IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 282 del ruolo gen. affari civili dell'anno 2003 vertente tra Micheletti Angiola ricorrente e Polizia municipale di Cascina resistente. Svolgimento del processo In data 16 settembre 2003 alle ore 9,50, una pattuglia della Polizia municiale di Cascina fermava la sig.ra Micheletti Angiola, contestandole verbalinente di aver superato il limite di velocita' previsto per quel tratto di strada, la Tosco Romagnola all'altezza del numero civico 2296, emettendo verbale di accertamento n. 268/03 dell'importo di Euro 137,55 per l'infrazione di cui all'art. 142 comma 8 c.d.s. Avverso tale verbale, con ricorso del 29 ottobre 2003 la proprietaria del veicolo Fiat Panda targato Pi 584825, proponeva opposizione ai sensi dell'art. 204-bis d.lgs. n. 285/1992: nel merito: per l'assoluta carenza dei requisiti richiesti dalla legge, per la legittimita' della contestazione per non essere stati rispettati l'art. 4, comma 3, legge n. 168 del 1° agosto 2000 e l'art. 345 reg.to di esecuzione del C.d.s. che prescrivono che le apparecchiature siano costruite in modo tale da fissare la velocita' del veicolo, in modo chiaro ed accettabile, mentre il telelaser e' mezzo di rilievo privo di dispositivo di verifica del veicolo soggetto alla misurazione; in diritto: il contrasto con il principio di uguaglianza previsto dalla Costituzione e quanto stabilito dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003 di conversione del d.l. n. 151 del 27 giugno 2003 recante «modifiche ed integrazioni del codice della strada», poiche' con l'obbligo di versare anticipatamente una cauzione di importo (Euro 275.10) il doppio della multa, favorisce il cittadino abbiente e penalizza quello che come nel suo caso ha problemi economici, trovandosi appunto la ricorrente nell'impossibilita' economica di versare la cauzione prevista dalla legge e per questo chiedendo fosse accolta la sua domanda di esonero dal pagamento della cauzione. Tutto cio' premesso la parte chiedeva l'annullamento del verbale per l'illegittimita' del metodo di contestazione e l'esonero dal pagamento della cauzione con la conseguenza di stabilire preliminarmente la illegittimita' costituzionale dell'art. 204, commi 3 e 4, del predetto decreto legislativo n. 285/1992 cosi' come introdotto dall'art. 4, comma 1-sexties della legge n. 214 del 1° agosto 2003 di conversione del d.l. n. 151 del 27 giugno 2003 recante «modifiche ed integrazioni del codice della strada» per violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. Motivi della decisione Preliminarmente si deve prendere atto che l'opponente non ha effettuato il versamento presso la cancelleria di una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore, cosi' come previsa pena di inammissibilita' del ricorso, dall'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003 n. 214 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003 n. 151, e poiche' in vigore deve essere osservata. Cio' premesso e considerato, si osserva che, effettivamente l'art. come sopra menzionato non appare conforme alle ripetute affermazioni della Carta costituzionale della Repubblica italiana sulla liberta' di adire l'autorita' giudiziaria per la tutela dei diritti e degli interessi legittimi del cittadino senza restrizioni di sorta: poiche' la risoluzione della questione di legittimita' costituzionale deil'art. 204-bis ha efficacia preliminare e determinante nella definizione del presente giudizio; il mancato versamento come si evince dal terzo comma dell'art. 204-bis citato, comporta l'inammissibilita' del ricorso rendendo praticamente inoperante la pretesa dedotta in giudizio; la questione sollevata con la domanda di esonero dal pagamento, per illegittimita' costituzionale di detta legge, non appare manifestamente infondata. La questione e' rilevante e va risolta preventivamente, pertanto, dalla coordinazione delle norme di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione, puo' dedursi che e' principio consolidato nel nostro ordinamento che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi e che la difesa deve trovare attuazione uguale per tutti, indipendentemente da ogni differenza di condizioni personali e sociali. L'imposizione del preventivo pagamento della meta' del massimo della sanzione inflitta (e nel caso in esame il doppio del minimo) quale presupposto per l'esperibilita' dell'azione giudiziaria diretta ad ottenere la tutela del diritto del cittadino, appare in contrasto con i principi contenuti negli artt. 3 e 24 della Costituzione. Tale imposizione e' in contrasto con la norma contenuta nell'art. 3 Cost. perche' e' evidente la differenza di trattamento che ne consegue fra il cittadino in grado di pagare immediatamente una somma, sempre superiore al minimo della sanzione inflitta, e chi non ha mezzi sufficienti per farlo e che in caso di vittoria in giudizio, otterrebbe la restituzione del versato con indubbio ritardo. Al primo e' dunque consentito, per le sue condizioni economiche, di chiedere ed ottenere giustizia; al secondo questa facolta' e' resa difficile, se non addirittura impossibile, non solo di fatto ma anche in base al diritto, in forza di un presupposto processuale stabilito dalla legge e consistente nell'onere di versare una somma sempre superiore alla sanzione. Cosi' come nelle norme espresse negli artt. 24 e 113 Cost., vengono usate le parole «tutti» e «sempre» con lo scopo di ribadire l'uguaglianza di diritto e di fatto di tutti i cittadini per quanto concerne la possibilita' di richiedere e di ottenere la tutela giurisdizionale sia nei confronti di altri privati sia in quelli dello Stato. In definitiva la norma dell'art. 204-bis limita rispetto al meno abbiente l'esercizio del diritto di azione e stabilisce, nell'esercizio del potere di agire in giudizio tutelato dall'art. 24 della Costituzione, una differenza tra ricco e povero che l'art. 3 in termini generali ripudia per tutti i cittadini. Pertanto si ritiene doveroso sottoporre alla Corte costituzionale il quesito se l'imposizione posta a carico del ricorrente dall'art. 204-bis c.d.s. sia compatibile con il diritto di adire l'autorita' giudiziaria conferito al cittadino senza limiti dall'art. 24 della Costituzione e con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.