IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza. Fladan Fouad e' stato tratto in arresto in data 9 luglio 2003 in flagranza del reato di cui all'art. l4, comma 5-ter del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. l89/2002, e in pari data presentato in giudizio dal p.m. per il rito direttissimo in conformita' al comma 5-quinquies della medesima legge. A seguito di rituale convalida dell'arresto e richiesta di termini a difesa, il giudizio e' stato riassunto in data odierna per il relativo giudizio di merito. Atteso che l'instaurato giudizio direttissimo trova dunque il suo necessario presupposto nell'intervenuto arresto (obbligatorio) in flagranza, questo giudice ritiene evidentemente pregiudiziale ai fini della prosecuzione del dibattimento la risoluzione della eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, della legge in oggetto (gia' sollevata con ordinanza 23 novembre 2002) nella parte in cui prevede appunto l'arresto obbligatorio della persona colta nella flagranza del reato di cui al menzionato comma 5-ter. Si fa qui riferimento ai principi fondamentali indicati dall'art. 13 della Carta costituzionale, assolutamente intangibili per il legislatore ordinario e come tali evidentemente preclusivi di ogni forma di interpretazione estensiva dei limiti e delle condizioni ivi previsti per l'imposizione di misure restrittive della liberta' personale, ponendo in particolare l'attenzione sul comma 3, dell'art. 13 Cost. laddove espressamente si prevede che solo «in casi di necessita' e urgenza ... l'autorita' di pubblica sicurezza puo' adottare provvedimenti provvisori...» di carattere restrittivo della liberta' personale da sottoporsi al giudizio di convalida.». Sul punto, in via preliminare, va ricordato come gia' in passato il giudice delle leggi abbia senzaltro ritenuto ammissibile in diritto il sindacato sulle scelte del legislatore in materia di selezione dei casi legittimanti l'arresto obbligatorio in flagranza. Nel merito, in via generale: va rilevato innanzitutto come la previsione all'esame introduca nell'ordinamento una ipotesi di arresto in flagranza per un reato contravvenzionale assolutamente eccezionale rispetto alla disciplina ordinaria della materia (le ipotesi di cui agli articoli 380 e 381 c.p.p.), che viene ad estendere la possibilita' di intervento coercitivo «d'urgenza» ad una situazione di fatto dallo stesso legislatore reputata del tutto difforme e meno grave rispetto a tutte le altre ipotesi gia' previste dalla legge (in realta' un unico precedente in tal senso parrebbe ravvisabile nella previsione di cui all'art. 6 legge n. 205/1993 in relazione al porto di strumenti atti ad offendere, ipotesi manifestamente costruita intorno ad una ritenuta esigenza di tutela del bene primario della incolumita' fisica delle persone in situazioni identificate come «di pericolo potenziale» - fermo restando che pur in tale caso la legittimita' dell'intervento coercitivo rimane comunque affidata, attraverso il meccanismo della facoltativita' dell'arresto, ad un giudizio di effettiva pericolosita' in concreto); sotto diverso profilo va altresi' sottolineato che alla fattispecie di reato qui in contestazione non risulta applicabile alcuna misura cautelare: in tal senso, se il comma 3 dell'art. 13 Cost. viene a configurare il potere di iniziativa dell'autorita' di pubblica sicurezza in materia come una forma eccezionale di «anticipazione» dell'intervento del giudice, nel caso di specie parrebbe invece prospettarsi un'ipotesi di attribuzione diretta alle autorita' di polizia di un autonomo potere di coercizione (sotto il profilo della concreta possibilita' di imporre una limitazione della liberta' personale per un tempo che arriva fino a quarantotto ore), certo soggetto al controllo successivo della autorita' giudiziaria ma che non trova alcuna corrispondenza funzionale in un potere riconosciuto dalla legge in capo al giudice (unico soggetto cui e' invece riconosciuto dalla Carta costituzionale il potere di incidere sulla liberta' delle persone); sul punto si ritiene di poter fare tra l'altro diretto rinvio alle motivazioni dell'ordinanza C.cost. n. 305/1996 con cui veniva dichiarata non fondata l'eccezione di legittimita' costituzionale relativa alla previsione di arresto facoltativo di cui all'art. 189 d.lgs. n. 285/1992 sull'esplicito presupposto che trattandosi di misura precautelare provvisoria essa puo' essere adottata solo sulla ragionevole prognosi di una sua trasformazione ope iudicis in una misura cautelare piu' stabile» (atteso che nell'ipotesi menzionata, come tutte le altre richiamate a confronto in motivazione con l'unica «eccezione» di cui all'art. 4 legge n. 110/1975 gia' sopra esaminata, si verte in materia di «delitto» per cui risultano applicabili i meccanismi derogatori previsti in via generale dall'art. 291, comma 5, c.p.p.). Piu' in particolare, in relazione alla specifica previsione di «obbligatorieta» dell'arresto, va sottolineata l'evidente disparita' di trattamento che viene a delinearsi tra l'ipotesi all'esame rispetto a quella di cui all'art. 13-ter della medesima legge, in cui si prevede un'ipotesi di arresto meramente facoltativo (e come tale assoggettata ad una piu' complessa valutazione, ai sensi dell'art. 381, comma 4, c.p.p., gia' da parte delle autorita' di polizia procedenti) sia nell'ipotesi di cui all'art. 13 sostanzialmente analoga a quella qui in esame, sia addirittura nell'ipotesi di cui all'art. 13-bis (sempre nella medesima materia) sanzionata come delitto, con una pena da uno a quattro anni di reclusione e per la quale sarebbe quindi anche prevista la possibilita' di applicazione di misure cautelari: anche sotto tale profilo allora la norma qui all'esame non appare rispettosa dei limiti di «stretta necessita» previsti dall'art. l, comma 3, cost. Per tali motivi ritiene questo giudice che possano effettivamente proporsi seri dubbi di legittimita' costituzionale della norma qui all'esame, in generale rispetto alla previsione di un potere di arresto in flagranza di reato per un fatto che non consente l'applicazione di alcuna misura cautelare, in particolare e comunque rispetto alla configurazione dell'esercizio di tale potere come obbligatorio.