La  Regione  Autonoma  Valle  d'Aosta,  in persona del Presidente
della regione e legale rappresentante pro tempore, sig. Carlo Perrin,
rappresentata  e difesa, giusta delega a margine del presente atto ed
in virtu' di deliberazione di giunta regionale n. 410 del 16 febbraio
2004  (all.  1)  di  autorizzazione  a  stare in giudizio, dagli avv.
proff.  Giuseppe  Franco  Ferrari  e  Massimo  Luciani,  e con questi
elettivamente  domiciliata  presso lo studio del secondo in Roma, Via
Bocca  di  Leone,  n. 78,  contro  il  Presidente  del  Consiglio dei
ministri  per  la dichiarazione d'illegittimita' costituzionale della
legge  24  dicembre  2003,  n. 350, pubblicata in Gazzetta Ufficiale,
S.O.  n. 196,  serie  generale - n. 299 del 27 dicembre 2003, recante
«Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato  (legge  finanziaria 2004)», con particolare riferimento
all'articolo  3,  «Disposizioni  in  materia  di  oneri  sociali e di
personale   e   per  il  funzionamento  di  amministrazioni  ed  enti
pubblici», limitatamente ai commi da 16 a 21 (all. 2).

                              F a t t o

    Sul  supplemento  ordinario n. 196 alla Gazzetta Ufficiale n. 299
del  27  dicembre  2003  e' stata pubblicata la legge finanziaria per
l'anno 2004 (legge n. 350 del 24 dicembre 2003).
    Essa,  all'articolo.  3,  contiene  una  congerie di disposizioni
assai   varie,   tra   cui   alcune  (commi  da  16  a  21)  dedicate
all'indebitamento delle regioni e degli enti locali.
    In  particolare,  ribadito  quanto  gia'  disposto dall'art. 119,
comma  6,  Cost.  a seguito della riforma costituzionale dell'ottobre
2001   circa   la   facolta'   dei   predetti   enti   di   ricorrere
all'indebitamento  solo  per  finanziare spese di investimento (comma
16),  il  legislatore  statale  prosegue poi fornendo una definizione
assai  stringente  di indebitamento, e segnatamente stabilendo che si
debba  intendere  per  tale  «l'assunzione  di  mutui, l'emissione di
prestiti  obbligazionari,  le  cartolarizzazioni  di flussi futuri di
entrata  non  collegati a un'attivita' patrimoniale preesistente e le
cartolarizzazioni  con  corrispettivo  iniziale  inferiore all'85 per
cento    del    prezzo   di   mercato   dell'attivita'   oggetto   di
cartolarizzazione    ...,    le   operazioni   di   cartolarizzazione
accompagnate  da  garanzie  fornite da amministrazioni pubbliche e le
cartolarizzazioni  e  le  cessioni  di  crediti  vantati  verso altre
amministrazioni pubbliche», e precisando che «modifiche alle predette
tipologie  di  indebitamento  sono  disposte con decreto del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sentito  l'ISTAT,  sulla  base dei
criteri  definiti in sede europea» (comma 17; si noti incidentalmente
che il successivo comma 20, nel ribadire il potere di modificare tali
tipologie  con  decreto  ministeriale  sentito l'ISTAT, non riproduce
anche l'obbligo di attenersi ai criteri elaborati a livello europeo);
quindi,  viene  precisato quali operazioni costituiscono investimento
ai  sensi  dell'art. 119,  comma  6,  Cost.,  con  un'elencazione che
parrebbe  tassativa  ed  anch'essa  modificabile solo con decreto del
Ministro  dell'economia  e delle finanze, sentito l'ISTAT (commi 18 e
20);  ancora,  viene  introdotto  un  esplicito  divieto di ricorrere
all'indebitamento  per  finanziare  conferimenti  di capitale rivolti
alla  ricapitalizzazione di aziende o societa' finalizzata al ripiano
di perdite, attribuendo al contempo compiti di controllo in tal senso
agli    istituti   finanziatori   (comma   19);   infine,   invocando
apoditticamente  non  meglio  specificati fini di «tutela dell'unita'
economica  della  Repubblica»,  e  di  «coordinamento  della  finanza
pubblica»  e  richiamando a tale proposito gli artt. 119 e 120 Cost.,
il legislatore statale stabilisce che le disposizioni sopra citate di
cui ai commi da 16 a 20 «si applicano alle regioni a statuto speciale
e  alle  Province  autonome  di  Trento e Bolzano», nonche' agli enti
locali siti nei loro territori (comma 21).
    Le  disposizioni  della  legge n. 350/2003 indicate in epigrafe e
sopra sommariamente richiamate, la cui pretesa immediata operativita'
nei  confronti  delle  regioni  a  statuto  speciale non sembra possa
essere   revocata   in   dubbio  visto  il  chiaro  tenore  letterale
dell'art. 3,  comma  21,  della legge impugnata, arrecano una lesione
diretta   ed   attuale  sotto  molteplici  profili  alle  prerogative
costituzionalmente  riconosciute  alle  regioni a statuto speciale, e
segnatamente   a  quelle  della  ricorrente  Regione  Autonoma  Valle
d'Aosta.
    Di qui la necessita' della proposizione del presente ricorso, per
la  dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 3, commi
da 16 a 21, della citata legge alla luce dei seguenti motivi di

                            D i r i t t o

    1.  -  Violazione  degli  artt. 3,  5,  116,  117  e  118 Cost. e
dell'art. 10,  legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Violazione
degli  artt. 3,  4  e  48-bis, legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 4.
    Ai   sensi   dell'art. 3  dello  Statuto  speciale  (legge  cost.
n. 4/1948), alla Regione Autonoma Valle d'Aosta e' stata riconosciuta
la   potesta'   di  emanare  norme  legislative  di  integrazione  ed
attuazione delle leggi della Repubblica per adattarle alle condizioni
regionali  in  una  serie  di  materie ivi elencate, tra cui «finanze
regionali e comunali».
    Il  successivo  art. 4 dello stesso statuto precisa, inoltre, che
alla  regione spetta la competenza amministrativa su tutte le materie
sulle quali ha competenza legislativa.
    La   legge   26   novembre   1981,   n. 690,  recante  «Revisione
dell'ordinamento  finanziario  della  Regione  Valle d'Aosta», ha poi
riconosciuto  all'odierna ricorrente la potesta' di assumere mutui ed
emettere  obbligazioni  per  un  importo  non  superiore alle entrate
ordinarie  sia  per provvedere alle spese di investimento sia al fine
di  assumere  partecipazioni  in  societa' finanziarie regionali alle
quali partecipino altri enti pubblici ed il cui oggetto rientri nelle
materie  di  cui agli artt. 2 e 3 dello statuto regionale o in quelle
delegate ai sensi dell'art. 4 del medesimo Statuto.
    Per  il finanziamento delle suddette spese, il d.lgs. 28 dicembre
1989, n. 431, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per
la Regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali»,
ha stabilito all'art. 2 che la regione possa contrarre mutui concessi
dalla  Cassa  depositi  e  prestiti,  dalla  Direzione generale degli
istituti  di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro nonche'
dall'istituto  per  il credito sportivo. Al tempo stesso, il medesimo
decreto,  al  successivo  art. 6, in attuazione dell'art. 3, comma 1,
lett.  f),  della  legge  cost. 4/1948, ha stabilito che «spetta alla
regione  emanare  norme  in  materia  di  bilanci,  di rendiconti, di
amministrazione del patrimonio e di contratti degli enti locali della
Valle  d'Aosta  e  delle  loro  aziende,  nel  rispetto  dei principi
fondamentali   stabiliti  dalle  leggi  dello  Stato  in  materia  di
contabilita'  degli  enti locali, nonche' delle disposizioni relative
alla normalizzazione e al coordinamento dei conti pubblici ...».
    Nell'esercizio  delle sue attribuzioni, la Regione Autonoma Valle
d'Aosta  ha  quindi  adottato,  con l.r. 16 dicembre 1997, n. 40, una
serie  di  norme  in  materia  di contabilita' e controlli sugli atti
degli  enti  locali, demandando poi ad un regolamento, proposto dalla
giunta  regionale  sentite  le  associazioni  degli  enti  locali, la
disciplina   dell'ordinamento  finanziario  e  contabile  degli  enti
locali.
    Il  predetto  regolamento,  n. 1  del  3  febbraio 1999, e' stato
pubblicato  nel  B.U.R.  Valle  d'Aosta  11 febbraio 1999, n. 8: esso
contiene  una specifica disposizione (art. 44) in materia del ricorso
all'indebitamento  da  parte  degli enti locali, che prevede che esso
sia  possibile esclusivamente al fine di realizzare investimenti, con
l'unica deroga (comma 2) del finanziamento dei debiti fuori bilancio.
    Cosi'  ricostruito  il  quadro delle competenze normative e delle
attribuzioni amministrative della Valle d'Aosta in materia di finanze
regionali  e  comunali, e' agevole rilevare come la legge finanziaria
per  l'anno  2004  si  ponga  in  netto contrasto con le disposizioni
appena  citate: essa, infatti, come gia' sottolineato, pone una serie
di  limiti  assai  ristretti  alla possibilita' delle regioni e degli
enti    locali    di    ricorrere    all'indebitamento,   statuendone
l'applicazione anche nei confronti delle regioni a statuto speciale e
quindi   con  cio'  comportando  una  sostanziale  abrogazione  della
normativa  valdostana  vigente  in  materia  e  sopra menzionata, pur
essendo  quest'ultima  recata da una fonte sovraordinata quale quella
che reca attuazione di uno statuto di autonomia speciale.
    Si  assiste,  dunque,  ad  una  palese  violazione dell'autonomia
regionale  nella  materia  de  qua,  in assoluto spregio dell'art. 3,
legge cost. 4/1948.
    Il  legislatore  statale, infatti, ha inteso vincolare le regioni
all'applicazione  di  disposizioni  articolate e di dettaglio, in tal
modo scavalcando completamente la legge regionale; cio' in un settore
in  cui  deve riconoscersi quanto meno una ripartizione di competenze
tra  Stato  e  regioni, in forza della quale la legge regionale resta
comunque   l'unica   fonte   competente  all'adozione  di  previsioni
normative analitiche e puntuali.
    Risulta  del  pari  violato l'art. 48-bis, legge cost. 4/1948: si
noti,  infatti,  che  ai  sensi  dell'art. 1,  d.lgs. 22 aprile 1994,
n. 320,  le  norme di attuazione dello statuto speciale della Regione
Valle  d'Aosta,  ivi incluse quelle, dettate dal d.lgs. 431/1989 gia'
piu'   sopra  menzionato  possono  essere  modificate  «solo  con  il
procedimento  di  cui all'art. 48-bis del medesimo statuto speciale»,
vale  a  dire  con  uno  o piu' decreti legislativi il cui schema sia
elaborato  da  una  commissione  paritetica composta da tre membri di
nomina governativa e tre nominati dal consiglio regionale della Valle
d'Aosta e sottoposto al parere del consiglio stesso.
    Nella  fattispecie, in sostanza, si assiste all'adozione da parte
del legislatore statale di norme analitiche e di dettaglio in materia
costituzionalmente  riservata alla potesta' (quanto meno concorrente)
regionale  e  peraltro  gia'  compiutamente  disciplinata dalle norme
attuative  dello  statuto speciale e da leggi e regolamenti regionali
con   l'ulteriore   aggravante   rappresentata   dal   fatto  che  le
disposizioni  impugnate  sono  state adottate in totale spregio delle
speciali  regole procedimentali in tema di normazione attuativa dello
statuto  e  relative  modificazioni.  A  tale proposito, si consideri
quanto  recentemente  statuito da codesta Ecc.ma Corte nella sentenza
n. 221/2003,  secondo  cui  «la legislazione statale ordinaria non e'
idonea  ad  abrogare le norme attuative di statuti speciali che, come
e'  noto,  si  collocano in una posizione peculiare nel sistema delle
fonti del diritto».
    In  considerazione del rango costituzionale delle norme contenute
nello statuto speciale valdostano, e' dunque ravvisabile nel contempo
sia  la  violazione dell'art. 116, comma 1, Cost., nella parte in cui
riconosce  alla  Valle  d'Aosta  forme  e  condizioni  particolari di
autonomia   secondo  il  suo  statuto  speciale,  sia  la  violazione
dell'art. 117,  comma  1,  Cost.,  laddove  fa  obbligo allo Stato di
esercitare   la  propria  potesta'  legislativa  nel  rispetto  della
Costituzione.
    Infine,   e'   altresi'   riscontrabile   nella  fattispecie  una
altrettanto grave violazione dell'art. 118 Cost. e dell'art. 4, legge
cost. n. 4/1948, nella parte in cui riconoscono alla Regione Autonoma
Valle  d'Aosta  la titolarita' di funzioni amministrative proprie. E'
evidente,  infatti,  che,  oltre  ad invadere un ambito di normazione
regionale,  la  legge  impugnata in parte qua, con le sue inevitabili
ripercussioni  sugli investimenti concretamente realizzabili, finisce
per  incidere  in misura rilevante anche sull'autonomia organizzativa
della regione ricorrente e di tutti gli enti locali valdostani.
    Non  si  potrebbe,  in  avverso, invocare la titolarita'. in capo
allo  Stato,  della  potesta' di stabilire i principi fondamentali in
materia   di  «coordinamento  della  finanza  pubblica»,  cosi'  come
previsto  dall'art. 117, comma 3, Cost. E' vero che la giurisprudenza
di  codesta  ecc.ma  Corte ha, di recente, sottolineato la dimensione
«nazionale» degli interventi compiuti nell'esercizio di tale potesta'
(v.,  ad es., sentt. n. 17 e 36 del 2004), ma non e' meno vero che il
concetto  stesso di coordinamento implica unicamente la fissazione di
obiettivi  e  di  paradigmi generali dell'azione, laddove, come si e'
dimostrato,  nella specie la normativa impugnata definisce la nozione
di  indebitamento  in modo analitico e dettagliato, andando ben al di
la'   della  semplice  identificazione  degli  obiettivi  dell'azione
pubblica,   sulla   base   (come   invece   dovrebbe   essere)  della
determinazione di generali grandezze macroeconomiche da rispettare.
    2.  -  Violazione  degli  artt. 3,  5,  117,  119  e  120 Cost. e
dell'art. 10,  legge  cost.  28  ottobre  2001  n. 3.  Violazione dei
principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione.
    Premesso che, in seguito alla riforma del titolo V della parte II
della   Costituzione,   la   materia   «finanza  pubblica»  e'  stata
pacificamente  confermata  come  ambito di legislazione concorrente -
fatta  eccezione  per la «perequazione delle risorse finanziari», che
compare  nell'elenco  di  cui  all'art. 117,  comma 2, tra le materie
riservate   in   via   esclusiva   al  legislatore  statale  -,  deve
sottolinearsi  come,  alla  stregua dell'art. 10, legge cost. 3/2001,
sino all'adeguamento dei rispettivi statuti le disposizioni del nuovo
titolo  V  «si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle
province  autonome  di Trento e Bolzano per le parti in cui prevedono
forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite».
    Ne  discende,  evidentemente,  che  la riforma costituzionale del
2001  non  puo'  essere invocata a fondamento dell'ingerenza da parte
del  legislatore  statale  in  ambiti gia' disciplinati dalla Regione
Autonoma  Valle  d'Aosta  in forza delle attribuzioni riservatele dal
proprio  statuto  speciale.  In  altre  parole, tali attribuzioni, se
maggiormente  estese rispetto a quelle oggi riconosciute dall'attuale
testo costituzionale, permangono intatte sino a quando la regione non
provveda   ad   adeguare  il  proprio  statuto  speciale  alla  nuova
disciplina  costituzionale.  Il  nuovo titolo V, infatti (e con esso,
ovviamente,  le  leggi  adottate in pretesa attuazione del medesimo),
trova  applicazione  immediata  e diretta nell'ambito delle regioni a
statuto  speciale  solo  nei  limiti in cui riconosca a queste ultime
forme  di  autonomia piu' ampie di quelle ad esse gia' attribuite nel
vigore del precedente ordinamento costituzionale (cfr., in tal senso,
Corte  cost., 13 febbraio 2003, n. 48; Corte cost., 20 dicembre 2002,
n. 533).
    Per  tale  assorbente  ragione,  la  legge finanziaria impugnata,
nella  parte in cui invoca gli artt. 119 e 120 Cost. per giustificare
l'applicazione  dei  commi da 16 a 20 dell'art. 3 anche nei confronti
delle regioni e province autonome, appare manifestamente illegittima.
    Se  e'  vero  che  l'art. 19 Cost. all'ultimo comma stabilisce il
divieto  per  comuni,  province,  citta'  metropolitane  e regioni di
ricorrere   all'indebitamento   se   non   per  finanziare  spese  di
investimento, l'art. 10, legge cost. n. 3/2001, impedisce di ritenere
immediatamente  applicabile  tale  principio  anche  alle  regioni  a
statuto  speciale  ed  alle  Province  autonome  di Trento e Bolzano,
almeno  nella  misura  in  cui  questo  determini  una compressione o
limitazione  dell'autonomia  di  cui  detti  enti godono in forza dei
rispettivi statuti.
    A  maggior  ragione,  quindi,  deve escludersi l'applicabilita' a
tali  enti di norme di legge statale costituenti attuazione del sopra
richiamato   principio   costituzionale,   nei  limiti  in  cui  esse
determinano una compressione dell'autonomia regionale.
    Del resto, non puo' essere revocato in dubbio che le disposizioni
dettate  dall'art. 3,  nei  commi  da  16  a  21,  abbiano un impatto
rilevante  e dirompente sugli equilibri del bilancio regionale. Basti
pensare  al  fatto  che,  in  considerazione dei ristretti margini di
autofinanziamento  di cui godono le regioni, la quasi totalita' delle
spese  regionali  di  investimento sono oggi correntemente finanziate
facendo   ricorso   all'indebitamento:   ebbene,  per  effetto  delle
disposizioni   di   legge   qui  impugnate,  che  limitano  le  spese
finanziabili  mediante indebitamento a precise tipologie di spesa, in
contrasto   con   l'ampiezza   dell'art. 11,   legge  n. 690/1981,  e
dell'art. 44   del   regolamento   1/1999,  una  serie  rilevante  di
interventi  destinati alla realizzazione di investimenti non potrebbe
piu'  essere  legittimamente  finanziata  mediante indebitamento; tra
questi, a titolo esemplificativo, potremmo menzionare i trasferimenti
in  conto  capitale a favore dei privati, quali i contributi in conto
capitale  per le imprese o per le famiglie, nonche' i cofinanziamenti
regionali di programmi comunitari.
    Ne  deriva,  evidentemente,  che  l'art. 119, ultimo comma, sopra
citato  non  puo'  essere  ragionevolmente  invocato  dal legislatore
statale per legittimare l'applicazione dell'art. 3, commi da 16 a 20,
della  finanziaria  per  il  2004  anche  nei confronti della regione
odierna  ricorrente  e  delle altre regioni e province autonome, come
pretenderebbe il successivo comma 21.
    Incoerente  appare,  allo  stesso  modo,  il richiamo - contenuto
nello  stesso  art. 3,  comma  21,  legge n. 350/2003 -, all'art. 120
Cost.,  nella  parte  in  cui  riconosce  al  governo  il  potere  di
sostituirsi  ad  organi  regionali,  provinciali o comunali quando lo
richieda  la  tutela dell'unita' economica della Repubblica. Non solo
valgono  gli  argomenti  gia'  spesi  a proposito della non immediata
integrale  applicabilita'  delle  nuove  disposizioni  costituzionali
nell'ambito delle regioni a statuto speciale, ma si deve considerare,
altresi',  l'oggettiva  insussistenza,  nella  fattispecie,  sia  dei
presupposti  in  termini  di  inerzia  regionale  per l'esercizio del
potere  sostitutivo  del  governo, sia di effettive ragioni di tutela
dell'unita'    economica   e/o   giuridica   tali   da   giustificare
l'applicazione   delle   disposizioni   restrittive   dettate   dalla
finanziaria  in  tema  di  indebitamento  degli enti locali anche nel
territorio  valdostano.  Per  tacere  della  evidente  violazione dei
fondamentali  principi,  ribaditi  dallo  stesso  art. 120  Cost., di
sussidiarieta' e leale collaborazione, insiti anche nella circostanza
che  le  disposizioni  di  cui con il presente ricorso si contesta la
legittimita' costituzionale sono state inserite in un maxiemendamento
alla   legge   finanziaria   introdotto  improvvisamente  sul  finire
dell'iter parlamentare della legge stessa, senza che su di esse siano
stati nemmeno consultati o sentiti gli enti direttamente interessati:
e'  mancata del tutto, nella fattispecie, qualsiasi forma di intesa o
coordinamento  preventivo  con le legioni interessate, benche' si sia
finito  per  incidere  in  misura  rilevante in ambiti da queste gia'
disciplinati e per di piu' di chiara attribuzione regionale.