IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza nella camera di consiglio del 26 novembre 2003; Visto l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205 e l'art. 36 del regolamento 17 agosto 1907, n. 642; Visto il ricorso n. 246/2002 proposto da Lafore' Lucia, rappresentata e difesa dall'avv. Flavia Pivano, elettivamente domiciliata in Torino, via Drovetti 10, presso lo studio della stessa; Contro il comune di Vinovo, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ludogoroff, presso cui domicilia in Torino, corso Montevecchio 50; Per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dell'ordinanza n. 34/2001 del 6 novembre 2001, con cui il responsabile del servizio tecnico del Comune di Vinovo ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi dei terreni siti in Vinoso identificati al N.C.T. al foglio 4 mappale 171; Visti gli atti e documenti depositati col ricorso; Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla ricorrente; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vinovo; Uditi nella camera di consiglio del 10 dicembre 2003, relatore il referendario Cecilia Altavista, l'avv. Pivano per la ricorrente e l'avv. Sandretto per delega dell'avv. Ludogoroff per l'amministrazione resistente; Ritenuto e considerato quanto segue: F a t t o La ricorrente, destinataria dell'ordine di demolizione in epigrafe indicato, espone che l'ordinanza impugnata e' illegittima per i seguenti motivi: violazione di legge. La ricorrente concludeva per l'annullamento degli atti impugnati, previa sospensione del provvedimento. La fase cautelare si e' tenuta nell'odierna camera di consiglio. D i r i t t o Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 104/2004). 04C0249