IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza nella camera di consiglio del 26 novembre 2003; Visto l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205 e l'art. 36 del Regolamento 17 agosto 1907, n. 642; Visto il ricorso n. 634/2003 proposto da societa' Fedet s.n.c, rappresentato e difeso dagli avv. Riccardo Ludogoroff e Martino Crolle, elettivamente domiciliato in Torino, corso Montevecchio 50, presso lo studio dell'Avv. Ludogoroff. Contro il comune di Torino, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv. Maria Lacognata, con domicilio eletto in Torino, piazza Palazzo di Citta' n. 1; Per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dell'ordinanza n. 81/2003 del 17 febbraio 2003, con cui il responsabile del servizio tecnico del comune di Torino ha ordinato la demolizione delle opere abusive realizzate in Torino, strada Settimo 61. E di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al provvedimenti impugnati; Visti gli atti e documenti depositati col ricorso; Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla ricorrente; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torino; Uditi nella camera di consiglio del 26 novembre 2003, relatore il referendario Cecilia Altavista, l'avv. Sandretto per delega dell'avv. Ludogoroff per il ricorrente e l'avv. Lacognata per l'Amministrazione resistente; Ritenuto e considerato quanto segue: F a t t o La societa' ricorrente, destinataria dell'ordine di demolizione in epigrafe indicato, espone che l'ordinanza impugnata e' illegittima per i seguenti motivi: violazione di legge in relazione all'art. 7 della legge 47 del 28 febbraio 1985; e all'art. 56 della legge regionale 56 del 5 dicembre 1977; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti; carenza e/o errore essenziale e carenza dei presupposti; violazione ed errata applicazione della legge 241 del 7 agosto 1990; eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione e di istruttoria; Il ricorrente concludeva per l'annullamento degli atti impugnati, previa sospensione del provvedimneto. La fase cautelare si e' tenuta nell'odierna camera di consiglio. D i r i t t o Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 104/2004). 04C0250