ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale degli artt. 4, 17 e 61
della  legge  24 marzo  1958,  n. 195 (Norme sulla costituzione e sul
funzionamento  del  Consiglio superiore della magistratura), promosso
con  ordinanza del 16 gennaio 2003 dalla Corte di cassazione, Sezioni
unite  civili,  iscritta  al  n. 140  del  registro  ordinanze 2003 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, 1ª serie
speciale, dell'anno 2003.
    Visto l'atto di costituzione di Pietro Maria Vaccara;
    Udito  nella  camera di consiglio del 10 dicembre 2003 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  del  16 gennaio 2003, la Corte di
cassazione,  Sezioni  unite civili, ha sollevato, in riferimento agli
articoli 3,  24  e  111 della Costituzione, questione di legittimita'
costituzionale  degli  artt. 4,  17  e  61 della legge 24 marzo 1958,
n. 195  (Norme  sulla  costituzione e sul funzionamento del Consiglio
superiore  della  magistratura),  e  successive  modificazioni, nella
parte in cui, non prevedendo l'integrazione del numero complessivo di
componenti  della  sezione disciplinare del Consiglio superiore della
magistratura, consentono che la stessa, a seguito di cassazione della
sentenza  impugnata,  decida,  in  sede  di  rinvio,  nella  medesima
composizione  soggettiva  con  la  quale  aveva  emesso la precedente
pronuncia;
        che  la questione di legittimita' costituzionale trae origine
da  un  giudizio  di  impugnazione promosso avverso la sentenza della
sezione   disciplinare   che,   dopo  aver  dichiarato  inammissibile
l'istanza  di  ricusazione  di  otto  dei suoi nove componenti, aveva
confermato   la   sussistenza   della   responsabilita'   in   ordine
all'addebito  disciplinare  gia'  in  precedenza  dichiarata,  con la
decisione   annullata,  da  un  collegio  giudicante  nella  medesima
composizione soggettiva;
        che  il magistrato ricorrente aveva, con il medesimo ricorso,
eccepito  l'illegittimita'  costituzionale  delle  norme  in  tema di
astensione  e  ricusazione  dei componenti della sezione disciplinare
del Consiglio superiore della magistratura;
        che  la  Corte  rimettente  ha ritenuto pregiudiziale l'esame
della  questione relativa all'irregolare costituzione del giudice per
la   rilevata   incompatibilita'   dei   componenti   della   sezione
disciplinare,  facenti  parte  del  collegio  che  aveva  emanato  la
decisione cassata, a giudicare in sede di rinvio;
        che,  ad  avviso del giudice a quo, la vigente disciplina non
conterrebbe  alcuno  strumento  normativo  per  integrare  il  numero
complessivo  dei  componenti la sezione disciplinare, preventivamente
designati  dal  Consiglio,  e  cio' non consentirebbe il rispetto del
principio costituzionale di imparzialita' e di terzieta' del giudice,
nell'ipotesi  in  cui  il  numero  dei  componenti  incompatibili sia
superiore  a  quello  dei supplenti, non utilizzati per la formazione
del collegio;
        che,  rileva  la  Corte  rimettente, anche la recente riforma
dell'organizzazione  del  Consiglio  superiore  della  magistratura e
della  sua  Sezione  disciplinare,  introdotta  con la legge 28 marzo
2002,   n. 44,  prevede  un  numero  di  componenti  insufficiente  a
sostituire    l'eventuale   piu'   elevato   numero   di   componenti
incompatibili;
        che   nel   giudizio  cosi'  promosso  si  e'  costituito  il
magistrato  ricorrente  nel  processo  principale,  il quale ha fatto
proprie le argomentazioni svolte dal giudice rimettente ed ha chiesto
una   dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale  delle  norme
impugnate.
    Considerato che la questione di legittimita' costituzionale degli
articoli 4,  17  e  61 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla
costituzione  e  sul  funzionamento  del  Consiglio  superiore  della
magistratura),  e  successive modificazioni, e' stata sollevata dalla
Corte  di  cassazione,  Sezioni  unite  civili,  con  l'ordinanza  in
epigrafe,  nella  parte  in  cui  le  predette  norme, non prevedendo
l'integrazione  del  numero  complessivo  di componenti della Sezione
disciplinare, consentono che la stessa, a seguito di cassazione della
sentenza  impugnata,  decida,  in  sede  di  rinvio,  nella  medesima
composizione  soggettiva  con  la  quale  aveva  emesso la precedente
pronuncia;
        che,   successivamente   alla   pronuncia  dell'ordinanza  di
rimessione,  questa  Corte,  con  la  sentenza  n. 262  del  2003, ha
dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 4 della legge
n. 195  del  1958,  nel  testo  modificato  dall'art. 2  della  legge
28 marzo  2002,  n. 44  (Modifica  alla  legge 24 marzo 1958, n. 195,
recante  norme  sulla  costituzione e sul funzionamento del Consiglio
superiore  della  magistratura),  nella  parte  in  cui  non  prevede
l'elezione  da  parte  del Consiglio superiore della magistratura, in
aggiunta   ai   membri  supplenti  della  Sezione  disciplinare  gia'
previsti,   di  ulteriori  componenti,  in  modo  da  «consentire  la
costituzione,  per numero e categoria di appartenenza, di un collegio
giudicante  diverso  da  quello  che  abbia pronunciato una decisione
successivamente  annullata  con  rinvio  dalle  Sezioni  unite  della
Cassazione»;
        che,  pertanto, gli atti debbono essere restituiti al giudice
a  quo  perche'  valuti  nuovamente  la  rilevanza della questione di
legittimita' costituzionale alla luce della sopravvenuta pronuncia.