ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 1,
lettera a),  della  legge della Regione Campania 10 aprile 1996, n. 8
(Norme   per   la  protezione  della  fauna  selvatica  e  disciplina
dell'attivita'  venatoria in Campania), come modificato dall'art. 49,
comma 1,  lettera e),  della  legge  della Regione Campania 26 luglio
2002,  n. 15  (Legge finanziaria regionale per l'anno 2002), promosso
con   ordinanza  del  10 aprile  2003  dal  Tribunale  amministrativo
regionale  della  Campania  sul  ricorso  proposto  dall'Associazione
Italiana  per  il  World Wide Fund for Nature - Onlus (WWF Italia) ed
altra  contro  la  Regione  Campania ed altri, iscritta al n. 607 del
registro  ordinanze  2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 35, 1ª serie speciale, dell'anno 2003.
    Visti  gli  atti  di costituzione del WWF Italia Onlus e di Della
Pietra  Giuseppe ed altri nonche' l'atto di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  20 gennaio  2004  il  giudice
relatore Fernanda Contri;
    Udito  l'avvocato  dello Stato Massimo Mari per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
    Ritenuto  che nel corso di un giudizio promosso dall'Associazione
Italiana  per  il  World  Wide  Fund  for Nature - Onlus (WWF Italia)
contro la Regione Campania (con l'intervento ad adiuvandum della Lega
Antivivisezione   e   ad   opponendum   dell'Unione  Nazionale  delle
Associazioni Venatorie nonche' di Della Pietra Giuseppe ed altri) per
l'annullamento,  previa  sospensione,  del calendario venatorio della
Regione  Campania per l'annata 2002-2003, il Tribunale amministrativo
regionale della Campania, sede di Napoli, ha sollevato, con ordinanza
del   10 aprile   2003,   questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 49, comma 1, lettera e), della legge della Regione Campania
26 luglio  2002, n. 15 (Legge finanziaria regionale per l'anno 2002),
ovvero  dell'art. 16,  comma 1, lettera a), della legge della Regione
Campania  10 aprile  1996,  n. 8 (Norme per la protezione della fauna
selvatica  e  disciplina  dell'attivita' venatoria in Campania), come
modificato  dal  suddetto  art. 49,  comma 1, lettera e), della legge
campana  n. 15 del 2002, per contrasto con l'art. 117, secondo comma,
lettera s),  della Costituzione, in relazione all'art. 18 della legge
11 febbraio  1992,  n. 157  (Norme  per  la  protezione  della  fauna
selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo  venatorio),  nonche'  per
contrasto   con  l'art. 117,  primo  comma,  della  Costituzione,  in
relazione alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979;
        che  il  suddetto  art. 49,  comma 1, lettera e), della legge
campana  n. 15 del 2002 ha modificato l'art. 16 della legge regionale
n. 8  del 1996 prevedendo l'anticipazione della apertura della caccia
al   1° settembre,   in   luogo  della  terza  domenica  di settembre
originariamente prevista nella lettera a) del predetto art. 16 per le
specie  ivi  elencate  (quaglia,  tortora,  merlo,  allodola, starna,
pernice rossa, etc.);
        che  la  norma  censurata, nel fissare il termine di apertura
dell'esercizio venatorio per alcune specie al 1° settembre dell'anno,
senza  prevedere  il  parere  dell'Istituto  nazionale  per  la fauna
selvatica  (INFS),  amplierebbe  la  durata  della stagione venatoria
oltre i limiti consentiti dalla legge nazionale, sia sotto il profilo
dell'entita'  complessiva  della  stagione  venatoria,  sia  sotto il
profilo del superamento dei periodi dell'anno, prima ed oltre i quali
si  svolge ancora o si inizia l'attivita' riproduttiva dell'avifauna,
che   la   normativa   nazionale  considera  invalicabili,  violando,
indirettamente,   anche  la  normativa  comunitaria  (in  particolare
l'art. 7.4 della direttiva 79/409/CEE);
        che  il  Tribunale rimettente premette che la controversia ha
ad  oggetto  il  calendario  venatorio per l'annata 2002-2003 assunto
dalla  amministrazione  regionale - con la delibera di giunta n. 3628
del 26 luglio 2002 - in attuazione dell'art. 24 della legge regionale
n. 8 del 1996;
        che  il  calendario  venatorio  campano indicava tra l'altro,
nella sua originaria formulazione, al primo capoverso, lettera a), le
specie   cacciabili   dal   1°  al  15 settembre  2002  (colombaccio,
ghiandaia,  merlo,  quaglia,  tortora;  ed un solo capo per specie in
tutto il periodo per: starna, lepre comune, fagiano);
        che  con  decreto presidenziale n. 4004 del 28 agosto 2002 il
Tribunale   amministrativo   regionale  ha  disposto  la  sospensione
dell'atto  impugnato,  confermata  con l'ordinanza collegiale n. 4022
del 4 settembre del 2002;
        che   il  rimettente  riferisce  che,  con  delibera  n. 4063
dell'11 settembre  2002,  la  giunta regionale della Campania avrebbe
modificato il calendario venatorio allegato alla delibera n. 3628 del
26 luglio 2002, sostituendo il primo capoverso, lettera a), del primo
deliberato,  nel  senso  che le specie colombaccio, ghiandaia, merlo,
quaglia  e tortora sono considerate cacciabili dall'8 al 15 settembre
2002  (e  non  piu',  come  nella  originaria  delibera,  dal  1°  al
15 settembre 2002), con integrale conferma, per il resto, della prima
delibera del 26 luglio 2002;
        che  il  Tribunale  amministrativo  regionale  riferisce  che
avverso  la  nuova  determinazione  il  WWF Italia ha proposto motivi
aggiunti  e  che e' intervenuta la legge regionale Campania 26 luglio
2002,  n. 15,  la  quale,  all'art. 49, ha modificato l'art. 16 della
legge   regionale   n. 8   del   1996,   prevedendo,   tra   l'altro,
l'anticipazione  dell'apertura della caccia al 1° settembre, in luogo
della terza domenica di settembre originariamente prevista;
        che  il  rimettente  riferisce  altresi' di aver evidenziato,
nella   motivazione   dell'ordinanza   di   sospensione  n. 4022  del
4 settembre   2002,  che  il  complessivo  meccanismo  procedimentale
previsto  dalla  legge  regionale  n. 8  del  1996 - e in particolare
dall'art. 24   della  suddetta  legge,  che  prevede  l'adozione  del
calendario venatorio entro il 15 giugno dell'anno e comunque entro un
termine ragionevole e compatibile con le esigenze di regolamentazione
e disciplina preventive della stagione venatoria - non consentiva una
immediata   operativita'  della  novella  legislativa,  per  cui,  in
presenza  di  un  calendario  venatorio gia' adottato nel luglio 2002
sulla  base  della  legge  regionale  allora  vigente, la nuova norma
anticipatoria dell'apertura della caccia per talune specie cacciabili
avrebbe  potuto  trovare concreta applicazione solo per il successivo
calendario venatorio, relativo all'annata 2003-2004;
        che, tuttavia, la giunta regionale, nella successiva delibera
n. 4063  dell'11 settembre  2002, avrebbe richiamato al primo «visto»
del  preambolo motivazionale, proprio l'art. 49 della legge regionale
n. 15   del  2002,  «che  modifica  i  periodi  di  caccia  stabiliti
dall'art. 16  della  legge  regionale n. 8 del 1996 per alcune specie
della fauna presenti in Campania»;
        che  il  rimettente considera pertanto rilevante la questione
di  legittimita'  costituzionale, prospettata dal WWF, ma che ritiene
«di  proporre  anche  d'ufficio»,  dell'art. 49, comma 1, lettera e),
della  legge  regionale  della  Campania  n. 15  del  2002, in quanto
quest'ultima   disposizione   integrerebbe   la  base  giuridica  del
complessivo  deliberato  regionale  costituito dalla delibera n. 3628
del  26 luglio 2002 come modificata dalla successiva delibera n. 4063
dell'11 settembre 2002;
        che il Tribunale amministrativo regionale Campania sottolinea
che  in  base  alla legge regionale n. 8 del 1996 l'anticipazione del
calendario   venatorio   al   1° settembre   costituiva  l'eccezione,
sottoposta  a  previo provvedimento autorizzatorio regionale, sentito
l'Istituto  nazionale  per  la  fauna  selvatica (INFS), come d'altra
parte  previsto dall'art. 18, comma 2, della legge statale n. 157 del
1992,  mentre  nel sistema introdotto dalla legge regionale n. 15 del
2002  diviene  la  regola,  esclusa ogni autorizzazione specifica sul
punto;
        che   la   legge  regionale  violerebbe  pertanto  l'art. 18,
comma 2,  della  legge  statale  n. 157 del 1992, in base al quale il
termine  iniziale  della  terza  domenica  di settembre  puo'  essere
modificato   per   determinate   specie  in  relazione  a  situazioni
ambientali  delle  diverse  realta'  territoriali  su  autorizzazione
regionale previo parere dell'INFS;
        che  ha  depositato atto di intervento il World Wide Fund for
Nature  -  Onlus  (WWF  Italia),  ricorrente  nel giudizio a quo, per
chiedere   l'accoglimento   della   questione   di  costituzionalita'
sollevata    dal   Tribunale   amministrativo   regionale   Campania,
richiamando,  in  particolare, le pronunce di questa Corte n. 536 del
2002, n. 226 e n. 227 del 2003, nelle quali si e' sottolineato che la
tutela  dell'ambiente  e'  un  valore  costituzionalmente protetto in
funzione  del quale lo Stato puo' dettare standard uniformi di tutela
della fauna sull'intero territorio nazionale;
        che  ha  depositato  atto  di  intervento  il  Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  al  fine  di  sostenere  la fondatezza della
questione  di  legittimita'  sollevata  dal  Tribunale amministrativo
regionale  Campania,  richiamando quanto gia' esposto in relazione ad
altra  questione  riguardante  il medesimo atto legislativo, discussa
all'udienza pubblica del 4 febbraio [recte: 25 marzo] 2003 (reg. ric.
n. 71  del  2002)  in  seguito  ad  impugnazione  in  via diretta del
Presidente del Consiglio dei ministri;
        che hanno depositato atto di intervento Della Pietra Giuseppe
ed  altri,  intervenienti  ad  opponendum  nel  giudizio  a  quo, per
chiedere  che  la  questione  sollevata  dal Tribunale amministrativo
regionale  Campania  sia  dichiarata  infondata,  sottolineando,  tra
l'altro,  che  il  calendario  venatorio  sottoposto  al  vaglio  del
Tribunale  amministrativo  regionale rimettente aveva esaurito la sua
vita  giuridica  alla  fine  del gennaio 2003, con conseguente palese
cessazione  della  materia  del  contendere, e che comunque era stato
modificato  da successivi atti regionali sui quali non avrebbe inciso
la  disposizione  censurata che, anche secondo il rimettente, avrebbe
potuto  trovare  concreta  applicazione  solo  per  il  futuro  e non
rispetto    al    calendario   venatorio   gia'   adottato   per   la
stagione 2002-2003;
        che  in  prossimita'  dell'udienza  pubblica il WWF Italia ha
depositato  memoria, insistendo per l'accoglimento della questione di
costituzionalita'  sollevata  dal  Tribunale amministrativo regionale
Campania,  richiamando,  in  particolare, la sentenza di questa Corte
n. 311  del  2003,  con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita'
costituzionale  della  previsione  contenuta  nella  norma  regionale
oggetto   del  presente  giudizio  che  prorogava  al  «28  febbraio»
l'originario termine del «31 gennaio» per l'esercizio della caccia di
diverse  specie  (art. 49, comma 1, lettera f), della legge regionale
campana n. 15 del 2002).
    Considerato che la questione di legittimita' costituzionale ha ad
oggetto  l'art. 49,  comma  1,  lettera e), della legge della Regione
Campania  26 luglio  2002,  n. 15  (Legge  finanziaria  regionale per
l'anno 2002),  il quale ha modificato l'art. 16 della legge regionale
10 aprile 1996, n. 8 (Norme per la protezione della fauna selvatica e
disciplina   dell'attivita'   venatoria   in   Campania),  prevedendo
l'anticipazione della apertura della caccia al 1° settembre, in luogo
della  terza  domenica  di settembre  originariamente  prevista nella
lettera a)  del predetto art. 16 per le specie ivi elencate (quaglia,
tortora,  merlo, allodola, starna, pernice rossa, coniglio selvatico,
lepre comune, fagiano);
        che  il  Tribunale  amministrativo  regionale della Campania,
sede  di  Napoli,  giudice rimettente, ritiene che la norma censurata
contrasti   con   l'art. 117,   secondo   comma,   lettera s),  della
Costituzione,  in relazione all'art. 18 della legge 11 febbraio 1992,
n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per
il  prelievo  venatorio),  il quale, per le specie sopra considerate,
prevede  la  terza  domenica  di settembre  come termine iniziale per
l'attivita'  venatoria,  modificabile  con  autorizzazione regionale,
previo  parere  dell'Istituto  nazionale  per la fauna selvatica, per
determinate specie in relazione a situazioni ambientali delle diverse
realta' territoriali;
        che  la  norma  censurata  sarebbe  altresi' in contrasto con
l'art. 117,  primo  comma,  della  Costituzione,  in  relazione  alla
direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979;
        che  il  giudice rimettente ritiene che l'art. 49 della legge
campana 26 luglio  2002,  n. 15,  non  trovi applicazione rispetto al
calendario  venatorio  campano  per  la stagione 2002-2003, approvato
dalla  giunta  regionale  con  la delibera n. 3628 del 26 luglio 2002
(Approvazione  del  calendario venatorio 2002/2003), di cui si chiede
l'annullamento  nel giudizio a quo con riferimento, tra l'altro, alla
previsione  contenuta  nel primo capoverso, lettera a), che indica le
specie cacciabili dal 1° settembre al 15 settembre 2002 (colombaccio,
ghiandaia,  merlo,  quaglia,  tortora;  ed un solo capo per specie in
tutto il periodo per: starna, lepre comune, fagiano);
        che,   secondo   il   giudice   a  quo,  l'art. 49,  comma 1,
lettera e),  della  legge  regionale  della  Campania  n. 15 del 2002
sarebbe pero' richiamato al primo «visto» del preambolo motivazionale
della    successiva   delibera   della   giunta   regionale   n. 4063
dell'11 settembre   2002,   che   avrebbe  modificato  il  calendario
venatorio   allegato   alla  delibera  n. 3628  del  26 luglio  2002,
sostituendo il primo capoverso, lettera a), del primo deliberato, nel
senso  che le specie colombaccio, ghiandaia, merlo, quaglia e tortora
sono   considerate   cacciabili  dall'8  al  15 settembre  2002,  con
integrale  conferma, per il resto, della prima delibera del 26 luglio
2002;
        che,  a giudizio del rimettente, la questione di legittimita'
costituzionale  sarebbe  rilevante,  in  quanto  la  norma  censurata
integrerebbe  il  presupposto  giuridico  del  complessivo deliberato
regionale  costituito dalla delibera n. 3628 del 26 luglio 2002, come
modificata dalla successiva delibera n. 4063 dell'11 settembre 2002;
        che,  tuttavia,  il giudice a quo, nel richiamare la delibera
n. 4063  dell'11 settembre  2002, annette ad essa il contenuto di una
precedente  delibera  della  giunta  regionale  del 9 settembre 2002,
n. 4039  (Riformulazione  calendario  venatorio  annata  2002-2003 in
esecuzione   sentenza   Tar   n. 4022   del  4/199/2002),  la  quale,
richiamando  al  primo «visto» del preambolo motivazionale l'art. 49,
comma 1,  lettera e),  della legge regionale della Campania n. 15 del
2002,   sostituiva  la  previsione  contenuta  nel  primo  capoverso,
lettera a), della delibera n. 3628 del 2002, stabilendo che potessero
essere   cacciate   dall'11 settembre  2002  le  specie  colombaccio,
ghiandaia, merlo, quaglia e tortora;
        che  avverso  tale  delibera  il  WWF  Italia, ricorrente nel
giudizio a quo, ha proposto motivi aggiunti con atto del 10 settembre
2002, chiedendone l'annullamento anche in relazione alla parte in cui
essa  consentiva  la  caccia  delle  specie  sopra  menzionate dall'8
[recte: 11] settembre 2002;
        che  la  suddetta previsione e' stata modificata dalla giunta
regionale  campana  con  la  delibera  n. 4063 dell'11 settembre 2002
(Delibera   regionale   4039  del  9 settembre  2002  -  Differimento
termini),  la  quale  prevede, diversamente da quanto si evince dalla
ordinanza   di  rimessione,  il  differimento  al  15 settembre  2002
dell'inizio  dell'attivita' venatoria «per tutte le specie cacciabili
ad  eccezione  del cinghiale per il quale l'apertura resta fissata il
2 ottobre 2002»;
        che  anche  avverso questa delibera il WWF Italia, ricorrente
nel  giudizio  a  quo,  ha  proposto  motivi  aggiunti  con  atto del
5 novembre  2002,  chiedendone  l'annullamento  in  quanto  essa, pur
allineando  la  data  di apertura della stagione venatoria alla terza
domenica  di settembre  (come previsto dal citato art. 18 della legge
statale  n. 157 del 1992), richiama la rimanente parte del calendario
venatorio  regionale,  oggetto  di ulteriori censure nel procedimento
pendente davanti al Tribunale amministrativo regionale Campania;
        che,  dunque,  il  giudice  rimettente,  nel  motivare  sulla
rilevanza   della   questione,   pur   citando  la  delibera  n. 4063
dell'11 settembre  2002,  non  tiene conto del contenuto di essa, che
prevede  l'apertura  della  caccia nel territorio regionale a partire
dal  15 settembre  2002 (coincidente con la terza domenica del mese),
in conformita' con quanto previsto dalla normativa nazionale, facendo
invece  esplicito  e motivato riferimento al contenuto della delibera
n. 4039 del 9 settembre 2002;
        che  l'erronea  considerazione  del contenuto del complessivo
deliberato  regionale costituito dalla delibera n. 3628 del 26 luglio
2002  come modificata dalle richiamate successive delibere inficia la
ricostruzione  proposta  dal giudice a quo per sostenere la rilevanza
della questione;
        che  la  motivazione sulla rilevanza appare pertanto carente,
in  assenza di qualsiasi riferimento alla previsione, contenuta nella
citata  delibera  n. 4063 dell'11 settembre 2002, del differimento al
15 settembre 2002 dell'inizio dell'attivita' venatoria nel territorio
campano.