IL GIUDICE DI PACE

    Nella  opposizione a sanzione amministrativa instaurata da Vitale
Antonio,  nato  a Palermo il 13 giugno 1955 e domiciliato in Palermo,
via  Veneto  n. 1  -  iscritta al n. 1177/03 del ruolo generale degli
affari civili contenziosi dell'anno 2003, ricorrente;
    Contro  il  Prefetto di Palermo, autorita' opposta ha pronunciato
la seguente ordinanza.
    Il  ricorrente  con  unico  atto, depositato nella cancelleria di
questo  ufficio, l'8 ottobre 2003 ha impugnato i verbali nn. 834331 e
834348  elevati  a suo carico dalla Sezione della Polizia stradale di
Palermo.
    Ora,  mentre  per  il  primo  verbale,  il ricorso in opposizione
appare,  prima facie, pretestuoso, per il secondo verbale, il ricorso
in  opposizione - sorretto da dichiarazione di vendita di autoveicolo
usato,  con  sottostante autentica notarile della firma del 12 maggio
2003  certificata  dal  notar Giovanna Falcone iscritta nel ruolo del
Collegio,  notarile  di  Palermo  e  repertoriata al n. 583, potrebbe
trovare accoglimento.
    Eppero' il ricorrente non ha proceduto al versamento del deposito
cauzionale previsto dall'art. 204-bis n. 3 della legge 1° agosto 2003
n. 214,  contestando  la  norma  «in  quanto non conforma ai principi
costituzionali»     e     «pertanto,    sollevando    incidente    di
costituzionalita».
    Ed  ha  motivato:  «tale  norma  pone  i  soggetti abbienti e non
abbienti   su  un  piano  di  disuguaglianza  fra  loro,  permettendo
esclusivamente al soggetto che sia in possesso di una somma di denaro
addirittura  doppia  rispetto  a  quella  che  gia'  consentirebbe di
definire la pendenza in misura ridotta, di ricorrere, non assicurando
cosi'  la  possibilita' di agire in giudizio per la tutela dei propri
diritti ed interessi legittimi a coloro i quali non dispongono di una
sufficiente  agiatezza  economica,  in tal modo ledendo gravemente il
diritto alla difesa».
    In   definitiva,   il   Vitale   Antonio  lamenta  che  la  norma
dell'art. 204.-bis n.3 contraddica ai principi costituzionali sanciti
all'art. 3   della   Costituzione   della  Repubblica  (principio  di
eguaglianza)  ed all'art. 24, sempre della Costituzione, comma primo,
secondo e terzo.
    Va innanzitutto esaminato se la questione sia o meno rilevante.
    Sembra   a  questo  giudice  che  la  questione  sollevata  abbia
rilevanza,  in  quanto il mancato versamento del deposito cauzionale,
obbligando  questo  giudice  a  dichiarare  l'inammissibilita'  della
opposizione,  bloccherebbe  in  concreto  l'esercizio  della funzione
giurisdizionale,  precludendo  ogni concreto esame sul buon diritto o
meno  del ricorrente (e come si e' anticipato la seconda opposizione,
ad  una  prima  delibazione,  appare  meritevole  di  essere  accolta
nell'instaurando giudizio).
    Del  pari,  la  questione  sollevata  sembra  «non manifestamente
infondata».
    Questo  giudice  ritiene  che  la norma della quale si solleva la
legittimita'  costituzionale  sia  in  contrasto  in  primo luogo con
l'art. 24  della Carta costituzionale - precipuamente col terzo comma
che  recita: «sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti,
i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione».
    Infatti il nuovo codice della strada, che ha introdotto la norma,
non prevede istituti che assicurino ai non abbienti il versamento del
deposito.
    Ma  appare  anche  in  contrasto  col  primo  comma  dello stesso
articolo  che  recita: «Tutti possono agire in giudizio per la difesa
dei  propri diritti e interessi legittimi» che va collegato anche con
l'art  113 della Carta costituzionale comma primo e secondo ed infine
col  secondo  comma  dell'art  24 che proclama «la difesa ... diritto
inviolabile- in ogni stato e grado del procedimento».
    Questo giudice non puo' non ritenere calpestata la inviolabilita'
del  diritto  di  difesa da una norma che ne subordini l'esercizio al
versamento  di  un  deposito  di  una somma di denaro. Questo giudice
rammentando,  ovviamente  a  se  stesso,  che la giurisprudenza della
Corte  Costituzionale  a partire dalla storica decisione sul solve et
repete  e'  stato  sempre  un  insormontabile  baluardo  a difesa dei
principi  sanciti  nell'art. 24, resta confortato nella decisione che
va   a   prendere   e   cioe'  di  sollevare  -  dinanzi  alla  Corte
costituzionale    la   questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 204-bis   n. 3  della  legge  1°  agosto  2003  n. 214  per
contrasto con gli art. 3, 24 primo,secondo e terzo comma, e 113 della
Costituzione della Repubblica.