IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1552/1999, proposto da Carbonera Marmi S.r.l., Oscar Daffe Sa, Marmobon S.r.l., Idealmarmi S.r.l., Mlm Monterosa S.r.l., Marmi Kappa S.n.c., Fraccari Marmi S.n.c. in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentate e difese dagli avvocati Alberto Marconi e Fabio Colzi e presso lo studio elettivamente domiciliate, in Firenze, via San Gallo n. 76; Contro il comune di Carrara, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli, avv. Lino Buselli e Franco Batistoni Ferrara ed elettivamente domiciliato, in Firenze, via Lavagnini 14 (studio avv. Gianfranco Nesi); Per l'annullamento delle deliberazioni del consiglio comunale: n. 29 in data 23 marzo 1999, pubblicata il 27 marzo successivo e divenuta efficace il 6 aprile 1999, avente ad oggetto approvazione del regolamento per la riscossione della tassa sui marmi; n. 30 in data 23 marzo 1999, pubblicata il 27 marzo successivo e divenuta efficace il 6 aprile 1999, avente ad oggetto approvazione ai sensi della legge 15 luglio 1911, n. 749 della misura della tassa sui marmi per l'anno 1999; Nonche' per l'annullamento di ogni atto preparatorio, presupposto, consequenziale o comunque connesso e in particolare dei pareri della Commissione marmi in data 22 marzo e 23 marzo 1999; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti i motivi aggiunti depositati l'8 giugno 2001 e proposti, dalle medesime istanti sopra citate, per l'annullamento della deliberazione del c.c. n. 198 del 23 marzo 2001, avente ad oggetto approvazione, ai sensi della legge n. 749/1911 e successive modificazioni e integrazioni, della misura della tassa sui marmi dal 1° gennaio 2001; Visto l'atto di costituzione giudizio del comune intimato; Viste le memorie difensive delle parti; Visti gli atti tutti della causa; Designato relatore, per la pubblica udienza del 27 maggio 2003, il cons. Domenico Lundini; Uditi, all'udienza predetta, gli avv. Marconi e Colzi per le ricorrenti e l'avv. Batistoni per il comune di Carrara; Ritenuto e considerato quanto segue: Ritenuto, preliminarmente, che debba essere disattesa l'eccezione d'inammissibilita' del ricorso introduttivo mossa dall'Amministrazione resistente, dovendosi infatti riconoscere l'interesse e la legittimazione delle istanti (trattandosi di societa' pacificamente operanti nel settore marmifero ed acquirenti da titolari di cava in Comune di Carrara, o da imprese commerciali locali, di blocchi o scaglie di marmo destinate ad essere trasportate al di fuori del territorio del comune predetto) ad impugnare il provvedimento immediatamente lesivo (cfr. C.d.S., VI, n. 289 del 18 febbraio 1997) - unitamente all'atto regolamentare presupposto - di determinazione delle tariffe di applicazione della tassa sui marmi di cui all'articolo unico della legge 15 luglio 1911, n. 749 e successive modificazioni e integrazioni; Ritenuto che le censure sollevate (peraltro in via subordinata), sia nel ricorso introduttivo che nei motivi aggiunti, di mancata determinazione, nel regolamento impugnato, dell'aliquota massima della tassa sui marmi, appare infondata, posto che l'art. 52, comma 1 del d.lgs. n. 446/1997, richiamato dalle ricorrenti, esclude tale elemento dalla competenza regolamentare dei comuni in materia tributaria; Ritenuto altresi': che l'enunciazione dei criteri stabiliti per l'individuazione della misura del tributo (esigenze di spesa inerente direttamente e indirettamente all'industria dei marmi e loro derivati, e prevista sia per l'adozione di misure di sostegno che per neutralizzare o lenire conseguenze negative derivanti dall'impatto di tale industria sull'ambiente naturale e socioeconomico) costituisce riferimento sostanzialmente aderente all'enunciato dell'art. 2, comma 2-ter della legge n. 75/1999; che il parametro aggiuntivo dell'inflazione costituisce previsione ragionevole e comunque forma di autolimitazione che il comune si e' imposto; che le parti sociali che dovevano essere sentite ai fini della determinazione delle norme regolamentari nella materia che ne occupa sono state concretamente individuate e convocate dal comune di Carrara in sede di studio e preparazione del regolamento stesso; che il d.l. n. 8/1999 ha differito al 31 marzo 1999 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 1999 degli enti locali, per l'approvazione dei regolamenti e delle aliquote d'imposta per i tributi e servizi, locali, stabilendo altresi' che tali regolamenti, aliquote e tariffe hanno effetto dal 1° gennaio 1999; che anche negli anni successivi i normali termini per detti adempimenti sono slittati per effetto di disposizioni legislative; Ritenuto quindi che le censure mosse con riferimento a quanto sopra siano prive di fondamento; Considerato tuttavia che altra censura mossa (peraltro in via prioritaria e principale) dalle istanti societa' fa leva sull'addotta illegittimita', costituzionale della legge n. 749/1911, e che in effetti la questione di costituzionalita' della legge stessa (e successive modifiche ed integrazioni) non appare al collegio manifestamente infondata. Invero, le prestazioni patrimoniali imposte, nel novero delle quali rientra indubbiamente anche la c.d. tassa sui marmi di cui all'articolo unico della legge n. 749/1911, debbono essere istituite «in base alla legge», ai sensi dell'art. 23 della Costituzione. Cio' identifica una riserva relativa di legge, di modo che, anche quando per il tributo e' concretamente prevista una disciplina normativa secondaria di un ente locale, la fonte primaria deve comunque delimitare l'ambito discrezionale del potere impositivo con riferimento, per quanto in questa sede particolarmente interessa, al quantum del prelievo tributario. Ebbene, la legge n. 749/1911, nel testo vigente dopo le modifiche apportate dall'art. 55, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non prevede parametri per la determinazione della misura massima della tariffa relativa alla tassa in questione; ne' appare sufficiente a restringere la discrezionalita' dell'ente impositore, nella determinazione del quantum del tributo, il riferimento legislativo alla previa consultazione delle «parti sociali», posto che criteri delimitativi della specie sembrano al collegio semmai sufficienti a bilanciare ed orientare l'ambito di scelta relativo all'entita' della prestazione imposta quando quest'ultima assuma la connotazione di una prestazione connessa ad un servizio ed in certo modo corrispettiva dello stesso (cfr. Corte costituzionale n. 180/1996 e n. 90/1994); non invece laddove e' vaga ed imprecisata la destinazione del provento del tributo. Anche poi a tener conto della disciplina della tassa in questione risultante dall'art. 2, comma 2-ter, della legge n. 75 del 25 marzo 1999 (ma gli atti impugnati sono ad essa precedenti), non sembra al collegio che il mero riferimento «alle esigenze della spesa comunale inerente direttamente o indirettamente alle attivita' del settore marmifero locale», sia idoneo e sufficiente, nella sua genericita', ad orientare il potere impositivo in termini tali da sottrarre la disciplina legislativa in questione al sospetto di illegittimita' per violazione dell'art. 23 della Costituzione; Ritenuto, sotto un ulteriore e diverso profilo, che la disciplina legislativa di cui si e' detto, riguardante la tassa sui marmi a favore del comune di Carrara, sembra congegnata, ad avviso del collegio, in quanto la tassa e' «applicata e riscossa dal comune all'uscita del marmo dai suoi confini», in termini tali da configurare un tributo che, pur avendo ad oggetto i marmi e loro derivati, opera concretamente come una sorta di «dazio di esportazione», in possibile violazione dell'art. 120 della Costituzione e quindi del principio (rafforzato anche dalla normativa «comunitaria») di liberta' di circolazione delle cose e delle merci all'interno del territorio nazionale; Ritenuta evidentemente rilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge n. 749 del 15 luglio 1911, come modificata dall'art. 55, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 2, comma 2-ter, d.l. 26 gennaio 1999, n. 8, nel testo introdotto con la legge di conversione 25 marzo 1999, n. 75, per la sua sicura incidenza sull'esito del ricorso proposto dalle istanti in dipendenza della caducazione, in radice, del potere impositivo esercitato dal comune che deriverebbe dalla declaratoria dell'incostituzionalita' delle norme di legge di cui trattasi; Ritenuto quindi che il presente giudizio debba essere sospeso, con conseguente invio degli atti alla Corte costituzionale.