IL TRIBUNALE Sentita la relazione orale dell'ufficiale di polizia giudiziaria; Sentito l'arrestato; Sentiti il p.m. ed il difensore; O s s e r v a Beadinovski Remzi, nato a Skopje (Macedonia) il 24 gennaio 1976 e' stato arrestato in data 15 ottobre 2003 ore 13 dai Carabinieri della stazione di Monterchi in flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998 e ss. modifiche, in relazione al mancato allontanamento dal territorio nazionale in violazione dell'ordine impartitogli dal Questore di Livorno in data 29 luglio 2003 a seguito di decreto di esplulsione emesso in pari data dal Prefetto di Livorno. Questo giudice, chiamato a convalidare l'arresto, ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale la cui rilevanza e', per tale motivo, in re ipsa. Ed invero la disposizione in esame delinea una fattispecie di natura contravvenzionale per la quale sarebbe impossibile applicare una qualsiasi misura cautelare personale come si desume chiaramente dall'art. 272 e ss. c.p.p. non essendo operativa neppure la deroga prevista, a prescindere dai limiti di pena, ma sempre per i soli delitti, dall'art. 391, comma 5, c.p.p. Nel caso in esame, pertanto, il soggetto viene privato della liberta' personale in ottemperanza al disposto dell'art. 14 cit. senza che possa mai conseguire da cio' l'applicazione di qualsiasi misura coercitiva personale. Ne deriva una palese violazione dell'art. 13 della Costituzione che configura un sistema in cui viene riconosciuto alla polizia giudiziaria un potere di restrizione dell'altrui liberta' personale esercitabile in via meramente anticipatoria e di supplenza dell'autorita' giudiziaria e per i soli casi di eccezionale necessita' ed urgenza, rispetto a quello riconosciuto in via ordinaria ed esclusiva alla autorita' giudiziaria medesima. Nel caso del citato art. 14 la polizia giudiziaria, invece, adotta un provvedimento limitativo dell'altrui liberta' personale per una ipotesi di reato per la quale mai l'autorita' giudiziaria potrebbe chiedere ed ottenere l'applicazione di una misura cautelare personale. Viene dunque ad infrangersi il nesso di necessaria strumentalita' con il potere giurisdizionale della a.g. che legittima la provvisoria limitazione dell'altrui liberta' personale da parte della polizia giudiziaria, venendosi a configurare in favore di quest'ultima, anziche' un provvisorio potere pre-cautelare, un autonomo potere di restrizione della liberta' personale insuscettibile di conferma da parte dell'autorita' giudiziaria. La rimessione della questione al vaglio della Corte costituzionale impone la sospensione del presente procedimento con rimessione in liberta' del prevenuto in mancanza di adeguato titolo detentivo.