IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 1991/C del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2003, vertente tra: Montalto Pasquale, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Fra' Gesualdo Melacrino' n. 36, presso lo studio dell'avv. Felice Domenico Retez, che lo rappresenta e difende in forza procura a margine dell'atto di opposizione, opponente, e: Ministero dell'interno - Roma, in persona del Ministro in carica, opposto. Esaminati gli atti R i l e v a In data 4 dicembre 2003 Montalto Pasquale ha presentato ricorso in opposizione avverso sommario processo verbale di accertamento della violazione dell'art. 173, commi 2 e 3, del codice della strada, senza il versamento della cauzione, di cui all'art. 204-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 282 introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151. In via preliminare, il ricorrente, sollevando questione di legittimita' costituzionale, ha avanzato richiesta volta a provocare la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per vedere riconosciuta l'illegittimita' dell'art. 204-bis del codice della strada con la contestuale sospensione del processo in corso. All'esito di tanto, il giudicante O s s e r v a Dal chiaro dettato della norma (art. 204-bis del c.d.s.) si evince che, ove il ricorrente, all'atto della presentazione del ricorso, non abbia versato l'importo della cauzione pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta o l'abbia versato in misura inferiore, il giudice, a conclusione della preliminare valutazione a lui demandata in ordine alla correttezza del versamento, deve dichiarare l'inammissibilita' del ricorso. Orbene, ritiene il giudicante che la proposta eccezione di incostituzionalita' della suddetta norma perche' in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione non sia manifestamente infondata e, nel caso in esame, abbia rilevanza ai fini della decisione della controversia insorta tra il ricorrente Montalto Pasquale e il Ministero dell'interno, poiche', ove si ritenesse l'art. 204-bis c.d.s. conforme a Costituzione, il ricorso andrebbe dichiarato inammissibile, mentre ove, per contro, si reputasse in contrasto con la Costituzione la opposizione de qua dovra' essere esaminata nel merito. Cio' posto, l'art. 204-bis c.d.s. con l'introduzione del gia' ricordato deposito cauzionale, lede il diritto fondamentale dell'individuo espressamente tutelato dall'art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana, ponendo i soggetti abbienti e non abbienti su un piano di disuguaglianza fra loro col permettere esclusivamente al soggetto che sia in possesso di una somma di denaro addirittura doppia a quella che gli consentirebbe di definire la pendenza mediante pagamento in misura ridotta, di poter tutelare i propri diritti proponendo ricorso al giudice di pace. E', pertanto, davvero incongrua ed irragionevole, e soprattutto contro la ratio ed il dettato dell'art. 3 della Costituzione, una disposizione siffatta. Ne' vale sostenere che al soggetto non abbiente sarebbe comunque possibile presentare ricorso al prefetto, non essendo previsto per tale procedura il versamento di alcuna cauzione: un tale assunto non farebbe altro che rimarcare ancor di piu' la rilevata disuguaglianza, evidenziando come il ricorso al giudice di pace diverrebbe un mezzo di tutela riservato solamente ai soggetti facoltosi e come la scelta della sede ove tutelare i propri diritti opererebbe una discriminazione dei cittadini sul piano economico e sociale, limitando di fatto la loro liberta' e uguaglianza. Inoltre, l'art. 204-bis c.d.s. si pone in netto contrasto con l'art. 24 della Costituzione, il quale sancisce espressamente che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi e che la difesa e' un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Ed invero, l'imposizione del versamento della cauzione previsto per la tutela dei diritti nella sola sede giurisdizionale, oltre a rappresentare un ingiustificato, quanto ingiusto vantaggio per l'autorita' opposta che, a differenza dell'opponente, in caso di vittoria ha immediatamente a disposizione quanto eventualmente dovuto, costituisce un indubbio ostacolo per la tutela dei diritti e degli interessi di quanti non dispongono di una sufficiente agiatezza economica, i quali, anche in ragione della onerosita' della cauzione imposta, sarebbero di fatto indotti a desistere dall'impugnazione, in tal modo ledendo gravemente il diritto di difesa. A conclusione di tutto quanto innanzi, il giudicante evidenzia che il sopra illustrato contrasto dell'art. 204-bis con gli artt. 3 e 24 della Costituzione e' stato gia' sollevato di ufficio dallo stesso giudicante in altro precedente caso analogo ed e' tutt'ora all'esame della Corte costituzionale, ragion per cui esso deve essere nuovamente sottoposto al giudizio di legittimita' della Consulta.