IL GIUDICE DI PACE
Ha pronunziato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte
costituzionale nella causa n. 234/03/C R.G. avente ad oggetto:
opposizione a sanzione amministrativa ex artt. 204-bis d.lgs. 30
aprile 1992, n. 285 e 21 e ss. legge n. 689/1981, promossa da Valenti
Roberto, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Giusto del foro
di Savona, giusta delega a margine del ricorso, contro il Comune di
Celle Ligure (Savona), per l'annullamento del verbale di
accertamento, n. 3525/2003 della Polizia municipale di Celle Ligure,
intestato a Valenti Roberto e notificato in data 17 agosto 2003, per
la violazione dell'art. 21, commi 1 e 4, c.d.s., per avere svolto
lavori sulla sede stradale in Celle Ligure, in assenza della
prescritta autorizzazione.
Osservato in fatto
In sede di ricorso, depositato presso la cancelleria di questo
ufficio in data 15 ottobre 2003, l'opponente contestava la nullita'
dell'accertamento, sostenendo che il luogo ove erano stati svolti i
lavori non potesse considerarsi «sede stradale» ai sensi dell'art. 21
c.d.s., in quanto strada privata e come tale non soggetta, ai sensi
e, per l'effetto dell'art. 2 c.d.s., alla normativa del codice della
strada.
Come noto, a seguito della entrata in vigore della legge
1° agosto 2003, n. 214, in virtu' del disposto del dell'art. 204-bis
(comma 3) del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della
strada), introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, di predetta legge,
il ricorrente e' tenuto, contestualmente al deposito del ricorso, al
«versamento» presso la cancelleria di una somma pari alla meta' del
massimo edittale della sanzione impugnata, a pena di irricevibilita'
del ricorso stesso.
Nel caso di specie pero' l'istante ometteva di effettuare il
versamento prescritto, insistendo tuttavia per la ricezione del
ricorso proposto, ed avanzando questione di legittimita'
costituzionale della norma in oggetto, assumendo la violazione degli
artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.
Ritenuto in diritto
La controversia all'esame di questo giudice, e' stata promossa da
un cittadino il quale ha depositato presso la cancelleria ricorso
avverso sanzione amministrativa ex artt. 204-bis c.d.s. e 22 e ss.
legge n. 689/1981, ritenendo tuttavia di non dover effettuare il
contestuale versamento previsto dal comma 3 dell'art. 204-bis
medesimo, cosi' come introdotto nel corpo del c.d.s., dall'art. 4,
comma 1-septies, legge 1° agosto 2003, in quanto contestava la
legittimita' costituzionale della norma stessa, a suo avviso
contrastante col combinato disposto degli artt. 3, 24 e 113 della
Costituzione.
Ai sensi e per l'effetto della citata normativa, questo giudice,
preso atto della mancanza del versamento in essa prescritto, avrebbe
dovuto rigettare il ricorso, dichiarandolo senz'altro irricevibile,
senza neanche procedere ad un suo eame nel merito.
Al riguardo questo organo giudicante, preso atto della questione
di legittimita' costituzionale avanzata, considerando la stessa
rilevante e non manifestamente infondata, ha ritenuto invece di dover
procedere alla rimessione degli atti alla Corte costituzionale, per
le pronunzie di sua competenza.
Ritiene infatti questo giudice, che la questione pregiudiziale di
costituzionalita' sia senz'altro rilevante per la decisione della
causa de qua in quanto la norma della cui costituzionalita' si dubita
preclude oggi al giudice, con la sanzione di irricevibilita' del
ricorso, ogni pronuncia sul merito della causa, vincolandolo ad una
decisione «in rito» negativa per il ricorrente che non abbia
effettuato il prescritto deposito cauzionale.
Questo giudice ritiene, inoltre, che quanto previsto dall'art. 4,
comma 1-septies, legge 1° agosto 2003, n. 214, con riguardo
all'obbligo di deposito cauzionale, sia censurabile con riferimento
agli artt. 24 e 113 della Costituzione, sia per la natura
dell'adempimento stesso, spesso eccezionalmente gravoso, che esso
introduce, sia perche' il medesimo adempimento, quando non portato a
termine entro i sessanta giorni prescritti per la proposizione del
ricorso, si traduce, in effetti, in una vera e propria preclusione,
che comprime ingiustamente il diritto, costituzionalmente garantito,
ad ottenere tutela giurisdizionale avverso gli atti e i provvedimenti
della pubblica amministrazione.
Se si considera che il codice della strada prevede sanzioni che,
anche se relativamente miti nel minimo, sono sovente superiori nel
massimo alla somma di 6.000 (seimila) euro, ed in alcuni casi
addirittura alla somma di euro 15.000 (quindicimila), appare evidente
che l'obbligo di versare somme tanto rilevanti, (ancorche' ridotte
della meta) a pena di irricevibilita' del ricorso, al piu' tardi
entro il sessantesimo giorno dalla contestazione della violazione,
puo' rendere difficoltoso, quando non impossibile, il concreto
esercizio dei diritti che gli artt. 24 e 113 della Costituzione, e
per essi gli artt. 204-bis c.d.s. e 22 e seguenti della legge
n. 689/1981, intendono tutelare e garantire.
Ritiene altresi' questo giudice che l'art. 4, comma 1-septies,
legge 1° agosto 2003, n. 214, stante il rilevante importo del previo
deposito cauzionale da esso richiesto, comporti una grave disparita'
di trattamento tra i cittadini, con conseguente violazione del
principio di uguaglianza enunciato dall'art. 3 della Costituzione,
discriminando tra «abbienti» e «non abbienti» nell'accesso alla
giustizia («Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono
guali davanti alla legge, senza distinzione ... omissis ... di
condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere
gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto
la liberta' e l'uguaglianza dei cittadini, inpediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del
Paese»).
Pare infatti che un tanto significativo gravame procedurale,
stante l'elevato importo del versamento, la perentorieta' del termine
entro cui effettuarlo, e le conseguenti gravi decadenze cui andrebbe
incontro chi non riesca a reperire la somma necessaria entro il
termine previsto dalla legge, comporti che, di fatto, potranno
accedere alla tutela giurisdizionale accordata attraverso il ricorso
al giudice di pace soltanto i soggetti, benestanti, che abbiano le
possibilita' economiche per effettuare in si' breve tempo il
versamento prescritto, restandone per converso escluse le persone non
abbienti, o momentaneamente prive di mezzi.
E' pertanto ragionevole ritenere che il comma 3 dell'art. 204-bis
c.d.s., portato dell'art. 4, comma 1-septies, legge 1° agosto 2003,
n. 214, oltre a comprimere immotivatamente il diritto alla tutela
giurisdizionale avverso una determinata categoria di atti e
provvedimenti della pubblica amministrazione, con violazione degli
artt. 24 e 113 della Costituzione, vada a violare anche il disposto
dell'art. 3, andando di fatto a precludere la tutela giurisdizionale
a qualsiasi cittadino economicamente debole, anche nell'estrema
ipotesi in cui questi avesse titolo per essere ammesso a godere, in
altre circostanze e frangenti, del patrocinio a spese dello Stato.
Il giudice, ritenendo la questione rilevante e non manifestamente
infondata, dispone, pertanto la sospensione del procedimento per la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Stante il fumus
boni iuris ed il periculum in mora accorda la sospensione
dell'esecutorieta' dell'impugnato verbale.