IL TRIBUNALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Fladan  Fouad e' stato tratto in arresto in data 9 luglio 2003 in
flagranza  del  reato  di  cui  all'art. l4,  comma  5-ter del d.lgs.
n. 286/1998,  come modificato dalla legge n. l89/2002, e in pari data
presentato   in  giudizio  dal  p.m.  per  il  rito  direttissimo  in
conformita' al comma 5-quinquies della medesima legge.
    A  seguito  di  rituale  convalida  dell'arresto  e  richiesta di
termini  a difesa, il giudizio e' stato riassunto in data odierna per
il relativo giudizio di merito.
    Atteso che l'instaurato giudizio direttissimo trova dunque il suo
necessario  presupposto  nell'intervenuto  arresto  (obbligatorio) in
flagranza, questo giudice ritiene evidentemente pregiudiziale ai fini
della prosecuzione del dibattimento la risoluzione della eccezione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 14,  comma 5-quinquies, della
legge  in  oggetto  (gia'  sollevata  con ordinanza 23 novembre 2002)
nella  parte  in  cui  prevede  appunto  l'arresto obbligatorio della
persona  colta  nella  flagranza del reato di cui al menzionato comma
5-ter.
    Si   fa   qui   riferimento  ai  principi  fondamentali  indicati
dall'art. 13  della  Carta  costituzionale, assolutamente intangibili
per  il legislatore ordinario e come tali evidentemente preclusivi di
ogni forma di interpretazione estensiva dei limiti e delle condizioni
ivi  previsti  per l'imposizione di misure restrittive della liberta'
personale,   ponendo   in   particolare  l'attenzione  sul  comma  3,
dell'art. 13 Cost. laddove espressamente si prevede che solo «in casi
di  necessita'  e  urgenza ... l'autorita' di pubblica sicurezza puo'
adottare  provvedimenti provvisori...» di carattere restrittivo della
liberta' personale da sottoporsi al giudizio di convalida.».
    Sul  punto, in via preliminare, va ricordato come gia' in passato
il  giudice  delle  leggi  abbia  senzaltro  ritenuto  ammissibile in
diritto  il  sindacato  sulle  scelte  del  legislatore in materia di
selezione dei casi legittimanti l'arresto obbligatorio in flagranza.
    Nel merito, in via generale:
        va   rilevato   innanzitutto  come  la  previsione  all'esame
introduca nell'ordinamento una ipotesi di arresto in flagranza per un
reato   contravvenzionale  assolutamente  eccezionale  rispetto  alla
disciplina   ordinaria   della   materia  (le  ipotesi  di  cui  agli
articoli 380 e 381 c.p.p.), che viene ad estendere la possibilita' di
intervento  coercitivo  «d'urgenza»  ad una situazione di fatto dallo
stesso  legislatore reputata del tutto difforme e meno grave rispetto
a  tutte  le  altre  ipotesi gia' previste dalla legge (in realta' un
unico  precedente  in tal senso parrebbe ravvisabile nella previsione
di  cui  all'art. 6  legge  n. 205/1993  in  relazione  al  porto  di
strumenti atti ad offendere, ipotesi manifestamente costruita intorno
ad   una   ritenuta  esigenza  di  tutela  del  bene  primario  della
incolumita'  fisica delle persone in situazioni identificate come «di
pericolo  potenziale»  -  fermo  restando  che  pur  in  tale caso la
legittimita'  dell'intervento  coercitivo  rimane  comunque affidata,
attraverso  il  meccanismo  della  facoltativita' dell'arresto, ad un
giudizio di effettiva pericolosita' in concreto);
        sotto  diverso  profilo  va  altresi'  sottolineato  che alla
fattispecie  di  reato  qui  in contestazione non risulta applicabile
alcuna  misura  cautelare:  in  tal senso, se il comma 3 dell'art. 13
Cost.  viene  a configurare il potere di iniziativa dell'autorita' di
pubblica   sicurezza   in  materia  come  una  forma  eccezionale  di
«anticipazione»  dell'intervento  del  giudice,  nel  caso  di specie
parrebbe  invece prospettarsi un'ipotesi di attribuzione diretta alle
autorita'  di  polizia di un autonomo potere di coercizione (sotto il
profilo  della concreta possibilita' di imporre una limitazione della
liberta'  personale  per un tempo che arriva fino a quarantotto ore),
certo soggetto al controllo successivo della autorita' giudiziaria ma
che   non   trova  alcuna  corrispondenza  funzionale  in  un  potere
riconosciuto  dalla  legge  in capo al giudice (unico soggetto cui e'
invece  riconosciuto dalla Carta costituzionale il potere di incidere
sulla liberta' delle persone);
        sul punto si ritiene di poter fare tra l'altro diretto rinvio
alle  motivazioni  dell'ordinanza  C.cost. n. 305/1996 con cui veniva
dichiarata  non  fondata  l'eccezione  di legittimita' costituzionale
relativa  alla  previsione di arresto facoltativo di cui all'art. 189
d.lgs.  n. 285/1992  sull'esplicito  presupposto  che  trattandosi di
misura  precautelare provvisoria essa puo' essere adottata solo sulla
ragionevole  prognosi  di  una  sua trasformazione ope iudicis in una
misura  cautelare  piu' stabile» (atteso che nell'ipotesi menzionata,
come tutte le altre richiamate a confronto in motivazione con l'unica
«eccezione» di cui all'art. 4 legge n. 110/1975 gia' sopra esaminata,
si  verte  in  materia  di  «delitto» per cui risultano applicabili i
meccanismi  derogatori  previsti in via generale dall'art. 291, comma
5, c.p.p.).
    Piu'  in  particolare,  in relazione alla specifica previsione di
«obbligatorieta»  dell'arresto, va sottolineata l'evidente disparita'
di  trattamento  che  viene  a  delinearsi  tra  l'ipotesi  all'esame
rispetto a quella di cui all'art. 13-ter della medesima legge, in cui
si  prevede  un'ipotesi di arresto meramente facoltativo (e come tale
assoggettata   ad   una   piu'   complessa   valutazione,   ai  sensi
dell'art. 381,  comma  4,  c.p.p.,  gia'  da parte delle autorita' di
polizia    procedenti)    sia   nell'ipotesi   di   cui   all'art. 13
sostanzialmente  analoga  a  quella  qui  in  esame,  sia addirittura
nell'ipotesi  di  cui all'art. 13-bis (sempre nella medesima materia)
sanzionata  come  delitto,  con  una  pena  da  uno a quattro anni di
reclusione   e   per  la  quale  sarebbe  quindi  anche  prevista  la
possibilita'  di  applicazione  di misure cautelari: anche sotto tale
profilo  allora  la  norma  qui  all'esame  non appare rispettosa dei
limiti di «stretta necessita» previsti dall'art. l, comma 3, cost.
    Per tali motivi ritiene questo giudice che possano effettivamente
proporsi  seri  dubbi  di legittimita' costituzionale della norma qui
all'esame,  in  generale  rispetto  alla  previsione  di un potere di
arresto  in  flagranza  di  reato  per  un  fatto  che  non  consente
l'applicazione  di alcuna misura cautelare, in particolare e comunque
rispetto  alla  configurazione  dell'esercizio  di  tale  potere come
obbligatorio.