IL GIUDICE DI PACE Ha pronunziato la seguente ordinanza sul ricorso n. 110/03 R.G.A.C. promosso da De Cristofaro Nicolino, residente a Montemiletto (Avellino) alla via Caponi n. 30, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmine Lombardi e Silvia Zerella presso il cui studio in Benevento al viale Mellisi n. 40 elettivamente domicilia giusta mandato in atti, nei confronti di Ufficio territoriale del Governo di Campobasso. F a t t o Con ricorso depositato in data 19 settembre 2003 il ricorrente proponeva rituale opposizione avverso il verbale di contestazione n. 113514117 emesso in data 21 luglio 2003 dai Carabinieri della stazione di Guardiaregia per la violazione dell'art. 145, commi quinto e decimo, del codice della strada con conseguente irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa di Euro 137,55 oltre la sanzione accessoria della decurtazione di n. 5 punti ai sensi dell'art. 126-bis c.d.s. Il ricorrente deduceva l'illegittimnlita' del provvedimento per l'infondatezza e non veridicita' della contestazione mossa con il verbale impuguato e concludeva in via preliminare per la rimessione della questione davanti alla Corte costituzionale, nel merito per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio. D i r i t t o Dall'esame degli atti e della documentazione allegata, rileva il giudicante che il ricorso e' stato depositato in cancelleria senza il versamento della somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore, cosi' come prescritto dall'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 luglio 2003, n. 151, convertito, con modifiche, nella legge 1° agosto 2003, n. 214. Tale omissione, conformemente al disposto del citato articolo, determina l'inammissibilita' del ricorso, provvedimento che, in limine litis, all'esito del preliminare controllo in ordine all'effettuato versamento, il giudice deve adottare d'ufficio. Cio' premesso questo giudice ritiene che l'art. 204-bis del decreto legislativo n. 285/1992 non sia conforme alla Costituzione nella parte in cui «all'atto del deposito, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilita' dei ricorso, una somma pari alla meta' dei massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore» ed intende, pertanto, sollevare, come in effetti solleva, incidente di costituzionalita' nei termini che seguono. Sulla rilevanza della questione La questione ha rilevanza nella lite all'esame del decidente, dal momento che il presente giudizio non puo' essere deciso indipendentemente dalla risoluzione della questione di costituzionalita', la quale costituisce una vera e propria questione pregiudiziale. Infatti qualora si ritenesse la conformita' dell'art. 204-bis al dettato costituzionale, il ricorso andrebbe senz'altro dichiarato inammissibile, mentre, per contro, laddove si dovesse ritenere l'illegittimita' costituzionale del disposto legislativo il ricorso dovra' essere esaminato nel merito. Non manifesta infondatezza Violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione. L'art. 204-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 viola, a giudizio di questo rimettente, l'art. 3 della nostra Carta costituzionale per disparita' di trattamento fra cittadino in grado di pagare immediatamente la cauzione dovuta per ottenere una decisione giurisdizionale e quello privo dei mezzi necessari per tale pagamento. Con la detta norma il legislatore vuole scoraggiare il diritto del cittadino a richiedere giustizia e a richiederla al suo giudice naturale precostituito per legge tramite la previsione del versamento iniziale dell'importo quasi sempre superiore a quello della sanzione in concreto irrogata. In tale maniera, nei molti casi in cui il cittadino presumibilmente si vedra' costretto a rinunziare alla presentazione del ricorso, diverranno definitivi i verbali di contravvenzione, i quali meriterebbero di essere annullati perche' viziati per motivi diversi. La stessa disposizione viola l'art. 24 della Costituzione, in quanto il diritto di agire in giudizio non puo' essere condizionato al pagamento di una cauzione. Il giudice delle leggi ha in piu' occasioni affermato che condizionare l'esercizio del diritto del cittadino alla tutela giurisdizionale non contrasta con la Costituzione salvo il caso dell'azione giudiziaria diretta a contestare la legittimita' del tributo. Per le ragioni su esposte la questione di incostituzionalita' ravvisata appare non manifestamente infondata e la sua soluzione e' imprescindibile per il presente processo.