Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il proprio domicilio in via dei Portoghesi 12, Roma; Nei confronti della Regione Emilia Romagna, in persona del suo presidente, per l'accertamento dell'illegittimita' costituzionale della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26, Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (BUR n. 190 del 18 dicembre 2003). Tra le finalita' ed ambito di applicazione della legge regionale impugnata, nell'art. 1 e' indicata anche la «tutela dell'ambiente». Gia' questo e' un indice del fatto che la Regione, nel predisporre una legge organica della materia non ha tenuto conto dei limiti che incontra la sua potesta' legislativa, sconfinando in una materia che e' di legislazione esclusiva dello Stato. Nell'art. 1 e' detto anche che la legge e' in attuazione del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334. Da quel decreto legislativo andavano desunti i principi fondamentali ai quali la Regione si doveva attenere nel provvedere in una materia di sua legislazione concorrente, in particolare in materia di sicurezza della popolazione, stando al richiamo nello stesso art. 1. L'art. 7 del d.lgs. n. 334 del 1999 prevede al comma 3 che con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza unificata prevista dall'art. 8 della legge 28 agosto 1997, n. 81, sono stabilite linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza. Trattandosi di linee guida che debbono trovare attuazione sull'intero territorio e che vanno osservate da tutti gli enti e gli organi che, di volta in volta, sono chiamati ad intervenire, questa competenza non e' toccata dal nuovo art. 118 Cost. Il successivo art. 20 disciplina il Piano di emergenza esterno, assegnandone la competenza al Prefetto, d'intesa con le regioni e gli enti interessati (comma 1). Nella predisposizione del piano si deve tenere conto delle indicazioni di cui all'allegato IV, punto 2 (secondo comma dell'art. 20). Nel punto 2 dell'allegato IV e' previsto che i piani di emergenza esterna debbono indicare, tra l'altro, nome o funzione delle persone autorizzate ad attivare e dirigere le misure di intervento, mezzi di informazione tempestiva, misure di coordinamento delle risorse necessarie, mezzi per l'informazione della popolazione. Sono, queste, operazioni che possono andare e che spesso vanno ben al di la' della territorio della Provincia o della stessa Regione e che, pertanto, non possono essere svolte se non da chi ha una competenza ultraregionale. L'art. 10 della legge regionale ha dichiarato competente a provvedere la Provincia, sentita l'ARPA e l'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio, d'intesa con il Prefetto e i comuni interessati. Come e' stato gia' rilevato, il pericolo puo' superare i confini del territorio provinciale e di quello regionale, con la conseguenza che il piano di emergenza non puo' che essere di competenza di un organo statale. La legge regionale ha, pertanto, violato uno dei principi fondamentali della materia stabilito dalla legge dello Stato. Tale competenza trova ora conferma nell'art. 118 Cost. in base ai principi di sussidiarieta' ed adeguatezza. Per questo nell'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 334 del 1999 e' prevista l'intesa con le regioni, al plurale, adempimento al quale puo' provvedere adeguatamente solo un organo statale. Tra le disposizioni del punto 2 dell'allegato IV, alle quali si deve attenere il piano di emergenza esterno, c'e' anche quella che sia assicurata l'informazione dei servizi di emergenza di altri Stati membri in caso di incidenti che potrebbero avere conseguenze al di la' delle frontiere. Anche questi adempimenti non possono che essere svolti a cura dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. a) Cost.). Un'ultima considerazione a conferma della necessita' che competente sia un organo statale. Le misure di coordinamento, previste nel punto 2, lett. c) dell'allegato IV, investono anche gli organi dello Stato. Rispetto ad essi la Provincia non puo' avere nessun potere non solo per ragioni di gerarchia, ma soprattutto perche' il loro utilizzo deve essere disposto tenendo conto delle esigenze di intervento al di fuori della Provincia o della Regione.