IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
al  n. 52844/2003  del  r.g.  ed  avente  ad  oggetto  «opposizione a
sanzione  amministrativa»  tra  Caruso Gioacchino, abitante in Napoli
alla  via  T.  Campanella n. 10 ricorrente, e il Comune di Napoli, in
persona del sindaco pro tempore domiciliato per carica in Napoli alla
piazza Municipio, resistente.

                              F a t t o

    Con   ricorso   depositato  in  data  19  settembre  2003  Caruso
Gioacchino,  nella  sua  qualita'  di  Pastore della Chiesa Cristiana
Avventista  sita  in  Napoli  alla via T. Campanella n. 10, proponeva
opposizione   avverso  il  verbale  di  contravvenzione  elevato  dal
Dipartimento  della  Polizia municipale di Napoli n. 12365289 in data
11  settembre  2003, alle ore 9,45 a carico dell'auto tipo Renault 19
Chamade  targata  NA/Z22833  di  sua proprieta', per violazione dell'
art. 7,  comma  15,  del  c.d.strada  per avere sostato la detta auto
senza esporre il titolo di pagamento.
    Sosteneva, il ricorrente, che la detta auto non si era piu' messa
in  moto  per  un difetto alla batteria (poco tempo dopo ripristinata
dall'elettrauto  all'uopo  intervenuto), per cui, recatosi a ritirare
il   tagliando  per  il  permesso  della  sosta,  aveva  trovato  sul
parabrezza  il  verbale  in questione, che il verbalizzante non aveva
inteso  annullare,  nonostante  l'evidenza della causa e l'esibizione
del biglietto regolarmente pagato e ritirato.
    Concludeva,  quindi,  chiedendo  la cancellazione dell'infrazione
opposta, ritenendo di non averla commessa.

                            D i r i t t o

    La  legge  n. 214  del  1° agosto 2003, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  n. 186  in  data  12  agosto  2003,  supplemento ordinario
n. 133/L  ed  entrata  in vigore il 13 agosto 2003, nel convertire in
legge,  con  modificazioni,  il  d.l.  n. 151  del  27 marzo 2003, ha
introdotto  nel codice della strada il nuovo art. 204-bis (Ricorso al
giudice di pace), statuendo al comma 3 che «All'atto del deposito del
ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice
di  pace, a pena di inammissibilita' del ricorso, una somma pari alla
meta'  del  massimo  edittale  della  sanzione  inflitta  dall'organo
accertatore.  Detta  somma,  in  caso di accoglimento del ricorso, e'
restituita al ricorrente.».
    Il ricorrente Caruso Nicola, dunque, che ha presentato il ricorso
in questione in data 19 settembre 2003, avrebbe dovuto versare (nelle
forme  del  libretto di deposito giudiziario disposte dalla circolare
del Ministero della giustizia prot. n. 1/10678/7C del 13 agosto 2003)
la  cauzione statuita dal nuovo art. 204-bis c.d.s., ma tale deposito
non risulta effettuato.
    Ciononostante,  questo  giudice ritiene che il citato 204-bis del
c.d.s.,  introdotto  con  la  legge n. 214 del 18 agosto 2003 non sia
conforme  alla  Costituzione,  ragion  per  cui,  di ufficio, intende
sollevare,   come   in   effetti   solleva  sul  punto  incidente  dl
costituzionalita' per i seguenti motivi:
    Sulla non manifesta infondatezza:
    L'obbligo  della  cauzione disposto con l'art. 204-bis introdotto
dalla  legge  n. 214  riconoscono  i  diritti inviolabili dell'uomo e
garantiscono  ad  ogni cittadino la pari dignita' sociale, rendendoli
tutti  uguali  davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza,
lingua,  religione,  opinioni  politiche  e,  soprattutto, condizioni
personali e sociali.
    L'art. 204-bis in questione, invece, pone su piani diametralmente
opposti  e  diseguali  la  Pubblica  amministrazione ed il cittadino,
favorendo la prima e danneggiando il secondo e creando anche notevole
disparita'  tra  gli  stessi  cittadini, molti dei quali, per i gravi
problemi  personali  o  per  il  grado  sociale, non sono in grado di
pagare la detta cauzione.
    L'art. 3,  secondo  comma,  della Costituzione, statuisce infatti
che  e'  compito  della  Repubblica  rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale che limitano di fatto la liberta' del cittadino e
creano  diseguaglianze  tra  di  essi  e  non  vi e' alcun dubbio che
l'applicazione  pratica  di  detto  art. 204-bis  e' e sara' fonte di
gravi  squilibri  tra  la  Pubblica amministrazione ed i cittadini ai
quali  e' stata elevata una contravvenzione, nonche' tra loro stessi,
in forza dei rispettivi redditi e classi sociali.
    Nei  rapporti  con  la  P.A.  infatti, il cittadino che si vedra'
rigettato  il  ricorso,  nonostante  le  sue eventuali buone ragioni,
subira',  in forza dell'art. 204-bis, comma quinto, il prelievo della
cauzione  prestata  in  caso  di  sua capienza, a favore della P.A. e
l'eventuale restituzione del supero! Con il risultato, quindi, che la
P.A.,   vista   la   sentenza   esecutiva  del  giudice  di  pace  di
autorizzazione  al  prelievo della somma in suo favore dalla cauzione
versata  dal ricorrente, nella maggior parte dei casi non dovra' piu'
procedere  all'  esecuzione secondo le norme di legge per il recupero
coattivo  del  suo  credito e dovra' procedere solo per i crediti che
superano l'importo della cauzione versata.
    Violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione.
    L'obbligo   del  versamento  della  cauzione  statuito  dall'art.
204-bis,  introdotto  dalla  legge  di conversione n. 214/2003, e' in
palese  contrasto  con  l'intero  art.  24  e  con  l'art.  113 della
Costituzione e ne annulla addirittura il dettato!
    Al  primo  comma,  infatti,  dell'art.  24 Cost. viene sancito il
pieno  diritto  di tutti i cittadini di agire in giudizio, al fine di
tutelare  sia i propri diritti che gli interessi legittimi, principio
inderogabile   che   viene   ribadito  nell'art. 113  per  la  tutela
giurisdizionale  contro  gli  atti  della  Pubblica  amministrazione:
l'obbligo  della cauzione, invece, disposta dall'art. 204-bis citato,
limiterebbe   notevolmente   tale   diritto   a  quella  parte  della
cittadinanza   in  grado  di  anticipare  una  somma  superiore  alla
contravvenzione,  costringendo  invece tutti coloro che si trovano in
condizioni  disagiate o disperate a dovere rinunciare a far valere il
proprio diritto, diritto che l'esperienza pluriennale dello scrivente
giudice,  ha  visto  in  gran  parte  dei casi pienamente fondato per
errori della P.A., rendendo valido ed opportuno il tempestivo ricorso
proposto al giudice di pace!
    Va  infine,  sottolineato,  il  pieno contrasto dell'art. 204-bis
citato con il terzo comma dell'art. 24, che consente ai cittadini non
abbienti,  con  appositi  istituti,  i  mezzi  per agire e difendersi
davanti  ad  ogni  giurisdizione:  poiche' gli istituti in questione,
nella  maggior  parte  dei  casi,  sono  costituiti  dai difensori di
ufficio,  a  chi  spetterebbe  il  compito  di versare la cauzione in
questione?
    Argomentare,  a  contrariis,  che il cittadino meno abbiente puo'
comunque  ricorrere  al  prefetto,  innanzi  al quale non e' previsto
alcun  deposito  preventivo  di cauzione, significa comunque limitare
gravemente  il  diritto alla difesa di tutti i cittadini, dividendoli
in  due  ingiuste  categorie:  la  prima  formata da tutti coloro che
possono  ricorrere  al prefetto od al giudice di pace e la seconda da
coloro  che,  invece, possono ricorrere solo al prefetto, percorrendo
la strada piu' lunga delle due.
    Per  tutte  le  suddette  argomentazioni questo giudice, prima di
esaminare  il  merito dell'opposizione proposta dal ricorrente Caruso
Nicola,  ritiene  assolutamente  rilevante che venga esaminata la non
manifesta    infondatezza    della    ritenuta    incostituzionalita'
dell'art. 204-bis  del c.d.s., introdotto dalla legge di conversione,
del d.l. 27 giugno 2003 n. 151, n. 214 del 1° agosto 2003.