ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge
della  Regione  Basilicata  31 gennaio  2002,  n. 10  (Disciplina del
bilancio di previsione e norme di contenimento e di razionalizzazione
della   spesa   per  l'esercizio  2002),  promosso  con  ricorso  del
Presidente  del  Consiglio dei ministri, notificato il 29 marzo 2002,
depositato in cancelleria il 6 aprile successivo ed iscritto al n. 31
del registro ricorsi 2002.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Basilicata;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  20 gennaio  2004  il  giudice
relatore Paolo Maddalena;
    Udito  l'avvocato  dello Stato Massimo Mari per il Presidente del
Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, con ricorso
depositato  il  6 aprile 2002, ha sollevato questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 12  della  legge  della  Regione Basilicata
31 gennaio 2002, n. 10 (Disciplina del bilancio di previsione e norme
di  contenimento  e  di razionalizzazione della spesa per l'esercizio
2002),  in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettere o) e
m), e 120, secondo comma, della Costituzione.
    L'art. 12  della  citata  legge prevede, per i lavoratori assunti
presso  la Regione con le modalita' di cui alla legge 14 maggio 1981,
n. 219  (Conversione  in  legge, con modificazioni, del decreto-legge
19 marzo  1981,  n. 75,  recante ulteriori interventi in favore delle
popolazioni   colpite   dagli  eventi  sismici  del novembre  1980  e
del febbraio  1981.  Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo
sviluppo  dei  territori  colpiti),  e successivamente inquadrati nel
ruolo regionale, l'equiparazione al lavoro subordinato del periodo di
servizio antecedente all'immissione nei ruoli.
    Il  ricorrente  sostiene che la suddetta disposizione concerne la
materia  della «previdenza sociale», rientrante, ex art. 117, secondo
comma,  lettera o),  della Costituzione, nell'ambito della competenza
legislativa esclusiva dello Stato.
    Il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri assume, altresi', il
contrasto  della norma censurata con gli artt. 3, 117, secondo comma,
lettera m),  e  120,  secondo  comma,  della  Costituzione, in quanto
inciderebbe   sulla  determinazione  dei  livelli  delle  prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in
ugual  modo  al  fine  di assicurare, a livello nazionale, la «tutela
dell'unita' giuridica o dell'unita' economica».
    2.  - La Regione Basilicata, costituitasi in giudizio, chiede che
la questione venga dichiarata non fondata.
    La   Regione   sostiene   che  il  censurato  art. 12  non  violi
l'art. 117,  secondo  comma,  lettera o), della Costituzione, poiche'
non  regolerebbe  la  «previdenza  sociale»,  di esclusiva competenza
statale,   ma   disciplinerebbe  lo  stato  giuridico  del  personale
dipendente dalla Regione, materia di esclusiva competenza regionale.
    La  Regione  afferma,  infatti,  che  la  norma  censurata, senza
innovare  in  materia  previdenziale,  si limiterebbe a riconoscere i
caratteri  del rapporto di lavoro subordinato a prestazioni svolte da
dipendenti   regionali,   in   base   alla  legge  n. 219  del  1981,
antecedentemente alla loro immissione in ruolo.
    La  resistente  sostiene,  poi, che non sarebbero violati neppure
gli  artt. 3,  117,  secondo comma, lettera m), e 120, secondo comma,
della   Costituzione,  in  quanto  dette  norme  presupporrebbero  un
intervento  legislativo  che definisca il minimo delle prestazioni in
questione.  Sicche' in assenza di tali norme non sarebbe ipotizzabile
un superamento delle competenze proprie della Regione.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri ha sollevato
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 12 della legge
della  Regione  Basilicata  31 gennaio  2002,  n. 10  (Disciplina del
bilancio di previsione e norme di contenimento e di razionalizzazione
della  spesa per l'esercizio 2002), in riferimento agli artt. 3, 117,
secondo   comma,  lettere o)  e  m),  e  120,  secondo  comma,  della
Costituzione.
    La questione non e' fondata.
    Per  ben  comprendere  il caso in esame, occorre ricordare che lo
Stato, con la legge 14 maggio 1981, n. 219 (Conversione in legge, con
modificazioni,   del  decreto-legge  19 marzo  1981,  n. 75,  recante
ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici
per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti), autorizzo'
le  Regioni e gli enti locali ad avvalersi di personale convenzionato
per  le  esigenze  della ricostruzione a seguito degli eventi sismici
degli  anni 1980  e  1981  (art. 60)  e  che, con la successiva legge
28 ottobre   1986,  n. 730  (Disposizioni  in  materia  di  calamita'
naturali),  dispose l'immissione di detto personale, gia' in servizio
alla  data  del  31 maggio  1986,  nei  ruoli da istituirsi presso le
amministrazioni  ove gli interessati stessi avevano prestato servizio
(art. 12).
    La  Regione Basilicata si uniformo' a dette disposizioni statali,
avvalendosi  di  personale  in regime di convenzione, e, con la legge
regionale  4 luglio 1989, n. 17 (Sistemazione del personale pervenuto
alla  Regione  in  forza  dell'art. 60  della legge n. 219 del 1981),
istitui'  il ruolo speciale ad esaurimento del personale in questione
(art. 1),  prevedendone  l'inquadramento «nelle qualifiche funzionali
corrispondenti  ai  livelli  retributivi in godimento», su domanda da
presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge  stessa  (art. 3);  il  trattamento  economico  era  fissato in
«quello  iniziale  del  livello  di inquadramento rideterminato sulla
base  di  una  anzianita'  pari  al  periodo  di  servizio  prestato»
(art. 5).
    Successivamente,  con  la  legge  regionale 25 gennaio 2001, n. 5
(Riconoscimento  ai fini contributivi del periodo pregresso personale
assunto  legge  n. 219/1981),  la  Regione  Basilicata ha disposto la
piena  equiparazione  al  lavoro subordinato del periodo di «servizio
antecedente  all'immissione  nei ruoli della Regione», beneficio che,
con  la citata legge n. 5 del 2001, e' stato limitato al personale in
servizio  alla  data  di  entrata in vigore della legge stessa e, con
l'art. 12  della  successiva  legge  n. 10  del 2002, e' stato esteso
anche  al  personale  non  piu'  in servizio (l'espressione contenuta
nella  prima  legge,  «e  attualmente  in servizio», e' dalla seconda
legge espunta dal testo).
    La  censura  dell'Avvocatura  generale  dello  Stato  investe  la
seconda  disposizione  nel  suo  complesso  e  pone in risalto la sua
presunta   illegittimita'   costituzionale   soprattutto   per  avere
disciplinato  una materia, quella della previdenza sociale, che e' di
competenza esclusiva dello Stato.
    Ma  il  tenore letterale della norma rende chiaro che essa - come
gia' aveva fatto la legge n. 5 del 2001 per il personale «attualmente
in servizio» - dispone, senza che sia mossa alcuna censura sul punto,
l'equiparazione  al  lavoro  subordinato della prestazione lavorativa
svolta  dal  personale  regionale  anteriormente  all'immissione  nei
ruoli;  e  cio'  coerentemente con l'attribuzione, a detto personale,
del  trattamento economico stabilito sulla base di un'anzianita' pari
al servizio anteriormente prestato in regime di convenzione (art. 12,
comma 4,  della  legge n. 730 del 1986 e art. 5 della legge regionale
n. 17  del  1989).  Sicche'  e' da tale equiparazione che discendono,
quale conseguenza necessitata, gli effetti previdenziali in questione
(identici a quelli gia' previsti dalla citata legge n. 5 del 2001 per
il personale «attualmente in servizio»).
    2.  -  Quanto alla dedotta violazione degli artt. 3, 117, secondo
comma,  lettera m),  e  120,  secondo comma, della Costituzione, deve
ritenersi che la questione sia inammissibile.
    Essa, in effetti, e' formulata in modo oscuro e perplesso.
    Cio' in quanto il ricorrente, per un verso, omette di indicare la
situazione  giuridica assunta come tertium comparationis e, per altro
verso,  non  spiega  le ragioni per le quali si dovrebbe ritenere che
l'equiparazione  delle  prestazioni  lavorative, svolte anteriormente
all'immissione  nei  ruoli  regionali,  al  lavoro  subordinato, e le
relative  conseguenze  previdenziali, incidano sui livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.