IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4959/94 R.A.C.C., promossa con atto di citazione notificato in data 9 settembre 1994 sub. n. 17170 Cron. U.N.E.P. del Tribunale di Udine, da S.G. e T.O., con il proc. e dom. avv. Gabriele Agrizzi, con mandato in calce al ricorso in riassunzione notificato, quali genitori esercenti la patria potesta' sul figlio minore J., attori; Contro: Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana», in persona del direttore generale, commissario liquidatore, in carica pro tempore, corrente in Palmanova (UD) via Natisone, gia' U.S.L. n. 8 «Bassa Friulana», con il proc. e dom. avv. Marco Marpillero, con mandato in calce all'atto di costituzione in prosecuzione e giusta conforme deliberazione n. 1411/1996 di resistenza in giudizio esecutiva ai sensi di legge, nonche' deliberazione della giunta regionale FVG n. 1035/1995, convenuta; Oggetto: risarcimento danni da errore medico. Conclusioni Per gli attori: nel merito, condannare la parte convenuta a risarcire in favore delle parti attrici, per se' e quali genitori esercenti la patria potesta' sul minore J., i danni tutti patrimoniali, non patrimoniali, morali, alla salute, biologici, esistenziali, psichici, alla serenita' familiare, edonistici e quant'altro, sofferti conseguentemente al fatto lamentato, nella somma che il giudicante riterra' di giustizia o che verra' ritenuta d'equita', oltre alla rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolarsi sulla somma cosi' rivalutata dal 14 novembre 1988 al saldo effettivo. Sentenza esecutiva ex lege. Spese, diritti e onorari di lite rifusi, oltre all'I.V.A. e al C.N.A.P. come per legge, oltre alle ingenti spese delle C.T.U. Per il convenuto: nel merito, respingersi la domanda attorea in quanto infondata. Spese rifuse. In via istruttoria pronunciarsi la nullita' della perizia e disporsi il rinnovo della stessa con affidamento di incarico ad un collegio peritale. Svolgimento del processo In data 14 novembre 1988 veniva alla luce il piccolo J. S., affetto da ipoplasia del femore sinistro. Con l'atto di citazione di cui in epigrafe, gli attori S. G. e T. O., quali genitori esercenti la patria potesta' sul minore J. convenivano in giudizio l'USL n. 8 «Bassa Friulana», ora Azienda per servizi sanitari n.5 «Bassa Friulana», per sentirla condannare al risarcimento dei danni tutti patrimoniali, non patrimoniali, morali, alla salute, biologici, esistenziali, psichici, alla serenita' familiare, edonistici e quant'altro, sofferti conseguentemente all'inadempimento dell'obbligo di esatta informazione in tempo utile che il sanitario era tenuto ad adempiere in ordine alle possibili anomalie o malformazioni del nascituro al fine di poter prendere le opportune decisioni anche circa l'interruzione della gravidanza, nonche' sulla possibilita' della cura delle stesse se tempestivamente diagnosticate. L'USL, ritualmente costituitasi all'udienza del 19 dicembre 1994, respingeva in toto la domanda azionata nei suoi confronti deducendo peraltro la genericita' della stessa osservando che la parte attrice si era limitata a lamentare di aver subito un generico e solo asserito danno, senza precisa indicazione della sua consistenza, a causa di una errata diagnosi, e peraltro senza offrire alcun elemento probatorio all'infuori della richiesta CTU che non puo' essere considerata mezzo di prova. Veniva ammessa CTU medico-legale e contestualmente veniva nominato consulente il dott. Ferruccio Nerici. Successivamente la causa veniva interrotta per la sopravvenuta perdita di capacita' giuridica dell'USL n. 8 «Bassa Friulana», essendo stata soppressa, con legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 12/1994, e creata una nuova Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana», alla quale venivano deferiti i pregressi rapporti. La parte attrice provvedeva quindi a riassumere il processo dichiarato interrotto ed all'udienza del 21 ottobre 1996 si costituiva il commissario liquidatore della soppressa U.S.L. n. 8 «Bassa Friulana» in carica pro tempore, in persona del direttore generale Azienda per i servizi sanitari n.5 «Bassa Friulana», il quale insisteva per nominare nuovamente CTU medico-legale, e di tener presente che in data 19 dicembre 1994 era gia' stato nominato CTU nella persona di Ferruccio Nerici. Il G.I. riconfermava la nomina del CTU nella persona di Ferruccio Nerici, che compariva all'udienza del 19 dicembre 1996 e prestato il giuramento di rito, assumeva l'incarico conferitogli. Il G.I. quindi assegnava al CTU l'incarico di determinare quale fosse la natura, la causa, la durata ed i postumi permanenti delle lesioni patite dal minore, indicando l'inabilita' temporanea ed eventualmente permanente quantificandola nei vari ambiti biologico e lavorativo specifico, nonche' determinare se la patologia lamentata fosse riscontrabile durante la gravidanza e curabile se diagnosticata tempestivamente e determinare altresi' il danno alla capacita' lavorativa generica, cioe' della invalidita' permanente generica; il grado del danno biologico, nonche' quello dell'invalidita' permanente e infine la somma aritmetica fino a cento dei gradi di invalidita' delle singole menomazioni, senza detrazioni. Parte attrice nominava quale CTP il dott. Ilan Branner, parte convenuta si riservava di nominare proprio CTP. All'udienza del 4 maggio 1998 la parte attrice produceva documentazione e chiedeva integrazione CTU per la quantificazione dei postumi invalidanti rimasti in capo al bambino, si riservava di formulare osservazioni alla CTU al momento della sua definitiva redazione. Il convenuto depositava memoria di deduzioni con allegate osservazioni del proprio CTP Prof... e chiedeva il rinnovo integrale della CTU con affidamento dell'incarico ad altro medico-legale che si avvalesse dell'ausilio di uno specialista, chiedeva altresi' il richiamo a chiarimenti del CTU dott. Nerici. Parte convenuta si opponeva alla richiesta di controparte di disporre integrazione della CTU. All'udienza del 29 giugno 1998, cui la causa era stata rinviata ad istanza di anticipazione di udienza, la parte attrice chiedeva la fissazione di udienza per la chiamata a chiarimenti del CTU, nonche' per affidamento del supplemento di perizia, la parte convenuta si opponeva nuovamente. Il G.I. fissava l'udienza per la comparizione delle parti, nonche' del CTU per i chiarimenti da rendersi di cui al ricorso per anticipazione d'udienza. Nel prosieguo, in cagione del mutamento della normativa di rito, la causa veniva assegnata alla Sezione Stralcio del Tribunale di Udine. All'udienza del 10 maggio 1999 il convenuto insisteva per la sostituzione del CTU e la parte attrice per la chiamata a chiarimenti. Il G.I. fissava l'udienza del 2 novembre 1999 per gli incombenti gia' disposti dal precedente G.I. con ordinanza dd. 29 giugno 1998. Successivamente all'udienza del 20 marzo 2000 il convenuto insisteva nuovamente per la rinnovazione della CTU per gravissime irregolarita' di gestione delle operazioni peritali, con affidamento d'incarico a collegio peritale e ad altro medico-legale. Il G.I. ordinava la rinnovazione integrale delle operazioni peritali, fermi restando i quesiti gia' formulati e riconfermava il CTU gia' nominato, che contestualmente autorizzava ad avvalersi dell'ausilio di esperti in materia e ordinava altresi' al convenuto di produrre al CTU nominato l'integrale documentazione in suo possesso relativa all'ecografia di cui e' causa. Acquisito l'elaborato peritale in data 1° febbraio 2001 ed in seguito ad uno scambio di osservazioni, memorie di deduzioni e controdeduzioni delle parti, parte convenuta insisteva affinche' venisse disposta l'integrazione della CTU per la quantificazione del danno psichico cosi' come rilevato nella stessa CTU, parte attrice si opponeva alla richiesta di controparte di rinnovo di CTU deducendo che la stessa fosse gia' comunque esaustiva, completa ed affidabile sotto il profilo scientifico vista la qualifica del medico-legale e dello specialista ostetrico-ginecologo. Parte convenuta rilevava inoltre l'inapplicabilita' nel caso di specie della legge n. 194/1978 non considerata nella CTU e ribadiva pertanto la rinnovazione della stessa in quanto viziata da nullita' per trattazione incompleta e contradditoria dei quesiti cosi' come esposto nella memoria dd. 8 maggio 2001, e si opponeva alla richiesta di verifica del danno psichico. Infine all'udienza del 10 dicembre 2001, le parti costituite precisavano le relative conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali ed allegazioni di replica. Motivi della decisione Osserva il tribunale che l'oggetto del contendere consiste sostanzialmente nell'essersi la T.O. a causa dell'errata diagnosi della struttura sanitaria trovata nell'impossibilita' di esercitare il suo preteso diritto all'interruzione della gravidanza di cui all'art. 6 nel caso di specie della legge 22 maggio 1978, n. 194, poiche' ci si troverebbe dinanzi a rilevanti malformazioni del nascituro che avrebbero determinato come da conclusioni del consulente tecnico d'ufficio grave pericolo per la salute psichica della donna. Conclude in particolare il consulente tecnico d'ufficio che S. J. e' affetto da grave malformazione congenita del femore sinistro, che poteva essere riconosciuta fin dal primo trimestre di gravidanza con esame ecografico accurato. Continua nelle proprie conclusioni il perito che il mancato riconoscimento della malformazione entro il primo trimestre di gestazione non ha permesso alla madre di richiedere l'interruzione volontaria della sua gravidanza, che la nascita del figlio ha causato un danno psicofisico ed economico alla coppia oltre alla sofferenza psicologica e fisica che accompagna il bambino fin dalla nascita; che lo stesso e' ancora curato dagli ortopedici di Trieste. Le eccezioni dell'azienda sanitaria convenuta in ordine alla irritualita' delle operazioni peritali e' gia' stata a suo tempo accolta con l'ordinanza istruttoria di totale rinnovazione delle operazioni stesse, onde le ulteriori lagnanze non possono trovare accoglimento. La madre unitamente al coniuge agisce anche per il piccolo J. danneggiato dal fatto di essere vivo - ancorche' con un arto piu' corto - e non defunto. Osserva il tribunale che appare non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' del citato art. 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, ed in connessione con lo stesso quella degli artt. 5 e 7 della medesima legge. Contrastano le norme della legge suddetta, ad avviso di questo tribunale innanzitutto con l'art. 2 della Costituzione che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, usando appositamente questa espressione generica che fa riferimento all'essere umano, e non quella di cittadino. Il primo diritto di ogni uomo e' il diritto alla vita ed appare quindi incongruo e contrastante con il detto articolo della Carta costituzionale la possibilita' che una persona ancorche' si tratti di un bambino non ancora nato venga soppresso per la possibilita' che la sua nascita fisicamente imperfetta arrechi una sofferenza psicologica alla madre, costituente altro e diverso soggetto avente la medesima dignita' del bambino. Contrastano poi indirettamente con l'art. 27, ultimo comma della Costituzione, il quale vietando la pena di morte, implicitamente esclude che la morte possa essere applicata in via amministrativa. Contrasta infine con l'art. 32 che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e non soltanto del cittadino o del soggetto di diritto dovendosi pertanto ritenere ricompreso il termine individuo anche il bambino non nato. Il presente giudizio d'altronde non puo' essere definito, per quanto sopra esposto, indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della citata legge n. 194 in quanto e' precisamente dalla violazione del preteso diritto riconosciuto dall'articolo stesso che conseguirebbe nella fattispecie il danno risarcibile. Non ritiene questo tribunale di attardarsi nei lunghi e annosi dibattiti sulla costituzionalita' della disciplina di cui alla citata legge la cui incostituzionalita' appare non manifestamente infondata, dibattito indubbiamente ben noto alla Corte costituzionale. Deve quindi sollevarsi questione di costituzionalita' dell'art. 6 e con riferimento allo stesso degli artt. 5 e 7 della legge 22 maggio 1978, n. 194.