ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 24 della legge
della  regione  Puglia  31 ottobre  2002, n. 18, recante «Testo unico
sulla disciplina del trasporto pubblico locale», promosso con ricorso
del  Presidente  del  Consiglio dei ministri, notificato il 2 gennaio
2003,  depositato  in cancelleria l'11 successivo ed iscritto al n. 4
del registro ricorsi 2003.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;
    Udito  nell'udienza  pubblica  dell'11 novembre  2003  il giudice
relatore Ugo De Siervo;
    Uditi l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del
Consiglio  dei ministri e l'avvocato Alberto Arcangeli per la regione
Puglia.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con  ricorso  notificato  il  2 gennaio  2003 e depositato
l'11 gennaio  2003,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri ha
sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24 della
legge  della Regione Puglia 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla
disciplina  del  trasporto  pubblico  locale),  per  violazione degli
articoli 114,  117,  secondo comma, lettera p), e 120, secondo comma,
della Costituzione.
    La  norma  impugnata  stabilisce  che,  «in  caso  di  mancato  o
irregolare  esercizio  da parte degli enti locali delle funzioni agli
stessi  conferite  dalla  presente legge, la giunta regionale, previa
immediata  diffida  e dopo sessanta giorni dalla stessa, dispone, con
propri  provvedimenti, specifici interventi in sostituzione dell'ente
locale  inadempiente».  Secondo  la difesa erariale tale disposizione
violerebbe  l'art. 120,  secondo  comma,  Cost.,  che  attribuisce al
Governo   il   potere   sostitutivo   nei   confronti   delle  citta'
metropolitane,  delle  province  e dei comuni e riserva alla legge la
definizione  delle  procedure  a  tal fine necessarie. Cio' in quanto
tale  norma  costituzionale,  unitamente  alle disposizioni contenute
nell'art. 114  Cost.,  nonche'  alla considerazione dell'attribuzione
allo Stato, da parte dell'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost.,
della  potesta'  legislativa  esclusiva  in  relazione  alla  materia
«organi  di  governo  e  funzioni  fondamentali di comuni, province e
citta'  metropolitane»,  indurrebbe  a  ritenere  che la legge cui e'
demandata  la  disciplina  dei poteri sostitutivi nei confronti degli
enti  locali non potrebbe essere che quella dello Stato. In tal senso
deporrebbe  anche  «la  cogente  esigenza  di  una disciplina unica o
quanto  meno  fortemente  coordinata delle modalita' di esercizio dei
poteri  sostitutivi».  Pertanto, ritiene l'Avvocatura, in mancanza di
una  legge  statale attuativa dell'art. 120, le regioni non avrebbero
potesta' legislativa in tema di poteri sostitutivi, e dunque la legge
regionale  non potrebbe autonomamente disporre in materia, in assenza
di una previa normativa statale.
    2.  -  La  Regione Puglia, in data 30 gennaio 2003, ha depositato
atto   di  costituzione  in  giudizio,  nel  quale,  riservandosi  di
articolare  successivamente  le  proprie  difese,  ha  chiesto che la
questione  sollevata  venga  respinta  in  quanto  «non  rilevante» e
comunque infondata.
    In   data  21 ottobre  2003  la  regione  resistente  ha  inoltre
depositato  una memoria difensiva nella quale sostiene che il ricorso
dello  Stato  sarebbe  infondato a causa dell'erronea interpretazione
dell'art. 120 Cost. da cui prenderebbe le mosse.
    In  particolare  - osserva la memoria - secondo la Presidenza del
Consiglio   dei   ministri   la  citata  disposizione  costituzionale
individuerebbe   nello   Stato   «l'unico   depositario»  dei  poteri
sostitutivi  nei  confronti  degli  enti  locali, «con la conseguente
titolarita'   esclusiva   della   relativa  regolamentazione  tramite
apposita  legge statale». Viceversa, la difesa regionale sostiene che
l'art. 120   Cost.   non  esaurirebbe  tutte  le  ipotesi  di  potere
sostitutivo  ammissibili nell'ordinamento costituzionale, limitandosi
invece  a  disciplinare  «uno  specifico  ed eccezionale strumento di
intervento  a  tutela  di  interessi  primari  affidati  dalla stessa
Costituzione alla responsabilita' esclusiva dello Stato». A riguardo,
si nota come non sia casuale «che le tipologie previste nell'art. 120
Cost.  [siano] tutte attinenti ad interessi relativi a materia la cui
competenza esclusiva viene ascritta allo Stato».
    La  norma  costituzionale  in  questione,  dunque,  non regolando
ipotesi  di poteri sostitutivi differenti da quelli appena descritti,
non   conterrebbe   conseguentemente  alcun  divieto,  per  la  legge
regionale,   di   disciplinare   ulteriori   ipotesi   di  interventi
sostitutivi.  Pertanto  ciascuna  regione potrebbe, nell'ambito delle
proprie competenze, intervenire in tal senso.
    Secondo  la  resistente,  peraltro, nella specifica materia nella
quale  interviene  la  legge  impugnata  -  ossia  la  disciplina del
trasporto   pubblico  locale  -  sarebbero  gli  stessi  principi  di
sussidiarieta'  e adeguatezza a richiedere l'intervento della regione
in  caso  di  inadeguato esercizio delle funzioni da parte degli enti
locali.  Non  potrebbe,  infatti,  in casi del genere, intervenire il
Governo  se  non in quelle situazioni tali da determinare la minaccia
ad  uno  dei  valori tipizzati dall'art. 120 Cost., risultando dunque
sfornita  di  rimedi  ogni  altra  situazione di mancato o irregolare
esercizio delle funzioni da parte degli enti locali.
    Ancora,  la  Regione Puglia nota come la disciplina impugnata non
escluda  affatto che, nell'ambito della materia da essa regolata, ove
il  pericolo  della lesione degli interessi individuati dall'art. 120
sia   sussistente,  il  Governo  possa  attivare  il  proprio  potere
sostitutivo ai sensi di quanto previsto da tale disposizione.
    Da  ultimo, la regione osserva che la legge 5 giugno 2003, n. 131
(Disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento  della Repubblica
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), la quale all'art. 8
regola  l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 120 Cost.,
non  farebbe  che  confermare  quanto finora esposto, non aggiungendo
«particolari  specificazioni o chiarificazioni in ordine alle ragioni
che   possono   postulare   l'esercizio  di  poteri  sostitutivi»,  e
limitandosi  ad  affermare  che  questi ultimi sono esercitabili «nei
casi   e   per   le   finalita»   di  cui  alla  citata  disposizione
costituzionale.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri ha sollevato
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 24 della legge
della  regione  Puglia  31 ottobre  2002,  n. 18  (Testo  unico sulla
disciplina  del  trasporto  pubblico  locale),  in  riferimento  agli
articoli 114,  117,  secondo  comma, lettera p) e 120, secondo comma,
della Costituzione
    Secondo  la  difesa  del  governo  la  norma impugnata - la quale
prevede che, in caso di mancato o irregolare esercizio da parte degli
enti   locali  delle  funzioni  loro  conferite  dalla  legge  stessa
nell'ambito  della  materia  da  questa regolata, la giunta regionale
disponga    interventi   sostitutivi   -   violerebbe   i   parametri
costituzionali evocati, in quanto da questi ultimi deriverebbe che la
legge   cui   l'art. 120  Cost.  demanda  la  disciplina  dei  poteri
sostitutivi  nei  confronti degli enti locali non potrebbe essere che
quella  statale:  conseguentemente,  in  mancanza  di una legge dello
Stato  attuativa  dell'art. 120,  le  regioni  non avrebbero potesta'
legislativa in materia.
    2.  -  La  soluzione  della  presente  questione  di legittimita'
costituzionale  non  puo'  prescindere  da  un  richiamo  all'assetto
costituzionale  dei  poteri sostitutivi, sul quale questa Corte ha di
recente avuto modo di soffermarsi nella sentenza n. 43 del 2004.
    Come  si  e'  messo  in  luce  in  tale  decisione,  i poteri che
comportano  la  sostituzione  nel  compimento di atti di organi di un
ente  rappresentativo ordinariamente competente da parte di organi di
un  altro  ente, ovvero la nomina da parte di questi ultimi di organi
straordinari  dell'ente  «sostituito»  per il compimento degli stessi
atti, concorrono a configurare e a limitare l'autonomia dell'ente nei
cui   confronti  opera  la  sostituzione,  e  devono  quindi  trovare
fondamento   esplicito   o  implicito  nelle  norme  o  nei  principi
costituzionali che tale autonomia prevedono e disciplinano.
    Tali   affermazioni   erano  sottese  anche  alla  giurisprudenza
formatasi prima della riforma del Titolo V della Costituzione operata
dalla  legge cost. n. 3 del 2001, sia pure con prevalente riferimento
ad  ipotesi  di sostituzione dello Stato nei confronti delle regioni,
previste  per  la  tutela  di  interessi unitari allora affidati alla
finale  responsabilita'  dello Stato. In quel contesto, come e' noto,
spettavano  alle  regioni le funzioni amministrative nelle materie di
cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, mentre le funzioni
degli  enti  locali  territoriali  erano  determinate  in  termini di
principio  dalle  leggi generali della Repubblica di cui all'art. 128
della  Costituzione,  e  la  puntuale individuazione delle stesse era
demandata alle leggi dello Stato per le materie di competenza statale
e  per  le funzioni di «interesse esclusivamente locale» pur inerenti
alle   materie   di   competenza   regionale.   L'eventualita'  della
sostituzione  di  organi  regionali  agli  enti locali, esclusa nelle
materie  in  cui  la  regione  non  aveva  competenze  legislative  e
amministrative  (sentenza  n. 104  del  1973), poteva invece fondarsi
sulle  leggi  regionali di delega o di «conferimento» di funzioni per
le   materie   in   cui,  in  base  agli  articoli 117  e  118  della
Costituzione,  le  regioni  erano  costituzionalmente  titolari delle
competenze amministrative, oltre che legislative.
    Nel  sistema  del  nuovo  Titolo  V,  invece, l'art. 117, secondo
comma,  lettera p),  comprende nella competenza legislativa esclusiva
dello  Stato  la determinazione delle sole «funzioni fondamentali» di
comuni,  province  e  citta'  metropolitane, mentre l'art. 118, primo
comma,  attribuisce  in  via  di  principio  ai  comuni,  in tutte le
materie,  «le  funzioni  amministrative»,  salva  la possibilita' che
esse,  al fine di assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a
province,  citta'  metropolitane,  regioni  e  Stato,  sulla base dei
principi   di   sussidiarieta',   differenziazione   ed  adeguatezza.
Pertanto,  in  virtu'  dell'art. 118  Cost.,  sara'  sempre la legge,
statale  o  regionale,  in  relazione  al  riparto  delle  competenze
legislative,  ad  operare  la concreta allocazione delle funzioni, in
conformita'  alla generale attribuzione costituzionale ai comuni o in
deroga  ad  essa  per  esigenze  di  «esercizio  unitario», a livello
sovracomunale, delle funzioni medesime.
    In  questo  quadro,  anche  l'eventuale previsione di eccezionali
sostituzioni  di  un livello di governo ad un altro per il compimento
di  specifici atti o attivita', considerati dalla legge necessari per
il  perseguimento  degli  interessi di livello superiore coinvolti, e
non  posti  in  essere tempestivamente dall'ente competente, non puo'
che  rientrare,  in via di principio e salvi i limiti e le condizioni
di  cui  si  dira',  nello  stesso  schema logico, affidato nella sua
attuazione  al  legislatore  competente  per materia, sia esso quello
statale  o  quello  regionale.  Ragionando  altrimenti,  infatti,  si
giungerebbe    all'assurda    conseguenza   che,   per   evitare   la
compromissione  di  interessi  di livello superiore che richiedono il
compimento  di  determinati  atti o attivita', derivante dall'inerzia
anche  solo  di  uno degli enti competenti, il legislatore (statale o
regionale)  non avrebbe altro mezzo se non allocare la funzione ad un
livello   di  governo  piu'  comprensivo:  conseguenza  evidentemente
sproporzionata  e contraria al criterio generale insito nel principio
di sussidiarieta' (si veda ancora, al riguardo, la sentenza n. 43 del
2004).
    3. - Il nuovo art. 120 della Costituzione - il quale non puo' che
essere letto in tale contesto - deriva invece dalla preoccupazione di
assicurare  comunque,  in  un  sistema di piu' largo decentramento di
funzioni  quale  quello  delineato  dalla riforma, la possibilita' di
tutelare,  anche  al  di  la'  degli  specifici  ambiti delle materie
coinvolte e del riparto costituzionale delle funzioni amministrative,
taluni interessi essenziali che il sistema costituzionale attribuisce
alla  responsabilita'  dello  Stato,  quali  sono  il  rispetto degli
obblighi  internazionali  e comunitari, il mantenimento dell'ordine e
della  sicurezza pubblica, la tutela in tutto il territorio nazionale
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali, nonche' il mantenimento dell'unita' giuridica ed economica
del complessivo ordinamento repubblicano.
    Gli  interventi  governativi  contemplati  dall'art. 120, secondo
comma,  della  Costituzione hanno dunque carattere «straordinario» ed
«aggiuntivo»,  come  risulta  sia  dal fatto che la norma allude alle
emergenze  istituzionali  di  particolare  gravita',  che  comportano
rischi  di  compromissione  relativi  ad  interessi  essenziali della
Repubblica,  sia  dalla  circostanza  che  nulla, nella stessa norma,
lascia  pensare  che  si  sia inteso con essa smentire la consolidata
tradizione   legislativa   che   ammetteva  pacificamente  interventi
sostitutivi,  nei  confronti  degli  enti  locali, ad opera di organi
regionali.
    4.  - Come piu' ampiamente evidenziato nella gia' citata sentenza
n. 43   del   2004,   l'art. 120   Cost.,   quindi,   non  esaurisce,
concentrandole tutte in capo allo Stato, le possibilita' di esercizio
di poteri sostitutivi, ma si limita a prevedere un potere sostitutivo
straordinario,  da esercitarsi da parte del Governo nei casi e per la
tutela  degli  interessi  ivi  indicati; viceversa, tale norma lascia
impregiudicata   l'ammissibilita'   di   altri   casi  di  interventi
sostitutivi,  configurabili  dalla legislazione di settore, statale o
regionale,  in capo ad organi dello Stato o delle regioni, o di altri
enti  territoriali.  Poiche' pero', come si e' detto, tali interventi
sostitutivi   costituiscono   una   eccezione   rispetto  al  normale
svolgimento    di    attribuzioni   degli   enti   locali,   soggetti
rappresentativi  dotati  di autonomia politica, attribuzioni che sono
definite dalla legge sulla base di criteri oggi assistiti da garanzia
costituzionale,  debbono  valere  nei  confronti di essi condizioni e
limiti non diversi da quelli elaborati nella ricordata giurisprudenza
di  questa  Corte  in relazione ai poteri sostitutivi dello Stato nei
confronti delle regioni.
    In  primo  luogo,  dunque,  le  ipotesi  di  esercizio  di poteri
sostitutivi   devono  essere  previste  e  disciplinate  dalla  legge
(sentenza n. 338 del 1989), che deve altresi' definirne i presupposti
sostanziali  e  procedurali;  in  secondo luogo, la sostituzione puo'
essere  prevista solo per il compimento di atti o attivita' «prive di
discrezionalita' nell'an (anche se non necessariamente nel quid o nel
quomodo)»  (sentenza  n. 177 del 1988), la cui obbligatorieta' sia il
riflesso  degli  interessi di livello superiore alla cui salvaguardia
provvede l'intervento sostitutivo; ancora, il potere sostitutivo deve
essere  esercitato da un organo di governo della regione o sulla base
di  una  decisione di questo, a causa dell'attitudine dell'intervento
ad   incidere   sull'autonomia  costituzionale  dell'ente  sostituito
(sentenze  n. 460  del  1989  e  n. 313  del  2003);  da  ultimo,  e'
necessario  che  la legge predisponga congrue garanzie procedimentali
per  l'esercizio  del potere sostitutivo, in conformita' al principio
di   leale   collaborazione:   dovra'   dunque   essere  previsto  un
procedimento  nel  quale  l'ente  sostituito  sia  messo  in grado di
interloquire  e  di  evitare  la  sostituzione  attraverso l'autonomo
adempimento (sentenza n. 416 del 1995 e ordinanza n. 53 del 2003).
    5.  -  Alla  luce  di  tali  considerazioni,  le censure proposte
avverso l'art. 24 della legge della Regione Puglia n. 18 del 2002 non
sono fondate.
    Come prima argomentato, l'art. 120 Cost. si limita a disciplinare
una  specifica  ipotesi  di carattere straordinario, mentre ulteriori
ipotesi  di  poteri  sostitutivi, possono essere regolate dalla legge
statale,  ovvero  dalla  legge  regionale,  «secondo  l'ordine  delle
competenze   rispettivamente   [...]   fissato   dalla  Costituzione»
(sentenza n. 313 del 2003). Nel caso in esame, lo Stato non ha svolto
alcuna  considerazione volta a contestare la competenza della regione
a disciplinare la materia regolata dalla normativa impugnata.
    Secondo   la  disposizione  in  esame,  «in  caso  di  mancato  o
irregolare  esercizio  da parte degli enti locali delle funzioni agli
stessi  conferite  dalla  presente legge, la giunta regionale, previa
immediata  diffida  e dopo sessanta giorni dalla stessa, dispone, con
propri  provvedimenti, specifici interventi in sostituzione dell'ente
locale inadempiente». Risulta evidente che tale previsione soddisfa i
requisiti,  piu'  sopra  ricordati, che, secondo la giurisprudenza di
questa  Corte, devono caratterizzare le norme contemplanti ipotesi di
poteri sostitutivi.
    In   particolare,   il   primo  requisito  e'  soddisfatto  dalla
circostanza  secondo  la  quale l'esercizio del potere sostitutivo e'
previsto  da  una  legge,  che  ne  disciplina  anche  i  presupposti
sostanziali  e procedurali; l'attribuzione di tale potere alla giunta
regionale   soddisfa  il  terzo  requisito,  mentre  l'ultimo  appare
soddisfatto  dal  meccanismo  della  diffida  cosi'  come in concreto
regolato dalla disposizione in esame.
    La  necessarieta'  della  diffida  rivolta  all'ente sostituendo,
infatti,   rende   certa   l'esistenza  di  una  fase  procedimentale
nell'ambito   della   quale   quest'ultimo   sia   reso   consapevole
dell'intenzione   della   giunta   regionale   di  attivarsi  per  la
sostituzione;   mentre   la   previsione   secondo  cui  l'intervento
sostitutivo  non  puo'  essere posto in essere se non siano trascorsi
almeno   sessanta   giorni   dalla   diffida  determina  la  concreta
possibilita',  per  l'ente sostituendo, di interloquire con la giunta
regionale  e,  se del caso, di attivarsi per il compimento degli atti
in questione al fine di evitare la sostituzione.
    Quanto al secondo requisito - ossia alla circostanza che gli atti
per  i  quali e' possibile procedere alla sostituzione debbano essere
giuridicamente  vincolati  per  il  soggetto  sostituito  -  la norma
impugnata  si  limita  a  prevedere  che  l'intervento  della  giunta
regionale  possa attivarsi «in caso di mancato o irregolare esercizio
[...] di funzioni conferite dalla presente legge».
    Peraltro  la  necessita'  di  procedere  ad  una  interpretazione
conforme  ai  precetti  costituzionali  non  puo'  non  portare  alla
conclusione  secondo  la quale la norma oggetto del presente giudizio
e'  applicabile soltanto a casi di mancato o irregolare compimento di
quegli  atti  o attivita' che siano configurati dalla legge regionale
n. 18  del  2002  come  veri e propri obblighi giuridici - se non nel
quando  e  nel  quomodo, almeno nell'an - a carico degli enti nei cui
confronti puo' essere disposta la sostituzione.
    Resta  fermo,  ovviamente,  che  ove vengano in concreto posti in
essere   atti  comportanti  l'esercizio  di  poteri  sostitutivi  nei
confronti  di  atti  o attivita' non giuridicamente vincolati neanche
nell'an,  contro  di  essi  si potra' fare ricorso ai rimedi previsti
dall'ordinamento.
    Tali  considerazioni  -  unitamente  a quelle piu' sopra svolte -
palesano  la  infondatezza  della sollevata questione di legittimita'
costituzionale.