IL TRIBUNALE

    Sentita la relazione orale dell'ufficiale di polizia giudiziaria;
    Sentito l'arrestato;
    Sentiti il p.m. ed il difensore;

                            O s s e r v a

    Beadinovski  Remzi,  nato a Skopje (Macedonia) il 24 gennaio 1976
e'  stato  arrestato  in  data 15 ottobre 2003 ore 13 dai Carabinieri
della   stazione   di   Monterchi  in  flagranza  del  reato  di  cui
all'art. 14,  comma  5, d.lgs. 286/1998 e ss. modifiche, in relazione
al  mancato  allontanamento  dal  territorio  nazionale in violazione
dell'ordine  impartitogli  dal  Questore di Livorno in data 29 luglio
2003  a  seguito  di  decreto  di esplulsione emesso in pari data dal
Prefetto di Livorno.
    Questo  giudice,  chiamato  a  convalidare l'arresto, ritiene non
manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
la cui rilevanza e', per tale motivo, in re ipsa.
    Ed  invero  la  disposizione  in esame delinea una fattispecie di
natura  contravvenzionale  per la quale sarebbe impossibile applicare
una  qualsiasi  misura cautelare personale come si desume chiaramente
dall'art. 272  e  ss.  c.p.p. non essendo operativa neppure la deroga
prevista,  a  prescindere  dai  limiti  di pena, ma sempre per i soli
delitti, dall'art. 391, comma 5, c.p.p.
    Nel  caso  in  esame,  pertanto,  il soggetto viene privato della
liberta'  personale  in  ottemperanza  al  disposto dell'art. 14 cit.
senza  che  possa  mai conseguire da cio' l'applicazione di qualsiasi
misura coercitiva personale.
    Ne  deriva  una palese violazione dell'art. 13 della Costituzione
che  configura  un  sistema  in  cui  viene riconosciuto alla polizia
giudiziaria  un  potere di restrizione dell'altrui liberta' personale
esercitabile   in   via   meramente   anticipatoria  e  di  supplenza
dell'autorita'   giudiziaria   e  per  i  soli  casi  di  eccezionale
necessita'   ed  urgenza,  rispetto  a  quello  riconosciuto  in  via
ordinaria ed esclusiva alla autorita' giudiziaria medesima.
    Nel  caso  del  citato  art. 14  la  polizia giudiziaria, invece,
adotta un provvedimento limitativo dell'altrui liberta' personale per
una  ipotesi  di  reato  per  la  quale  mai  l'autorita' giudiziaria
potrebbe  chiedere ed ottenere l'applicazione di una misura cautelare
personale.
    Viene dunque ad infrangersi il nesso di necessaria strumentalita'
con il potere giurisdizionale della a.g. che legittima la provvisoria
limitazione  dell'altrui  liberta'  personale  da parte della polizia
giudiziaria,  venendosi  a  configurare  in  favore  di quest'ultima,
anziche'  un  provvisorio potere pre-cautelare, un autonomo potere di
restrizione  della  liberta'  personale insuscettibile di conferma da
parte dell'autorita' giudiziaria.
    La   rimessione   della   questione   al   vaglio   della   Corte
costituzionale  impone  la  sospensione del presente procedimento con
rimessione  in  liberta' del prevenuto in mancanza di adeguato titolo
detentivo.