IL TRIBUNALE

    Letti  gli  atti  del procedimento penale iscritto al n. 834/2003
R.G.  noti  e  al  n. 704/2003  R.G.  g.i.p.,  nei confronti di Blasi
Adriano  (nato  ad  Avellino il 2 agosto 1984), indagato per il reato
p.e.p  dall'art. 609-bis  commi  1  e  2, 61 n. 5 e n. 1l in danno di
L.V.A.;
    Rilevato  che il p.m. dott.ssa Daniela Tognon, presentava istanza
di   incidente   probatorio  ex  art. 392,  comma  1,  lett.  a)  per
l'assunzione  della  testimonianza di L.V.A. deducendo in particolare
che  l'escussione  della  teste,  trattandosi  di  persona adulta, ma
affetta  da  deficit psichico (classificato in termini clinici con il
codice DMS IV 71.9), andava condotta nelle forma «protetta» e secondo
le modalita' contemplate dall'art. 398, comma 5-bis, c.p.p.;
    Rilevato,  altresi',  che  la difesa assumeva la inammissibilita'
dell'esame testimoniale nelle forma protetta, essendo la norma citata
applicabile  solo ed esclusivamente ai minori di anni sedici e non ai
soggetti  adulti  affetti da deficit o da infermita' mentale, sebbene
vittime di reati sessuali;
    Rilevato  ancora che con ordinanza emessa in data 10 gennaio 2003
questo g.i.p. riteneva sussistente il «grave impedimento» di cui alla
lett.   a)  ex  art.  392  c.p.p.,  e  dunque  ammetteva  l'incidente
probatorio,  ma  al  contempo  riteneva  di non potere procedere alla
assunzione della prova nelle forme ordinarie; in particolare rilevava
la  necessita'  di  procedere  alla  escussione della teste «in forma
protetta»  ex  art.  398,  comma  5-bis,  c.p.p.;  nella  specie tale
modalita'  appariva  indispensabile ad assicurare la genuinita' della
prova  e  anche  a  tutelare  la  personalita'  della persona offesa;
infatti,  alla  luce  di quanto evidenziato dal consulente del p.m. -
esperto  in  neurologia  e  psichiatria  -  L.V.A.  e' «molto timida,
timorosa  presenta  ... grande  fragilita'  ed  insicurezza;  ... una
personalita'  immatura debole. dipendente ... facilmente manipolabile
utilizza un linguaggio puerile»);
    Pertanto,  la  deposizione  della  predetta,  alla presenza delle
parti  e  comunque  dell'indagato,  in  un'aula di tribunale potrebbe
turbare il gia' fragile equilibrio della po e nuocere alla sincerita'
delle  sue  risposte  (cfr.  ordinanza  di  ammissione dell'incidente
probatorio);
    Premesso  che l'art. 398, comma 5-bis, c.p.p., nella parte in cui
prevede  la  escussione  dei  testimoni  «nelle  forme  protette»  e'
testualmente  limitato  alla  testimonianza resa dal minore di sedici
anni,  vittima di reati sessuali; che non e' possibile estendere tale
norma analogicamente ex art. 14 delle preleggi al caso di specie e in
genere  ai  casi  di  assunzione  testimoniale  di persona adulta, ma
affetta da deficit, insufficienza o infermita' mentale, tale da porla
in condizioni analoghe a quelle di un minore.

                            O s s e r v a

    Sussistono i presupposti per sollevare di ufficio la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 398, comma 5-bis, c.p.p., nella
misura  in  cui  non  prevede,  analogamente  a quanto previsto per i
minori  di  anni  sedici, che si possa procedere all'assunzione della
testimonianza  di persona offesa, nell'ambito dei reati sessuali, che
sia  adulta  e  inferma  di  mente,  con  le «modalita' protette» ivi
contemplate  (ad  es.  mediante  mezzi  di riproduzione fonografica o
audiovisiva,  con  l'assistenza di un esperto, in una stanza separata
da  quella  in  cui  si  trovano  le  parti  e mediante l'utilizzo di
vetro-specchio unidirezionale etc).
    La   questione   e'  ammissibile  essendo  sottoposta  al  vaglio
dell'autorevole  giudice  che  si  adisce  una  norma  di  legge, non
suscettibile  di  interpretazione  ed  estensione in via analogica ex
art. 14 delle preleggi.
    E' del pari rilevante in quanto la declaratoria di illegittimita'
della norma nella parte qua permette nel giudizio a quo l'esame della
teste  -  vittima  di  un  reato  sessuale  -  nelle  forme protette,
salvaguardando   al   contempo   la   genuinita'  della  prova  e  la
personalita'  della stessa; consente altresi' di porre l'acquisizione
probatoria  al  riparo  da possibili eccezioni di inutilizzabilita' o
nullita'.
    Non e' manifestatamene infondata, in quanto la mancata estensione
della  norma  citata  nel senso innanzi prospettato contrasta con gli
articoli 2,  3,  24,  32  e  111  della Costituzione della Repubblica
Italiana.
    Contrasta  con  l'art. 2  della Costituzione in quanto la mancata
estensione  della  norma  de  qua  agli  adulti  infermi di mente non
assicura piena tutela «dei diritti inviolabili della persona».
    In  particolare,  l'art. 2 Cost. garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo anche nel procedimento-processo penale.
    L'iter  procedimentale  deve  essere improntato all'osservanza di
regole   che   siano   in  grado  di  salvaguardare  la  personalita'
dell'individuo,  quale  che  sia  il  ruolo da esso rivestito (teste,
indagato  o imputato) e deve, dunque, svolgersi in modo da assicurare
il  rispetto  della  dignita', del pudore, della riservatezza e della
integrita'   affettiva  e  psichica  di  tutte  le  persone  in  esso
coinvolte.
    Cio'  non  accade per l'adulto infermo di mente, vittima di reati
sessuali,  allorquando  e'  chiamato a deporre su vicende e questioni
particolarmente  delicate  e  scabrose afferenti la sfera piu' intima
della  sua  personalita', in un'aula di tribunale e alla presenza del
giudice e delle parti, in specie dell'imputato.
    Infatti,  il  contatto  diretto dell'infermo di mente con la viva
realta'  processuale  ha  un  effetto profondamente invasivo, tale da
minare  la serenita' e da generare una situazione di forte tensione e
stress emotivo, con possibile perturbamento dell'equilibrio psichico,
gia'  fragile  e  compromesso,  di  questa  particolare  categoria di
testimoni - persone offese.
    Lo  stesso  autorevole giudice che si adisce in diverse occasioni
non  ha  mancato  di  sottolineare  (cfr.  sent.  n. 262/1998) che le
esigenze  di  salvaguardare  la  personalita',  la  riservatezza,  la
dignita'  e  il  pudore  «sono  di  preciso  rilievo  costituzionale,
coinvolgendo  la  protezione dei diritti fondamentali della persona».
Nella   sentenza   del  n. 283/1997  (in  cui  veniva  dichiarata  la
illegittimita' cost. dell'art 498, comma 4, c.p.p. nella parte in cui
non  estendeva  «la  conduzione dell'esame testimoniale» da parte del
giudice   anche   ai   testimoni,   affetti  da  infermita'  mentale)
l'autorevole  giudice  ha evidenziato in particolare che «la garanzia
del diritto fondamentale del rispetto della personalita' esige che la
regola  - relativa alle modalita' di assunzione della prova per testi
- sia derogabile in relazione alla concretezza delle circostanze, nel
caso  della testimonianza di persona inferma di mente ...» affermando
che  le  ordinarie  modalita'  dell'esame ... possono tradursi in una
vicenda  suscettibile di pregiudicare la personalita' particolarmente
fragile del teste affetto da infermita' mentale.».
    Giova  ancora  rilevare  che l'estensione della norma de qua alla
audizione del teste - p.o. adulto - infermo di mente e' soluzione che
si  porre  in  perfetta  armonia  e  coerenza  anche con le decisioni
adottate  in  merito dalla CE, la quale ha espressamente disposto che
ciascuno  Stato  membro  deve  assicurare e garantire che «le vittime
particolarmente  vulnerabili  beneficino  di un trattamento specifica
che risponda in modo ottimale alla loro situazione.».
    Ebbene  senza  dubbio la vittima di un reato sessuale, gia' ex se
vittima  particolarmente fragile, ancor piu' se si tratta di minori o
di   persone   affette   da   deficit   mentale,   e'   «un  soggetto
particolarmente  vulnerabile»;  ergo  la necessita' di un trattamento
specifico  si  traduce anche nella necessita' di apprestare modalita'
di   assunzione   della  prova  che  proteggano  il  teste,  mediante
l'utilizzo  di  specchi  unidirezionali,  di  telecamere  a  circuito
chiuso,  con  la  mediazione  di  psicologi  o  comunque di personale
altamente   specializzato,  insomma  in  un  «ambiente  neutro»,  che
consenta   all'infermo   di   esprimersi   liberamente,  al  contempo
preservandone la dignita' e la riservatezza.
    Contrasta   con   l'art. 3   Cost.,   sotto   il   profilo  della
irragionevolezza  in  quanto  le  situazioni  di  salvaguardia  della
personalita' del minore si possono presentare anche in relazione agli
infermi di mente.
    Il minorato psichico versa in uno stato di debolezza e fragilita'
mentale; sovente usa un linguaggio puerile, non riesce ad esprimersi,
si  presenta  intimorito  ed  e'  facile ad opera di dissuasione e di
suggestione,   perche'  appunto  privo  di  uno  sviluppato  bagaglio
critico; dunque al pari del minore deve essere posto in condizioni di
deporre   e  di  essere  preservato  dalle  «aggressioni»  dell'esame
ordinario,  che,  benche'  operato  con  il «filtro» del giudice, non
appare  idoneo  a  tutelare e a salvaguardare la personalita' di tali
soggetti.
    Contrasta  con  l'art. 24  Cost.,  traducendosi  in un difetto di
adeguata e piena tutela giurisdizionale.
    Le  difficolta'  di  approccio  che  si  possono avere con questa
particolare   categoria   di   testimoni,   in   ragione   anche  del
coinvolgimento  di  questioni  attinenti alla sfera piu' intima della
personalita' e della inevitabile situazione di imbarazzo e tensione -
che si genera nei processi del genere - richiedono, se si vuole porre
il  teste  infermo di mente nella concreta ed effettiva condizione di
difendere  a  pieno  i  propri  diritti  e di rendere una deposizione
testimoniale   serena,  genuina  e  veridica,  foriera  da  «elementi
inquinati»,  che sia rimesso al vaglio del giudice stabilire caso per
caso tempo, luogo e modalita' particolari di escussione del teste.
    L'assunzione  della  prova  «in  modo protetto» e' strumentale ad
assicurare  il  diritto  ad  un  processo  giusto, inteso questo come
efficace   protezione   delle  situazioni  soggettive  giuridicamente
rilevanti  e  come  mezzo per contribuire alla ricerca della verita',
cio'  ovviamente  nell'interesse di tutte le parti processuali, anche
della stessa persona indagata/imputata.
    Viola   ancora   l'art. 32   Cost.,   perche'   il  diritto  alla
salute-intesa  come benessere psico-fisico - non appare adeguatamente
garantito e preservato.
    Porre  tale  teste  a  stretto  e  immediato contatto con la viva
realta'  processuale,  con  le  parti;  farlo  impattare  anche  solo
visivamente con il suo presunto aggressore; farlo deporre, per quanto
la  deposizione  sia  filtrata  dal giudice, in un ambiente carico di
«tensione»  comporta  uno  stress emotivo, che in una persona, con un
equilibrio  psichico,  gia'  fortemente  minato  e  compromesso, puo'
tradursi  in  una  lesione  alla  integrita'  e al benessere fisico e
psichico.
    Contrasta  con  l'art. 111  Cost.,  sub  specie di garanzia di un
«processo giusto», volto alla ricerca della verita'.
    E'   superfluo   sottolineare   che  le  ordinarie  modalita'  di
escussione  del teste possono intimorire «l'infermo di mente», che, a
cagione della sua fragile personalita', e' facilmente suggestionabile
e  dunque  puo'  essere indotto ad una ritrattazione o ad una diversa
versione dei fatti.
    La  assunzione della prova in modo protetto (in una stanza munita
di  vetro-specchio  unidirezionale,  mediante videoregistrazione, con
telecamere  nascoste  e  con  l'ausilio di un esperto), dunque in una
situazione   di  calma  e  in  condizioni  di  completa  -  serenita'
difficilmente  attuabili  altrimenti  (alla  presenza  delle parti) -
consente  alla  persona  di  esprimersi  liberamente,  al  di  la' di
condizionamenti e paure.
    Consente  altresi'  al  giudice  di potere apprezzare, in sede di
valutazione  della  prova,  ogni  minima sfumatura del linguaggio, di
cogliere preziosi elementi nel comportamento, nelle movenze del corpo
e   in   genere   nell'atteggiamento  complessivo  tenuto  nel  corso
dell'esame dal teste.
    Garantisce,  pertanto, la genuinita' e la incontestabilita' della
prova,  elidendo  il  rischio di una decisione sulla base di elementi
«inquinati».