IL TRIBUNALE

    Ha   emesso  la  seguente  ordinanza  di  rimessione  alla  Corte
costituzionale.

                           P r e m e s s o

    Che in data 12 novembre 2003 alle ore 20,35, Hamdi Azdin, nato in
Marocco  il  1° gennaio 1975, sedicente, veniva tratto in arresto per
il  reato  p.  e  p.  dall'art.  14,  comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998
perche'  senza giustificato motivo si tratteneva nel territorio dello
Stato  in  violazione dell'ordine di lasciare il territorio nazionale
entro  il  termine  di giorni 5, impartitogli dal questore di Venezia
con  provvedimento  del 1° novembre 2003 ai sensi del comma 5-bis del
citato  articolo  e  notificatogli  nella medesima data; accertato il
Campagna Lupia il 12 novembre 2003;
    Che  in  data  odierna,  13  novembre  2003, Hamdi Azdin e' stato
presentato   davanti   a  questo  giudice  per  la  convalida  ed  il
contestuale   giudizio  direttissimo  a  norma  dell'art.  14,  comma
5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998;
    Che  successivamente all'interrogatorio dell'arrestato il p.m. ha
chiesto  la  convalida  dell'arresto senza chiedere l'applicazione di
alcuna misura cautelare;

                            O s s e r v a

    1. - L'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs n. 286/1998 e successive
modificazioni  nel  prevedere un generale obbligo di arresto ad opera
della  p.g. per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, legge cit.,
si  pone  in  violazione  dell'art.  13  comma  3 Cost. L'articolo in
questione,   dopo   aver  stabilito  che  la  liberta'  personale  e'
inviolabile  ed  aver  specificato  che  eventuali  restrizioni della
liberta'  in  questione  possono  essere  disposte  solo  in  base  a
previsione  di  legge e per atto motivato dell'autorita' giudiziaria,
prevede  al  comma  3  una  deroga  in  forza  della  quale  in  casi
eccezionali  di  necessita'  ed urgenza indicati tassativamente dalla
legge  e'  possibile  l'adozione di provvedimenti provvisori di parte
dell'autorita' di pubblica sicurezza.
    Orbene,    nel    nostro   ordinamento   processuale,   l'arresto
obbligatorio  e'  previsto  solo  per  reati connotati da particolare
gravita',  ossia  quelli  per  i  quali  la  legge stabilisce la pena
dell'ergastolo  o  della reclusione non inferiore nel minimo a cinque
anni e nel massimo a venti (art. 380, comma primo, c.p.p.) e nei casi
di  flagranza  di  altri  reati  specificatamente indicati (art. 380,
comma  secondo,  c.p.p.),  individuati  dal  legislatore in base alla
legge  delega  16  febbraio  1987  n. 81 che prevedeva di contemplare
l'arresto  obbligatorio,  oltre  che nelle ipotesi suddette, anche in
caso  di  flagranza  di  reati puniti meno gravemente in relazione ai
quali  la  misura  fosse pero' imposta da speciali esigenze di tutela
della collettivita', trattandosi di fattispecie connotate comunque da
particolare gravita' ed idonee ad ingenerare un significativo allarme
sociale.  E' dunque evidente che in tali casi ricorrano i presupposti
della necessita' ed urgenza.
    Il  reato  di cui all'art. 14, comma 5-ter, non rientra invece in
tale  categoria  di  reati:  lo  stesso legislatore ha infatti inteso
sanzionare  la condotta dello straniero che non ottempera l'ordine di
espulsione  emanato  dal  questore  con  la pena detentiva meno grave
dell'arresto,    qualificando    la    fattispecie    come   semplice
contravvenzione.  Il reato  in esame non e' quindi tale da destare un
elevato   allarme   sociale,  tale  cioe'  da  giustificare  da  solo
l'adozione  immediate  di  un provvedimento limitativo della liberta'
personale.
    Giova inoltre osservare che la natura contravvenzionale del reato
in  oggetto esclude in radice che possa essere adottata nei confronti
del  soggetto  agente una misura cautelare. Anche sotto tale profilo,
dunque,  l'arresto  viene snaturato della sua caratteristica saliente
di  misura  precautelare,  cioe' di strumento adottato dalla p.g. per
ragioni  di  necessita'  ed  urgenza  in  funzione  della  successiva
applicazione  da parte dell'autorita' giudiziaria di misure cautelari
personali  privative  in tutto od in parte della liberta'. L'art. 121
disp.  att.  c.p.p.  stabilisce infatti che quando il p.m. ritiene di
non  dover  chiedere  al  giudice  l'applicazione di misura cautelare
coercitiva deve disporre l'immediata liberazione dell'arrestato e del
fermato.
    E'  evidente  che  tale  norma  deve  trovare  applicazione anche
nell'ipotesi  in  cui  il  reato  non consenta nemmeno in astratto di
poter emettere alcuna misura coercitiva.
    2.  -  Peraltro,  non si vede sotto quale altro profilo l'arresto
possa   assolvere   una   utile   funzione,  posto  che  il  giudizio
direttissimo   non   e'   necessariamente  collegato  all'arresto  in
flagranza   e   non  presuppone  dunque  a  privazione  dello  status
libertatis.
    Appare   dunque   evidente  che  nel  caso  di  specie  l'arresto
obbligatorio  si  rivela essere misura irragionevole e sproporzionata
alla  fattispecie  di  reato  oggettivamente  considerata, quantomeno
prescindendo  a  priori  da  altri  elementi  soggettivi  relativi al
cittadino   extracomunitario   che   ne   giustifichino  in  concreto
l'adozione.
    Si  ritiene  pertanto  che  l'art.  14, comma 5-quinquies, d.lgs.
n. 286/1998, norma in esame, sia costituzionalmente illegittima nella
parte  in  cui  prevede l'arresto obbligatorio anche sotto il profilo
del canone generale di ragionevolezza e proporzionalita' delle misure
sanzionatorie sancito dall'art. 3. Cost.
    3. - La Corte costituzionale deve pertanto essere investita della
questione  di legittimita' dell'art. 14, comma 5-quinquies legge cit.
per violazione degli artt. 3 e 13, comma 3, Cost.
    La  questione  e'  rilevante  ai  fini  del decidere nel presente
giudizio:  trattasi  di udienza di convalida, pertanto la liberazione
dell'arrestato  per  oggettiva  impossibilita'  di  emettere nei suoi
confronti  una  misura  cautelare coercitiva non esime questo Ufficio
dalla  decisione  in  ordine  alla  legittimita'  o meno dell'arresto
operato  dalla  p.g.,  legittimita' che verrebbe meno nell'ipotesi in
cui  venisse  dichiarata incostituzionale la disposizione di legge in
base alla quale esso e' stato eseguito.