IL TRIBUNALE
Ha emesso la seguente ordinanza ex artt. 134 Cost. e 23 ss. legge
11 marzo 1953, n. 87.
L'imputato De Cesare Giuseppe, nato a Castellammare di Stabia il
2 febbraio 1974, e' stato rinviato a giudizio n. 393/2003 per i reati
previsti dagli artt. 628 cod. pen., 582-585, comma 1 c.p. in
relazione all'art. 576 c.p. analiticamente descritti nel decreto che
dispone il giudizio, con la recidiva reiterata infraquiquennale.
Dopo aver richiesto la sospensione del processo ai sensi
dell'art. 5 della legge n. 143/2003 egli, detenuto per questa causa e
presente in udienza ha chiesto, a mezzo del proprio difensore, di
accedere per tutti i reati contestati, unificati dal vincolo della
continuazione, al rito alternativo del cd. «patteggiamento
allargato», proponendo l'applicazione di una pena complessiva, come
ridotta per il rito, di anni due e mesi sei di reclusione ed euro
milleseicento di multa. Il pubblico ministero ha manifestato il
proprio consenso.
L'imputato, tuttavia, come si evince dal tenore della
contestazione e del casellario giudiziale e' gravato dalla recidiva
reiterata; quindi, non puo' formulare richieste di applicazione su
richiesta di una pena finale detentiva, congiunta alla pena
pecuniaria, superiore ai due anni di reclusione. Il comma 1-bis
dell'art. 444 c.p.p., come modificato dalla legge n. 134/2003,
dispone, infatti che «Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e
3-quater, nonche' quelli contro coloro che siano stati dichiarati
delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai
sensi dell'art. 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena
superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria».
Il Tribunale ritiene che non sia manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 444, comma 1-bis
c.p.p. nella parte in cui esclude l'applicazione integrale del comma
1 dell'art. 444 c.p.p. ai procedimenti nei confronti dei recidivi ai
sensi dell'art. 99, quarto comma codice penale, limitandola, invece,
alle richieste di pena contenute nei due anni di pena detentiva (sola
o congiunta a pena pecuniaria), per contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, laddove sancisce il principio di uguaglianza dei
cittadini davanti alla legge, e per contrasto con l'art. 111, comma 2
ultimo inciso della Cost. laddove dispone che «la legge assicura la
ragionevole durata del processo», incostituzionalita' dovuta alla
inosservanza del principio di ragionevolezza nell'esercizio della
funzione legislativa costantemente sancito dalla giurisprudenza
costituzionale.
Appare evidente la rilevanza della questione nel presente
giudizio posto che l'indicata esclusione soggettiva porta a ritenere
inammissibile la richiesta. Considerato, infatti, l'inequivoca
esclusione del recidivo ai sensi delll'art. 99, comma 4, c.p.p.
disposta dell'art. 444, comma 1-bis, c.p.p. dall'applicazione
concordata con il pubblico ministero della pena superiore ai due anni
di reclusione, non appare in alcun modo possibile effettuare una
diversa interpretazione delle norme che consente di delineare un
quadro normativo dell'istituto del patteggiamento allargato coerente
con i menzionati principi costituzionali.
Il procedimento speciale dell'applicazione della pena su
richiesta ha piu' volte superato il vaglio di costituzionalita' con
diverse pronunce della Corte costituzionale (vedi sentenza n. 266 del
1992). L'ambito applicativo dell'istituto ha trovato in passato una
linea di demarcazione esclusivamente nella quantita' di pena
irrogabile in concreto, prescindendo totalmente sia dalla natura del
reato (non essendo prevista alcuna esclusione in base al suo titolo)
sia dalle caratteristiche soggettive del proponente, con la sola
eccezione dell'imputato minorenne.
In questa sede interessa principalmente la compatibilita' con le
norme costituzionali della preclusione soggettiva di chi sia gravato
da recidiva reiterata (art. 99, comma 4, c.p.p.) nell'accesso al
patteggiamento allargato.
Non vi e' dubbio che spetti al legislatore regolare l'ambito
applicativo dei riti alternativi potendo effettuare scelte
legislative finalizzate ad ampliare o restringere lo spazio operativo
riservato agli stessi. Non e' stato mai seriamente messo in dubbio,
infatti, che fosse legittima l'originaria esclusione del
patteggiamento per i delitti puniti con pena detentiva superiore ai
due anni, dando prevalenza all'interesse statale ad un pieno
accertamento dei fatti-reato piu' gravi ed all'integrale applicazione
del trattamento sanzionatorio applicabile rispetto all'interesse
pubblico ad una deflazione dei procedimenti penali mediante la
rinuncia all'istruttoria dibattimentale ed al giudizio di appello.
Altrettanto indubbia e', pero', la necessita' che le esclusioni
ed i divieti siano ispirati alla salvaguardia di interessi meritevoli
di tutela effettivamente pregiudicati dal ricorso a questo
procedimento a carattere para-negoziale. Solo in quest'ultimo caso,
infatti, possono trovare giustificazione esclusioni e divieti che, da
un lato precludono l'accesso al rito da parte di determinate
categorie di soggetti in ragioni di qualita' giuridiche soggettive o
della qualita' della contestazione loro mossa, dall'altro impediscono
la possibilita' di definizione anticipata di procedimenti per i quali
si rivela superflua l'istruttoria dibattimentale.
L'esame della compatibilita' dell'esclusione soggettiva prevista
dall'attuale art. 444, comma 2, c.p.p. con l'art. 3 e con l'art. 111
della costituzione consiste, ad avviso del Tribunale, nel verificare
se gli elementi strutturali e gli effetti peculiari della sentenza di
patteggiamento in una qualche misura possano giustificare un
trattamento diverso del recidivo che commette un altro reato
(art. 99, comma 4, c.p.) rispetto all'imputato incensurato o gravato
da una recidiva, semplice, specifica o infraquinquennale, ma non
reiterate. Non e' in discussione, ovviamente, quanto alla prospettata
violazione dell'art. 3 Cost. il fatto che il rispetto del principio
di uguaglianza sancito dall'art. 3 delle Costituzione imponga
identita' di trattamento di situazioni uguali e consenta - o imponga
- diversita' di trattamento di situazioni disuguali. Cio' che e' in
verifica e' l'individuazione di un razionale collegamento tra la
condizione soggettiva escludente e l'istituto del patteggiamento
allargato introdotto dalla legge n. 134/2003, ovvero la ricerca della
ratio legis dell'esclusione e la valutazione della congruita' tra
mezzi e scopo.
Nel vagliare le possibili ragioni sottostanti alla scelta
legislativa impugnata va innanzitutto osservato che l'esclusione del
recidivo reiterato dal patteggiamento allargato non appare
giustificata da un interesse dello Stato all'irrogazione integrale di
una pena congrua secondo i parametri dettati dall'art. 133 c.p. ed
idonea alla rieducazione del condannato (art. 27, comma terzo,
Cost.), da realizzarsi evitando che gli incentivi all'accesso ai riti
alternativi consistenti in riduzioni di pena, rispondenti ad esigenze
di speditezza e semplificazione del procedimento penale, possano
pregiudicare la funzione generalpreventiva e specialpreventiva della
pena. Non solo, infatti, chi si trova nelle condizioni previste
dall'art. 99, comma 4 c.p. puo' accedere al patteggiamento ordinario
ed essere destinatario di altri riti alternativi con effetti premiali
(es. decreto penale di condanna) relativamente a reati di minore
gravita', ma soprattutto puo' chiedere unilateralmente l'accesso al
rito abbreviato ottenendo la riduzione di un terzo della pena,
qualsiasi sia la pena irrogabile, conseguendo per altra via il
beneficio premiale delle riduzione frazionaria della pena.
Il legislatore, in sostanza, ha gia' rinunciato
all'indefettibilita' dell'applicazione integrale del trattamento
sanzionatorio introducendo in via generalizzata, per qualsiasi reato
e qualsiasi categoria soggettiva di imputati, un rito a scopo
deflattivo (il giudizio abbreviato) che, tra l'altro, risulta meno
snello rispetto al patteggiamento in quanto comporta la possibilita'
di integrazioni probatorie, consente, salvo eccezioni, l'impugnazione
per motivi di merito e richiede un corposo impegno valutativo e
motivazionale da parte dell'organo decidente.
La ragione delle restrizioni della portata del patteggiamento non
puo' neppure essere ricercata altrove, ovvero nella volonta' di
precludere l'accesso dell'imputato gravato da recidiva reiterata ai
vantaggi del patteggiamento ordinario quali la mancanza di un
accertamento esplicito delle responsabilita' penale dell'imputato, la
mancata irrogazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza
- con l'eccezione della confisca -, la mancata valenza della sentenza
pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nei giudizi civili o
amministrativi, nel mancato recupero delle spese processuali, nel
sacrificio degli interessi della parte civile all'accertamento del
danno ed al suo ristoro senza ricorrere ad un separato giudizio
civile.
Non vanno assolutamente trascurate, infatti, le radicali
diversita' tra l'istituto del patteggiamento tradizionale e quello
del patteggiamento allargato. Mentre il primo prevede dei benefici
ulteriori rispetto al rito abbreviato - accessibile anche ai soggetti
di cui all'art. 99, comma 4 c.p. -, come l'estinzione del reato per
la mancata commissione di un nuovo delitto nel termine di cinque anni
o di una contravvenzione della medesima indole nel termine di due
anni (art. 445, comma 2, c.p.p.), la mancata irrogazione delle pene
accessorie e delle misure di sicurezza con l'eccezione della
confisca, la non condannabilita' al pagamento delle spese
processuali, il secondo, invece non comporta analoghe restrizioni
effettuali: la sentenza di patteggiamento ad una pena detentiva (da
sola o congiunta a pena pecuniaria ragguagliata) superiore ai due
anni applica anche le pene accessorie eventualmente previste, le
misure di sicurezza, nonche' condanna l'imputato al pagamento delle
spese processuali; soprattutto, non comporta l'estinzione del reato
condizionata alla mancata recidiva futura (art. 445 c.p.p.
nell'attuale formulazione).
Paradossalmente, sembrerebbe piu' razionale una differenziazione
tra imputati incensurati ed imputati recidivi di segno opposto, che
comporti una esclusione di questi ultimi, non dal patteggiamento
allargato, ma dai vantaggi specifici di quello ordinario: l'uno si
traduce in una mera riduzione della pena, mentre l'altro consente
anche al recidivo di evitare le conseguenze derivanti da una sentenza
di condanna descritte dall'art. 445 c.p.p., inclusa l'applicazione
delle misure di sicurezza (cosa particolarmente discutibile nel caso
del delinquente abituale, professionale o per tendenza, per i quali
l'art. 216 c.p. prevede in via generale l'applicazione della misura
di sicurezza). In questo senso potrebbe apparire ragionevole, e non
contrastante con l'art. 3 Cost., una normativa che consente sia agli
imputati incensurati, o recidivi semplici, sia agli imputati recidivi
reiterati, o dichiarati delinquenti abituali, professionali o per
tendenza, di concordare con il pubblico ministero l'applicazione di
una pena per reati puniti in concreto fino e cinque anni, limitando,
pero', la disapplicazione delle pene accessorie e delle misure di
sicurezze (relativamente ai reati meno gravi) solo per i primi e non
anche per i secondi.
Del tutto irrilevante, inoltre, per giustificare l'esclusione del
recidivo dal patteggiamento allargato, e' il pregiudizio subito dalla
parte civile, escluse dal processo penale ed obbligata ad attivare un
separato giudizio civile, posto che per la stessa nessuna differenza
in termini di effetti processuali ha l'avere come controparte un
incensurato o un recidivo, avendo la stessa nel procedimento a carico
dell'uno o dell'altro i medesimi poteri processuali e le stesse
identiche aspettative di risarcimento.
Quanto al carattere negoziale del rito del patteggiamento, nel
quale le parti rinunciano a verificare in dibattimento il materiale
probatorio raccolto, propongono al giudice un giudizio di
comparazione tra circostanze attenuanti e circostanze aggravanti,
propongono di applicare una pena concordata e concordano la quantita'
di riduzione della pena applicabile per la rinuncia al dibattimento
ed al giudizio di appello, non si vede come le precedenti condanne
possano giustificare l'inibizione al recidivo (ed al pubblico
ministero) di tale potere pare-contrattuale, posto che in nessun modo
esse incidono sulla capacita' giuridica e naturale delle parti di
effettuare scelte inerenti la determinazione della pena o di
rinunciare ad un accertamento completo dei fatti.
Anche sotto il profilo dell'opportunita' di attribuire alle parti
poteri (limitatamente) dispositivi del processo, appare ragionevole
restringere la possibilita' di negoziazioni preventive della pena e
di rinuncia ad un accertamento pieno delle risultanze istruttorie per
ragioni inerenti la quantita' di pena irrogata (ben potendo il
legislatore non voler incrementare i poteri dispositivi delle parti
con contestuale riduzione dei poteri di controllo del giudice) o, in
misura minore, per la tipologia del reato (es. un reato ad
accertamento presuntivamente complesso potrebbe rendere inopportuno
un controllo del giudice limitato all'accertamento negativo ex
art. 129 c.p.p., sebbene il titolo del reato, in se' considerato, non
preclude mai il patteggiamento ordinario), mentre non si ravvisa
alcuna ragione per sottrarre alle parti la possibilita' di una
negoziazione della pena in relazione alla qualita' soggettiva
dell'imputato.
Quanto all'imputato minorenne, unico esempio di esclusione
soggettiva dal patteggiamento (ma non dal rito abbreviato),
disciplinata dall'art. 25 del d.P.R. n. 448 del 1988, e' stata
ritenuta dalla Corte costituzionale non irragionevole per la
specificita' del processo penale minorile ove il giudice e' dotato di
amplissimi poteri, essendo previste numerose misure che, in adesione
alle finalita' di recupero della personalita' del minore ancora in
evoluzione, possono condurre il processo verso epiloghi diversi da
quelli propri del giudizio ordinario (perdono giudiziale, sospensione
del processo e messa alla prova, sentenza di non luogo a procedere
per irrilevanze del fatto, esteso ambito applicativo delle sanzioni
sostitutive). Il patteggiamento, precludendo l'uso di questi
strumenti, finirebbe con il frustrare le finalita' proprie del
processo minorile e si porrebbe in contrasto con i principi
fondamentali del processo minorile (sent. Corte cost. n. 135/1995).
Appare quasi superfluo aggiungere che tali esigenze peculiari sono
del tutto assenti nel processo a carico del recidivo, ne' appare
possibile individuarne altre ritenute meritevoli di tutela da parte
dell'ordinamento, posto che non vi e' nessuna norma processuale
specifica per tale categoria di soggetti.
Resta, in conclusione, quale unica possibile giustificazione
della disuguaglianze di trattamento l'interesse dello Stato ad un
riconoscimento esplicito della responsabilita' penale dell'imputato.
Non va tuttavia sovrapposta tale esigenza con quello di uno
svolgimento pubblico del processo penale. A quest'ultimo argomento,
svolto dal Tribunale di Roma in composizione collegiale, V Sezione
penale (ordinanza del 1° luglio 2003) inter alia per prospettare la
possibile incostituzionalita' del patteggiamento allargato, appare
agevole replicare che anche il rito abbreviato prevede lo svolgimento
del rito secondo le forme della camera di consiglio, sebbene non
siano previsti limiti di pena o analoghe preclusioni soggettive.
L'interesse ad un accertamento esplicito del fatto e del suo
collegamento con l'imputato, tuttavia, a fronte della sostanziale
equiparazione di tutti gli effetti penali della sentenza di
patteggiamento allargato ad una sentenza di condanna (con
l'esclusione indicata della valenza nei giudizi civili o
amministrativi), finisce con l'assumere una connotazione di ordine
squisitamente morale con valenza sociale, storica, o politica. Anche
tale interesse, quindi, puo' trovare una giustificazione, al massimo,
oltre che per i reati di maggiore gravita' (stabilita secondo il
decisivo criterio della pena irrogabile in concreto), al piu' per
reati che, sebbene equiparati quoad poenam ad altri che consentono di
addivenire al patteggiamento allargato, per loro natura, riguardando
fatti di particolare allarme sociale (criminalita' organizzata,
terrorismo ecc.), rendono opportuno dal punto di vista politico il
loro compiuto accertamento mediante un provvedimento giurisdizionale
analitico, laddove per il procedimento che ha quale unica
peculiarita' la qualita' soggettiva di recidivo ai sensi
dell'art. 90, comma 4, c.p. tale interesse sembra insussistente.
In conclusione, quindi, il legislatore potrebbe discrezionalmente
delimitare l'ambito applicativo dell'istituto, differenziando i
poteri di scelta degli imputati in ragione della gravita' o della
tipologia del reato compiuto, ma non in ragione delle loro qualita'
soggettive che non sembrano in se' idonee ad imporre una
indefettibile affermazione positiva della responsabilita'.
Di carattere assolutamente marginale appare, infine, la non
inserzione della sentenza di patteggiamento allargato nei certificati
del casellario giudiziale ad uso privato e, come tale, inidonea a
giustificare una preclusione integrale al rito (artt. 686-689, comma
2, lett. a), n. 5 c.p.p., materia attualmente regolata dagli artt. 24
e 25 del t.u. in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti introdotto con d.P.R. n. 313/2002). Peraltro, anche la non
iscrizione in tale certificato appare discutibile, almeno per la
sentenza di applicazione di una pena detentiva superiore ai due anni
con contestuale applicazione di pene accessorie o di misure di
sicurezza, le quali dovrebbero essere inserite nel certificato
rilasciato all'interessato ex art. 686, comma 1, n. 3 e n. 2
(attualmente art. 3 del t.u.). Anche a voler ritenere (a) che lo
Stato abbia interesse ad evitare che una sentenza di patteggiamento
allargato pronunciata nei confronti di un imputato recidivo non venga
annotata nel certificato penale su richiesta dell'interessato, (b) e
che il diritto vigente escluda la menzione di tale sentenza nel
certificato penale, mezzo certamente piu' idoneo allo scopo appare
l'eliminazione della sentenza di patteggiamento allargato dall'elenco
delle eccezioni poste alla regola della generale annotazione nel
certificato di tutte le iscrizioni previste dall'art. 686 c.p.p.
(attuale art. 3 del t.u.). Peraltro, in virtu' dell'indiscriminato
richiamo operato dall'art. 689, comma 2, lett. a), n. 5) c.p.p.
(attuale art. 25 t.u.) la non annotazione della sentenza di
patteggiamento allargato nel certificato ad uso privato appare
discutibile, posto che per accedere alla soluzione interpretativa
opposta risulta sufficiente attribuire a tale disposizione la
funzione di rinvio fisso all'art. 445 c.p.p. nella sua formulazione
anteriore alle modifiche apportate dalla legge n. 134/2003, e non
quella di rinvio mobile al duplice rito attualmente regolato dagli
artt. 444 e ss.
Le argomentazioni svolte da altra Autorita' giudiziaria per
affermare la manifesta infondatezza dell'eccezione di legittimita'
costituzionale sollevata dalla difesa di contrarieta' all'art. 3
della Costituzione dell'esclusione dal patteggiamento allargato dei
procedimenti relativi ai reati di cui all'art. 51, comma 3-bis
c.p.p., non solo non appaiono estensibili al caso in esame, in quanto
poste a giustificazione dell'esclusione oggettiva per titolo di reato
e non di quella soggettiva per la qualita' di recidivo reiterato, ma
afferiscono tutte a questioni inerenti il trattamento sanzionatorio
comminato in fase cognitiva o applicato durante l'esecuzione (il
giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Bologna,
Ufficio - ordinanze del 10 luglio 2003 - fa riferimento a «benefici,
sanzioni sostitutive, misure alternative alla detenzione, regole e
divieti sulla coercizione personale»), laddove l'istituto del
patteggiamento allargato non inerisce le sanzioni sostitutive, non le
misure alternative, non riguarda l'applicazione di misure di
coercizione personale, ne', soprattutto, costituisce in senso proprio
un beneficio (come la sospensione condizionale, l'amnistia,
l'indulto, il perdono giudiziale, ecc., l'estinzione del reato in
caso di mancata recidiva successiva prevista dal patteggiamento
ordinario), ma un rito premiale.
La differenza non assume carattere puramente linguistico se si
considera da un lato che, come in precedenza indicato, il medesimo
effetto premiale della riduzione della pena e' raggiungibile aliunde
mediante la richiesta (unilaterale) di rito abbreviato, senza alcuna
esclusione soggettiva, dall'altro che il patteggiamento (ordinario ed
allargato), come il decreto penale di condanna, costituisce un rito
azionabile anche dal pubblico ministero nell'interesse dello Stato ad
una definizione accelerata dal procedimento penale mediante rinuncia
ad una frazione di potesta' punitiva ed all'efficacia extrapenale
(salvo il giudizio di responsabilita' disciplinare) della sentenza
definitoria del giudizio penale.
E' proprio sotto quest'ultimo profilo che si palesa la non
manifesta infondatezza dell'illegittimita' costituzionale delle
esclusioni soggettive del patteggiamento allargato per contrasto con
l'art. 111, comma secondo, ultimo inciso, della Costituzione, laddove
esse precludono la definizione rapida di numerosi procedimenti penali
senza ricorso alle fasi del rinvio a giudizio e dell'istruttoria
dibattimentale ed all'eventuale, ma ricorrente, giudizio di appello,
con ricadute di sistema anche sui tempi di svolgimento dei
procedimenti penali per i quali si palesa necessario o opportuno
l'espletamento dell'istruttoria dibattimentale. Appare corretto
ritenere, infatti, che il precetto dell'«assicurazione della
ragionevole durata del processo» non si limiti a fondare un diritto
costituzionale del singolo cittadino parte privata del procedimento
civile, penale, amministrativo, contabile, tributario esercitatile
contro l'introduzione di norme processuali che comportino una
ingiustificata dilatazione dello specifico procedimento di cui e'
egli e' parte, ma anche il divieto di introdurre altre disposizioni
ordinamentali, prive di adeguata giustificazione o non supportate da
un'adeguata predisposizione di mezzi, che abbiano una ricaduta
indiretta sui tempi del processo. L'ampia formula adoperata dal
legislatore costituzionale, sembra, per altro, introdurre un precetto
che, in quanto diretto ad orientare l'attivita' normativa ordinaria
avente ad oggetto il processo in tutte le sue manifestazioni (inclusa
la predisposizione di mezzi adeguati al suo svolgimento) e' destinato
a rendere effettiva la realizzazione di altri diritti ed obblighi
costituzionali (diritto alla tutela giurisdizionale, diritto-dovere
della rieducazione del condannato, tutela dei diritti fondamentali,
obbligatorieta' dell'azione penale), che possono essere pregiudicati
dalla lentezza del processo.
Sotto quest'ultimo punto di vista, quindi, le limitazioni prive
di adeguate giustificazioni o intrinsecamente irrazionali della
possibilita' delle parti di contribuire attraverso un'attivita'
deflattiva alla riduzione della durata complessiva dei procedimenti
penali appaiono in contrasto con il principio della durata
ragionevole dei processi, soprattutto se si considerano le
peculiarita' del processo penale, caratterizzato da una
interdipendenza funzionale ed effettuale tra riti alternativi e
dibattimento ordinario, che vede il successo nella vita giudiziaria
dei primi incidere sulla ragionevole durata del secondo e la brevita'
o i ritardi del dibattimento incentivare o disincentivare il ricorso
ai procedimenti alternativi.
Appare in conclusione quanto meno dubbia la compatibilita' delle
esclusioni soggettive per chi e' gravato da recidiva reiterate,
oppure dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza
dalle richieste di applicazione della pena superiore a due anni sia
per la violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3
della Costituzione, senza una effettiva ragione a fondamento della
disparita' di trattamento tra imputati del medesimo reato
nell'accesso al rito sia per la violazione dell'ulteriore principio
della durata ragionevole del processo sancito dall'art. 111, comma
secondo, della Costituzione.
Ai sensi dell'art. 159 c.p. vanno sospesi i termini di
prescrizione dei reati contestati all'imputato.