IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza nella Camera di consiglio del 26 novembre 2003; Visto l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205 e l'art. 36 del regolamento 17 agosto 1907, n. 642; Visto il ricorso n. 1562/2003 proposto dai signori Romeo Bertoncin e Gabriella Cardo, rappresentati e difesi dall'avv. Elena Vinciguerra e Luigi Fiorini, elettivamente domiciliato a Torino, corso Montecucco n. 68; Contro il comune di Rosta, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dell'ordinanza 8 agosto 2003 n. 546, adottata dal Comune di Rosta per la demolizione delle opere degli interessati sul fabbricato di proprieta', ubicato in via Bucet n. 6/1; Visti gli atti e documenti depositati col ricorso; Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla ricorrente; Udito nella camera di consiglio del 26 novembre 2003, relatore il p. ref. Paolo Peruggia, l'avvocato Luigi Fiorini; Ritenuto e considerato quanto segue: F a t t o I ricorrenti, destinatari del provvedimento in epigrafe indicato, espongono che gli stessi sono illegittimi per i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 109, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, incompetenza; 2) violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, eccesso di potere per insufficiente motivazione sulle ragioni di interesse pubblico che devono giustificare la repressione di un abuso edilizio risalente nel tempo. I ricorrenti concludevano per l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione dell'ordine di demolizione. La fase cautelare si e' tenuta nell'odierna camera di consiglio. D i r i t t o Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 104/2004). 04C0248