IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza. Nella causa civile iscritta in data 27 dicembre 2003 al n. 80/2003 Mod. 1/A R.G., degli affari contenziosi civili, promossa da: Fois Luciana, residente in Nuxis, ellettivamente domiciliata in Carbonia, p.zza Rinascita n. 18, presso lo studio degli avv. Gianfranco Trullu e Giaime Peddoni, che la rappresentano e difendono giusta procura a margine delll'atto di opposizione, attrice-opponente; Contro: Prefettura di Cagliari, in persona del Prefetto pro tempore, convenuta-opposta. F a t t o In data 29 ottobre 2003 la Regione Carabinieri Sardegna, stazione di Nuxis, nelle persone del Carabiniere scelto Del Prete Rocco e Carabiniere Lampis Stefano, elevavano un verbale di contestazione per violazione dell'art. 116, comma 12, del c.d.s., a carico della ricorrente sig.ra Fois Luciana perche', avendo la disponibilita' dell'autoveicolo del tipo Fiat Panda tg. BA 952 YF «lo affidava o ne consentiva la guida a persona che non aveva conseguito la patente». Con tale di verbale di contestazione le veniva comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 343,35 (misura ridotta). Affermava la ricorrente che il suddetto verbale di contestazione era illegittimo e doveva essere annullato in quanto nel suo comportamento non poteva ravvisarsi ne' dolo ne' colpa, perche' contrariamente a quanto sostenuto dagli accertatori (C.C. della stazione di Nuxis) ella non aveva affatto affidato il veicolo a suo figlio minorenne Serra Marco, ne' aveva acconsentito che egli guidasse il veicolo medesimo. Ma questi, aveva preso le chiavi del veicolo a sua insaputa ed aveva effettuato una manovra vicino al cancello della propria abitazione seppur nella pubblica via. Si era trattato, senz'altro, di una bravata del proprio figlio che mai prima le aveva causato motivo di doglianza alcuna. Pertanto, la ricorrente sosteneva che non poteva prevedere il comportamento del figlio e quindi non era giusto contestarle la violazione e comminarle la relativa sanzione amministrativa. Affermava, inoltre, che ella avrebbe dovuto corrispondere il pagamento della sanzione pecuniaria che sarebbe stata comminata dal prefetto, per la guida senza patente, a suo figlio Serra Marco ed oltretutto stava sopportando un periodo di tre mesi di fermo amministrativo del suo veicolo. Infine la ricorrente sollevava la illegittimita' costituzionale dell'art. 204-bis del c.d.s., introdotto dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003 che ha convertito in legge il decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003, poiche' al comma 3 tale articolo del c.d.s. prevede che «all'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilita' del ricorso, una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore». La ricorrente sosteneva la illegittimita' costituzionale della norma (art. 204-bis, terzo comma) per contrasto con le norme contenute negli artt. 3 e 24 della Costituzione, per violazione del principio di uguaglianza, in quanto l'introduzione dell'art. 204-bis del c.d.s. tratta differentemente situazioni sostanzialmente analoghe, quali le opposizioni a cartelle esattoriali di pagamento per iscrizione a ruolo di verbali di contestazione emessi a seguito di contravvenzioni al c.d.s. e cosi' pure le opposizioni contro le ordinanze-ingiunzione emesse dal prefetto a seguito di rigetto del ricorso amministrativo proposto contro verbali di contestazione per violazione delle norme del c.d.s. Pertanto, cosi' facendo il legislatore, con l'imposizione di una cauzione per l'impugnazione diretta dinanzi al giudice di pace, del verbale di contestazione per violazione al c.d.s. (cauzione che non trova riscontro in altre ipotesi di opposizione a sanzione amministrativa connesse alla violazione del c.d.s.), determina una disparita' di trattamento in situazioni analoghe. Inoltre, afferma che, viene violato in modo particolare, l'art. 24 della Costituzione, il quale assicura a tutti l'effettivo diritto di accedere alla tutela giurisdizionale, cosa che in sostanza verrebbe meno in quanto il cittadino meno abbiente, posto di fronte all'alternativa tra pagare una modesta sanzione amministrativa, magari palesemente ingiusta, e versare una cospicua cauzione, sarebbe indotto a scegliere il male minore pagando la sanzione e rinunciando a far valere le proprie ragioni in giudizio. Oltretutto, anche perche' trattasi di un tipo di procedura concepita dal legislatore per essere potenzialmente senza spese per il cittadino. Quindi l'opponente chiedeva al giudicante che, ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata volesse sospendere il processo e rimettere la questione alla Corte costituzionale affinche' si pronunci in merito. Concludeva infine, la ricorrente, in via pregiudiziale per la sospensione del verbale di contestazione impugnato, e nel merito per il suo annullamento e per la dichiarazione di estinzione dell'obbligo di pagamento, col favore delle spese del giudizio. D i r i t t o Esaminati gli atti, questo giudice di pace rileva come il ricorso in opposizione a sanzione amministrativa sia stato depositato nella cancelleria del su intestato ufficio del giudice di pace in data 27 dicembre 2003, senza versare, quale deposito cauzionale, nella cancelleria del giudice di pace di Santadi, la somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organso accertatore, come previsto dall'art. 204-bis c.d.s., introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, a pena di inammissibilita' del ricorso in opposizione medesimo; analizzata la richiesta della difesa della ricorrente sig.ra Fois Luciana volta a provocare la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per vedere riconosciuta l'illegittimita' dell'art. 204-bis c.d.s. con la contestuale sospensione del processo in corso; ritenuto che ricorrano i presupposti di illegittimita' costituzionale dell'art. 204-bis del c.d.s. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione della Repubblica italiana, in quanto condizionando il ricorso in opposizione al pagamento di una somma di danaro quale deposito cauzionale giudiziario, cio' determinerebbe una discriminante per i meno abbienti impossibilitati all'accesso alla giustizia per condizioni personali di disagio economico e, pertanto, gli stessi non sarebbero uguali davanti alla legge come sancito dall'art. 3 della Costituzione. Il deposito cauzionale costituirebbe un ostacolo per i piu' deboli per la tutela dei loro diritti ed interessi legittimi, verrebbero meno quindi, il diritto alla difesa dei meno abbienti, garantito dall'art. 24 della Costituzione il quale, espressamente prevede che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. Pertanto, tutti coloro che non dispongono di una sufficiente agiatezza economica, non possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, viene in tal modo leso gravemente il diritto alla difesa. Infine viene violato l'art. 113 della Costituzione in quanto la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione non puo' essere limitata o esclusa. Inoltre la questione di incostituzionalita' appare del tutto evidente nel caso che ci occupa per il collegamento giuridico e non gia' di mero fatto tra la res giudicanda e la norma ritenuta incostituzionale. Infatti, ove si ritenesse l'art. 204-bis del c.d.s. conforme a Costituzione, il ricorso andrebbe dichiarato inammissibile mentre ove, per contro, si ritenesse il predetto disposto in contrasto con la Costituzione, la suddetta opposizione dovra' essere esaminata nel merito. Questo giudice ritiene che l'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non sia conforme a Costituzione ed intende pertanto sollevare, come in effetti solleva, incidente di costituzionalita'.