano
di  poteri  illimitati  di  legiferazione:  ma  codesta Corte ha gia'
affermato  chiaramente  che  tale  conclusione  e'  «in contrasto con
l'assetto  costituzionale  dei  rapporti  Stato-regioni» e che «deve,
viceversa,  ritenersi certamente precluso alle Regioni di intervenire
in ambiti di potesta' normativa concorrente, dettando norme che vanno
ad incidere sul terreno dei principi fondamentali» (cfr. Corte cost.,
sent. n. 359/2003).
    La   legge   n. 17/2003   della   Regione  Abruzzo,  introducendo
restrizioni  all'esercizio di un'attivita' professionale non prevista
a  livello  di  legislazione statale, viola i principi fondamentali a
quest'ultima   riservati:   infatti,   in   difetto  di  prescrizioni
restrittive  di  origine statale, deve desumersi la sussistenza di un
«principio  di  autonomia  nelle  scelte  professionali»  (cfr: Corte
cost.,  sentt.  nn. 282/2002  e  338/2003)  che  nella specie risulta
vulnerato dalla normativa regionale.
    E'   appena   il   caso   di   precisare   che   l'illegittimita'
costituzionale   delle   suindicate,  specifiche  disposizioni  degli
articoli 2  e 3 della legge regionale che prevedono l'istituzione del
nuovo  Registro  e  i  requisiti  per  l'iscrizione  al  medesimo  si
riverberano, per diretta derivazione e conseguenzialita', sull'intero
testo legislativo de quo.