IL GIUDICE DI PACE Nella opposizione a sanzione amministrativa instaurata da Vitale Antonio, nato a Palermo il 13 giugno 1955 e domiciliato in Palermo, via Veneto n. 1 - iscritta al n. 1177/03 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2003, ricorrente; Contro il Prefetto di Palermo, autorita' opposta ha pronunciato la seguente ordinanza. Il ricorrente con unico atto, depositato nella cancelleria di questo ufficio, l'8 ottobre 2003 ha impugnato i verbali nn. 834331 e 834348 elevati a suo carico dalla Sezione della Polizia stradale di Palermo. Ora, mentre per il primo verbale, il ricorso in opposizione appare, prima facie, pretestuoso, per il secondo verbale, il ricorso in opposizione - sorretto da dichiarazione di vendita di autoveicolo usato, con sottostante autentica notarile della firma del 12 maggio 2003 certificata dal notar Giovanna Falcone iscritta nel ruolo del Collegio, notarile di Palermo e repertoriata al n. 583, potrebbe trovare accoglimento. Eppero' il ricorrente non ha proceduto al versamento del deposito cauzionale previsto dall'art. 204-bis n. 3 della legge 1° agosto 2003 n. 214, contestando la norma «in quanto non conforma ai principi costituzionali» e «pertanto, sollevando incidente di costituzionalita». Ed ha motivato: «tale norma pone i soggetti abbienti e non abbienti su un piano di disuguaglianza fra loro, permettendo esclusivamente al soggetto che sia in possesso di una somma di denaro addirittura doppia rispetto a quella che gia' consentirebbe di definire la pendenza in misura ridotta, di ricorrere, non assicurando cosi' la possibilita' di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi a coloro i quali non dispongono di una sufficiente agiatezza economica, in tal modo ledendo gravemente il diritto alla difesa». In definitiva, il Vitale Antonio lamenta che la norma dell'art. 204.-bis n.3 contraddica ai principi costituzionali sanciti all'art. 3 della Costituzione della Repubblica (principio di eguaglianza) ed all'art. 24, sempre della Costituzione, comma primo, secondo e terzo. Va innanzitutto esaminato se la questione sia o meno rilevante. Sembra a questo giudice che la questione sollevata abbia rilevanza, in quanto il mancato versamento del deposito cauzionale, obbligando questo giudice a dichiarare l'inammissibilita' della opposizione, bloccherebbe in concreto l'esercizio della funzione giurisdizionale, precludendo ogni concreto esame sul buon diritto o meno del ricorrente (e come si e' anticipato la seconda opposizione, ad una prima delibazione, appare meritevole di essere accolta nell'instaurando giudizio). Del pari, la questione sollevata sembra «non manifestamente infondata». Questo giudice ritiene che la norma della quale si solleva la legittimita' costituzionale sia in contrasto in primo luogo con l'art. 24 della Carta costituzionale - precipuamente col terzo comma che recita: «sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione». Infatti il nuovo codice della strada, che ha introdotto la norma, non prevede istituti che assicurino ai non abbienti il versamento del deposito. Ma appare anche in contrasto col primo comma dello stesso articolo che recita: «Tutti possono agire in giudizio per la difesa dei propri diritti e interessi legittimi» che va collegato anche con l'art 113 della Carta costituzionale comma primo e secondo ed infine col secondo comma dell'art 24 che proclama «la difesa ... diritto inviolabile- in ogni stato e grado del procedimento». Questo giudice non puo' non ritenere calpestata la inviolabilita' del diritto di difesa da una norma che ne subordini l'esercizio al versamento di un deposito di una somma di denaro. Questo giudice rammentando, ovviamente a se stesso, che la giurisprudenza della Corte Costituzionale a partire dalla storica decisione sul solve et repete e' stato sempre un insormontabile baluardo a difesa dei principi sanciti nell'art. 24, resta confortato nella decisione che va a prendere e cioe' di sollevare - dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis n. 3 della legge 1° agosto 2003 n. 214 per contrasto con gli art. 3, 24 primo,secondo e terzo comma, e 113 della Costituzione della Repubblica.