IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  presente ordinanza nella Camera di consiglio
del 26 novembre 2003;
    Visto  l'art. 21  della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo
modificato  dalla  legge  21  luglio  2000,  n. 205  e  l'art. 36 del
regolamento 17 agosto 1907, n. 642;
    Visto  il  ricorso  n. 1487/2003  proposto  dal signor Walter Re,
rappresentato   e   difeso  dall'avv.  Stefano  Manni,  elettivamente
domiciliato  a  Torino,  via  Palmieri  n. 57, presso lo studio dello
stesso;
    Contro  il  comune  di  Rivarolo C.se, in persona del sindaco pro
tempore,  rappresentato  e  difeso dall'avv. Giorgio Santilli, presso
cui  domicilia a Torino, via Sacchi n. 44; per l'annullamento, previa
sospensione  dell'esecuzione,  dell'ordinanza  n. 148/03 del 7 luglio
2003,  con  cui  il  responsabile  del servizio tecnico del comune di
Rivarolo  T.se  ha  ordinato  la  demolizione delle opere eseguite in
assenza del permesso di costruire;
    Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
    Vista  la  domanda  cautelare presentata in via incidentale dalla
ricorrente;
    Visto  l'atto  di costituzione in giudizio del comune di Rivarolo
Torinese;
    Uditi nella camera di consiglio del 26 novembre 2003, relatore il
p.  ref.  Paolo  Peruggia,  gli  avvocati  Roberto Manni e Margherita
Buscaglino, per delega dei difensori nominati;
    Ritenuto e considerato quanto segue:

                              F a t t o

    La   ricorrente,   destinataria  dell'ordine  di  demolizione  in
epigrafe  indicato,  espone  che l'ordinanza impugnata e' illegittima
per i seguenti motivi:
        1)   eccesso   di   potere,   incertezza   sull'oggetto   del
provvedimento, contraddittorieta' tra atti dell'amministrazione;
        2)  eccesso  di  potere,  contraddittoreita'  tra  atti della
medesima  amministrazione,  difetto  d'istruttoria,  travisamento dei
fatti,  carenza  assoluta  di  motivazione  su  un  punto  essenziale
violazione  di  legge,  falsa  applicazione dell'art. 31, comma 2 del
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, eccesso di potere contraddittorieta' di
comportamento,  carenza  assoluta  di potere carenza dei presupposti,
slealta', motivazione non rispondente ai fatti;
        3)  eccesso  di  potere carenza assoluta di motivazione su un
punto   essenziale,  travisamento  dei  fatti,  ingiustizia  grave  e
manifesta, violazione di legge con riferimento agli artt. 31, 32 e 33
del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
    Il ricorrente concludeva per l'annullamento degli atti impugnati,
previa sospensione dell'ordine di demolizione.
    La fase cautelare si e' tenuta nell'odierna camera di consiglio.

                            D i r i t t o

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza   (Reg.   ord.
n. 104/2004).
04C0247