IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 52844/2003 del r.g. ed avente ad oggetto «opposizione a sanzione amministrativa» tra Caruso Gioacchino, abitante in Napoli alla via T. Campanella n. 10 ricorrente, e il Comune di Napoli, in persona del sindaco pro tempore domiciliato per carica in Napoli alla piazza Municipio, resistente. F a t t o Con ricorso depositato in data 19 settembre 2003 Caruso Gioacchino, nella sua qualita' di Pastore della Chiesa Cristiana Avventista sita in Napoli alla via T. Campanella n. 10, proponeva opposizione avverso il verbale di contravvenzione elevato dal Dipartimento della Polizia municipale di Napoli n. 12365289 in data 11 settembre 2003, alle ore 9,45 a carico dell'auto tipo Renault 19 Chamade targata NA/Z22833 di sua proprieta', per violazione dell' art. 7, comma 15, del c.d.strada per avere sostato la detta auto senza esporre il titolo di pagamento. Sosteneva, il ricorrente, che la detta auto non si era piu' messa in moto per un difetto alla batteria (poco tempo dopo ripristinata dall'elettrauto all'uopo intervenuto), per cui, recatosi a ritirare il tagliando per il permesso della sosta, aveva trovato sul parabrezza il verbale in questione, che il verbalizzante non aveva inteso annullare, nonostante l'evidenza della causa e l'esibizione del biglietto regolarmente pagato e ritirato. Concludeva, quindi, chiedendo la cancellazione dell'infrazione opposta, ritenendo di non averla commessa. D i r i t t o La legge n. 214 del 1° agosto 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 in data 12 agosto 2003, supplemento ordinario n. 133/L ed entrata in vigore il 13 agosto 2003, nel convertire in legge, con modificazioni, il d.l. n. 151 del 27 marzo 2003, ha introdotto nel codice della strada il nuovo art. 204-bis (Ricorso al giudice di pace), statuendo al comma 3 che «All'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilita' del ricorso, una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore. Detta somma, in caso di accoglimento del ricorso, e' restituita al ricorrente.». Il ricorrente Caruso Nicola, dunque, che ha presentato il ricorso in questione in data 19 settembre 2003, avrebbe dovuto versare (nelle forme del libretto di deposito giudiziario disposte dalla circolare del Ministero della giustizia prot. n. 1/10678/7C del 13 agosto 2003) la cauzione statuita dal nuovo art. 204-bis c.d.s., ma tale deposito non risulta effettuato. Ciononostante, questo giudice ritiene che il citato 204-bis del c.d.s., introdotto con la legge n. 214 del 18 agosto 2003 non sia conforme alla Costituzione, ragion per cui, di ufficio, intende sollevare, come in effetti solleva sul punto incidente dl costituzionalita' per i seguenti motivi: Sulla non manifesta infondatezza: L'obbligo della cauzione disposto con l'art. 204-bis introdotto dalla legge n. 214 riconoscono i diritti inviolabili dell'uomo e garantiscono ad ogni cittadino la pari dignita' sociale, rendendoli tutti uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e, soprattutto, condizioni personali e sociali. L'art. 204-bis in questione, invece, pone su piani diametralmente opposti e diseguali la Pubblica amministrazione ed il cittadino, favorendo la prima e danneggiando il secondo e creando anche notevole disparita' tra gli stessi cittadini, molti dei quali, per i gravi problemi personali o per il grado sociale, non sono in grado di pagare la detta cauzione. L'art. 3, secondo comma, della Costituzione, statuisce infatti che e' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la liberta' del cittadino e creano diseguaglianze tra di essi e non vi e' alcun dubbio che l'applicazione pratica di detto art. 204-bis e' e sara' fonte di gravi squilibri tra la Pubblica amministrazione ed i cittadini ai quali e' stata elevata una contravvenzione, nonche' tra loro stessi, in forza dei rispettivi redditi e classi sociali. Nei rapporti con la P.A. infatti, il cittadino che si vedra' rigettato il ricorso, nonostante le sue eventuali buone ragioni, subira', in forza dell'art. 204-bis, comma quinto, il prelievo della cauzione prestata in caso di sua capienza, a favore della P.A. e l'eventuale restituzione del supero! Con il risultato, quindi, che la P.A., vista la sentenza esecutiva del giudice di pace di autorizzazione al prelievo della somma in suo favore dalla cauzione versata dal ricorrente, nella maggior parte dei casi non dovra' piu' procedere all' esecuzione secondo le norme di legge per il recupero coattivo del suo credito e dovra' procedere solo per i crediti che superano l'importo della cauzione versata. Violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione. L'obbligo del versamento della cauzione statuito dall'art. 204-bis, introdotto dalla legge di conversione n. 214/2003, e' in palese contrasto con l'intero art. 24 e con l'art. 113 della Costituzione e ne annulla addirittura il dettato! Al primo comma, infatti, dell'art. 24 Cost. viene sancito il pieno diritto di tutti i cittadini di agire in giudizio, al fine di tutelare sia i propri diritti che gli interessi legittimi, principio inderogabile che viene ribadito nell'art. 113 per la tutela giurisdizionale contro gli atti della Pubblica amministrazione: l'obbligo della cauzione, invece, disposta dall'art. 204-bis citato, limiterebbe notevolmente tale diritto a quella parte della cittadinanza in grado di anticipare una somma superiore alla contravvenzione, costringendo invece tutti coloro che si trovano in condizioni disagiate o disperate a dovere rinunciare a far valere il proprio diritto, diritto che l'esperienza pluriennale dello scrivente giudice, ha visto in gran parte dei casi pienamente fondato per errori della P.A., rendendo valido ed opportuno il tempestivo ricorso proposto al giudice di pace! Va infine, sottolineato, il pieno contrasto dell'art. 204-bis citato con il terzo comma dell'art. 24, che consente ai cittadini non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione: poiche' gli istituti in questione, nella maggior parte dei casi, sono costituiti dai difensori di ufficio, a chi spetterebbe il compito di versare la cauzione in questione? Argomentare, a contrariis, che il cittadino meno abbiente puo' comunque ricorrere al prefetto, innanzi al quale non e' previsto alcun deposito preventivo di cauzione, significa comunque limitare gravemente il diritto alla difesa di tutti i cittadini, dividendoli in due ingiuste categorie: la prima formata da tutti coloro che possono ricorrere al prefetto od al giudice di pace e la seconda da coloro che, invece, possono ricorrere solo al prefetto, percorrendo la strada piu' lunga delle due. Per tutte le suddette argomentazioni questo giudice, prima di esaminare il merito dell'opposizione proposta dal ricorrente Caruso Nicola, ritiene assolutamente rilevante che venga esaminata la non manifesta infondatezza della ritenuta incostituzionalita' dell'art. 204-bis del c.d.s., introdotto dalla legge di conversione, del d.l. 27 giugno 2003 n. 151, n. 214 del 1° agosto 2003.