IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza nella Camera di consiglio del 26 novembre 2003; Visto l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205 e l'art. 36 del regolamento 17 agosto 1907, n. 642; Visto il ricorso n. 1487/2003 proposto dal signor Walter Re, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Manni, elettivamente domiciliato a Torino, via Palmieri n. 57, presso lo studio dello stesso; Contro il comune di Rivarolo C.se, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Santilli, presso cui domicilia a Torino, via Sacchi n. 44; per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dell'ordinanza n. 148/03 del 7 luglio 2003, con cui il responsabile del servizio tecnico del comune di Rivarolo T.se ha ordinato la demolizione delle opere eseguite in assenza del permesso di costruire; Visti gli atti e documenti depositati col ricorso; Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla ricorrente; Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Rivarolo Torinese; Uditi nella camera di consiglio del 26 novembre 2003, relatore il p. ref. Paolo Peruggia, gli avvocati Roberto Manni e Margherita Buscaglino, per delega dei difensori nominati; Ritenuto e considerato quanto segue: F a t t o La ricorrente, destinataria dell'ordine di demolizione in epigrafe indicato, espone che l'ordinanza impugnata e' illegittima per i seguenti motivi: 1) eccesso di potere, incertezza sull'oggetto del provvedimento, contraddittorieta' tra atti dell'amministrazione; 2) eccesso di potere, contraddittoreita' tra atti della medesima amministrazione, difetto d'istruttoria, travisamento dei fatti, carenza assoluta di motivazione su un punto essenziale violazione di legge, falsa applicazione dell'art. 31, comma 2 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, eccesso di potere contraddittorieta' di comportamento, carenza assoluta di potere carenza dei presupposti, slealta', motivazione non rispondente ai fatti; 3) eccesso di potere carenza assoluta di motivazione su un punto essenziale, travisamento dei fatti, ingiustizia grave e manifesta, violazione di legge con riferimento agli artt. 31, 32 e 33 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Il ricorrente concludeva per l'annullamento degli atti impugnati, previa sospensione dell'ordine di demolizione. La fase cautelare si e' tenuta nell'odierna camera di consiglio. D i r i t t o Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 104/2004). 04C0247