IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  presente ordinanza nella camera di consiglio
del 26 novembre 2003;
    Visto  l'art. 21  della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo
modificato  dalla  legge  21  luglio  2000,  n. 205  e  l'art. 36 del
Regolamento 17 agosto 1907, n. 642;
    Visto  il  ricorso  n. 634/2003 proposto da societa' Fedet s.n.c,
rappresentato  e  difeso  dagli  avv.  Riccardo  Ludogoroff e Martino
Crolle,  elettivamente  domiciliato in Torino, corso Montevecchio 50,
presso lo studio dell'Avv. Ludogoroff.
    Contro  il  comune di Torino, in persona del sindaco pro tempore,
rappresentato  e  difeso  dall'  avv.  Maria Lacognata, con domicilio
eletto in Torino, piazza Palazzo di Citta' n. 1;
    Per    l'annullamento,    previa   sospensione   dell'esecuzione,
dell'ordinanza   n. 81/2003   del   17  febbraio  2003,  con  cui  il
responsabile del servizio tecnico del comune di Torino ha ordinato la
demolizione  delle opere abusive realizzate in Torino, strada Settimo
61.
    E  di  tutti  gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e
comunque connessi al provvedimenti impugnati;
    Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
    Vista  la  domanda  cautelare presentata in via incidentale dalla
ricorrente;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torino;
    Uditi nella camera di consiglio del 26 novembre 2003, relatore il
referendario Cecilia Altavista, l'avv. Sandretto per delega dell'avv.
Ludogoroff per il ricorrente e l'avv. Lacognata per l'Amministrazione
resistente;
    Ritenuto e considerato quanto segue:

                              F a t t o

    La  societa'  ricorrente, destinataria dell'ordine di demolizione
in epigrafe indicato, espone che l'ordinanza impugnata e' illegittima
per i seguenti motivi:
        violazione  di  legge  in relazione all'art. 7 della legge 47
del  28  febbraio  1985; e all'art. 56 della legge regionale 56 del 5
dicembre  1977;  eccesso  di  potere  per  travisamento  dei fatti ed
erronea  valutazione dei presupposti; carenza e/o errore essenziale e
carenza dei presupposti;
        violazione  ed  errata  applicazione  della  legge  241 del 7
agosto  1990; eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione e
di istruttoria;
    Il ricorrente concludeva per l'annullamento degli atti impugnati,
previa sospensione del provvedimneto.
    La fase cautelare si e' tenuta nell'odierna camera di consiglio.

                            D i r i t t o

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza   (Reg.   ord.
n. 104/2004).
04C0250