Ricorso  per  il  Presidente  del  Consiglio dei ministri, giusta
delibera  del Consiglio dei ministri 3 febbraio 2004, rappresentato e
difeso  ex  lege  dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui
sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 domicilia;

    Contro   la   Regione   Friuli-Venezia  Giulia,  in  persona  del
presidente   della   giunta   regionale   pro   tempore,  volto  alla
dichiarazione  di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2,
della  legge  della  Regione  Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2003,
pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Friuli-Venezia
Giulia del 17 dicembre 2003, n. 51, recante «Norme urgenti in materia
di  enti  locali,  nonche'  di  uffici  di segreteria degli assessori
regionali»  per  violazione  dell'art. 48 Cost. e prima ancora, delle
norme  statutarie  in  materia  di  competenza legislativa in materia
elettorale.
    Nel  Bollettino  ufficiale  delle Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia  del 17 dicembre 2003, n. 51, e' apparsa la legge regionale 11
dicembre  2003,  n. 21,  recante  «Norme  urgenti  in materia di enti
locali,  nonche'  di uffici di segreteria degli assessori regionali».
Con  tale  legge, la Regione ha approvato, fra l'altro, norme miranti
ad integrare o modificare la vigente disciplina legislativa regionale
in  materia  d'elezioni  comunali  e  di  referendum consultivi sulle
circoscrizioni provinciali.
    Sennonche',  in  materia  elettorale,  lo  Statuto  speciale  non
prevede   una   competenza  esclusiva  della  Regione:  la  norma  di
attuazione,  invero,  -  in  d.lgs.  2  gennaio  1997, n. 9 «Norme di
attuazione  dello  Statuto  speciale  per  la  Regione Friuli-Venezia
Giulia  in  materia di ordinamento degli enti locali e delle relative
circoscrizioni»    -    all'art. 7   ha   attribuito   alla   Regione
esclusivamente   «funzioni  amministrative  in  materia  elettorale»,
disponendo  espressamente  che la medesima avrebbe avuto competenza a
disciplinare   «il   procedimento   di  elezione  negli  enti  locali
esercitandone tutte le funzioni, compresa la fissazione e l'indizione
dei comizi elettorali.».
    Ne'  vale  richiamare  la  competenza  legislativa concorrente in
materia del consiglio regionale, di cui all'art. 5 dello Statuto.
    In   disparte   la  considerazione,  di  per  se  dirimente,  che
l'attribuzione  di  competenza  legislativa  e' limitata alla materia
delle  elezioni  del  consiglio  regionale, la stessa trova un limite
insuperabile nell'obbligo di rispetto dei principi costituzionali.
    In  quale  limite,  nel  nostro  caso,  come  vedremo,  e'  stato
superato.
    Col  presente atto, conseguentemente, il Presidente del Consiglio
-  previa  delibera  del Consiglio dei ministri del 3 febbraio 2004 -
impugna  l'anzidetta  legge  a  sensi dell'art. 127, Cost. e 31 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, per i seguenti motivi.
    1.  - La Regione Friuli-Venezia Giulia, dettando norme miranti ad
integrare o modificare la vigente disciplina legislativa regionale in
materia   d'elezioni   comunali  e  di  referendum  consultivi  sulle
circoscrizioni  provinciali, ha legiferato, come sopra illustrato, in
materia non di propria competenza esclusiva a termini di Statuto.
    2. - Ha legiferato, per di piu', violando ripetutamente l'art. 48
Cost.
    L'art.  1,  comma  2, della l.r. n. 21/2003, invero, inserisce il
comma 3-bis all'art. 3-ter della legge regionale n. 14/1995, il quale
prevede  che per determinare il quorum dei votanti indicato dal comma
1,  dell'art. 3-ter,  non vengano computati fra gli elettori iscritti
nelle liste elettorali del comune quelli iscritti nell'anagrafe degli
elettori residenti all'estero.
    In  sostanza,  il  vigente  comma  1, dell'art. 3-ter della legge
regionale  n. 14/1995  dispone che, nei comuni con popolazione sino a
15.000 abitanti, qualora venga ammessa e votata una sola lista ovvero
un  solo  gruppo di liste collegate, l'elezione rimanga valida «se il
candidato  alla  carica  di  sindaco  ha  riportato un numero di voti
validi  non inferiore al cinquanta per cento dei votanti ed il numero
dei  votanti  non  e'  stato  inferiore  al cinquanta per cento degli
elettori iscritti nelle liste elettorali del comune».
    La   modifica  apportata  dalla  Regione  intende  facilitare  il
raggiungimento  del quorum dei votanti sopra indicato, eliminando dal
computo degli elettori coloro che sono residenti all'estero - sebbene
iscritti  nelle  liste  elettorali  dei  comuni della Regione - e che
quindi si recano a votare in misura molto limitata.
    Tale  disposizione  si  pone  in  contrasto  con  l'art. 48 della
Costituzione,  che  afferma il principio d'uguaglianza del voto. Tale
principio   si   estrinseca   anche  nella  salvaguardia  del  «corpo
elettorale»,  che resta leso quando alcuni suoi componenti ne vengano
estromessi, sia pure ai fini dell'accertamento di determinati quorun.
    Di piu': l'art. 48 subisce un vulnus sotto altro profilo, perche'
in qualche misura viene limitata l'effettivita' del diritto di voto -
in  positivo  ed  in  negativo, mediante l'astensione - dei cittadini
residenti all'estero.
    Inoltre, l'applicazione della norma in esame, comporterebbe che i
residenti  all'estero,  qualora  si  recassero  a  votare, verrebbero
estromessi dal computo degli elettori iscritti nelle liste elettorali
del  comune, ma verrebbero comunque computati nel numero dei votanti,
con innalzamento di questo secondo quorum.