Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; Contro la Regione Puglia, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 26, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 144 del 10 dicembre 2003 e recante «Norme in materia di coltivazione, allevamento e commercializzazione di organismi geneticamente modificati (OGM)». La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 29 gennaio 2004 (si depositera' estratto del verbale e relazione del ministro proponente). Con il provvedimento legislativo in esame la Regione Puglia, disponendo all'art. 2 un divieto generalizzato di coltivazione di piante e di allevamento di animali geneticamente modificati o di ogni altro tipo di OGM, si pone in contrasto: 1) con l'art. 22 delle direttiva 2001/18/CE, concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, che stabilisce il principio della libera circolazione e dispone che gli Stati membri non possono vietare, limitare o impedire l'immissione in commercio di OGM, come tali o contenuti in prodotti, conformi ai requisiti della direttiva stessa; 2) con le disposizioni di cui all'art. 23 della citata direttiva 2001/18/CE e 25 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 recante l'attuazione della stessa nel territorio nazionale, che prevedono una clausola di salvaguardia, secondo cui solo le previste autorita' competenti possono bloccare, ricorrendo gli specifici presupposti e con le modalita' previste, la circolazione sul proprio territorio di un prodotto contenente OGM ritenuto pericoloso, avviando una serie di consultazioni al termine delle quali la Commissione UE dovra' decidere sulla fondatezza delle misure unilaterali di salvaguardia, ripristinando un eguale livello di protezione all'interno della Comunita', ovvero invitando lo Stato che le ha adottate ad abrogarle e a ripristinare la libera circolazione del prodotto sul proprio territorio. Peraltro l'autorita' competente responsabile per l'attuazione delle prescrizioni della direttiva e', secondo l'art. 2 del decreto legislativo n. 224/2003, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che opera d'intesa, per quanto di rispettiva competenza, con i Ministeri della salute, del lavoro, delle politiche agricole, delle attivita' produttive e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Pertanto la normativa regionale, ponendosi in diretto contrasto con quella comunitaria viola l'art 117, 1 comma della Costituzione ed invade la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di cui all'art 117, 2 comma, lettera s) della Costituzione, anche in considerazione che il previsto divieto generalizzato alla presenza di OGM sul territorio regionale si pone al di fuori del complesso quadro procedurale delineato in materia dal decreto legislativo n. 224/2003, ai fini di una uniforme tutela ambientale su tutto il territorio nazionale.