IL GIUDICE DI PACE

    Ha  emesso  la  seguente ordinanza nella causa civile iscritta al
n. 1991/C  del  ruolo  generale  affari  contenziosi  dell'anno 2003,
vertente  tra: Montalto Pasquale, elettivamente domiciliato in Reggio
Calabria,  via  Fra'  Gesualdo  Melacrino'  n. 36,  presso  lo studio
dell'avv.  Felice  Domenico  Retez,  che  lo rappresenta e difende in
forza  procura  a  margine  dell'atto  di  opposizione, opponente, e:
Ministero  dell'interno  -  Roma,  in persona del Ministro in carica,
opposto.
    Esaminati gli atti

                             R i l e v a

    In  data  4 dicembre 2003 Montalto Pasquale ha presentato ricorso
in  opposizione  avverso  sommario  processo  verbale di accertamento
della violazione dell'art. 173, commi 2 e 3, del codice della strada,
senza  il  versamento  della  cauzione,  di  cui all'art. 204-bis del
d.lgs.  30 aprile 1992, n. 282 introdotto dalla legge 1° agosto 2003,
n. 214,   che   ha   convertito   in  legge,  con  modificazioni,  il
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151.
    In  via  preliminare,  il  ricorrente,  sollevando  questione  di
legittimita'  costituzionale, ha avanzato richiesta volta a provocare
la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale per vedere
riconosciuta  l'illegittimita'  dell'art. 204-bis  del  codice  della
strada con la contestuale sospensione del processo in corso.
    All'esito di tanto, il giudicante

                            O s s e r v a

    Dal  chiaro  dettato  della  norma  (art. 204-bis  del c.d.s.) si
evince  che,  ove  il  ricorrente,  all'atto  della presentazione del
ricorso,  non  abbia versato l'importo della cauzione pari alla meta'
del  massimo  edittale  della  sanzione inflitta o l'abbia versato in
misura   inferiore,  il  giudice,  a  conclusione  della  preliminare
valutazione   a   lui   demandata  in  ordine  alla  correttezza  del
versamento, deve dichiarare l'inammissibilita' del ricorso.
    Orbene,  ritiene  il  giudicante  che  la  proposta  eccezione di
incostituzionalita' della suddetta norma perche' in contrasto con gli
artt. 3  e  24 della Costituzione non sia manifestamente infondata e,
nel  caso  in  esame,  abbia  rilevanza ai fini della decisione della
controversia  insorta  tra  il  ricorrente  Montalto  Pasquale  e  il
Ministero  dell'interno,  poiche',  ove  si  ritenesse l'art. 204-bis
c.d.s.  conforme  a  Costituzione,  il  ricorso  andrebbe  dichiarato
inammissibile,  mentre ove, per contro, si reputasse in contrasto con
la  Costituzione  la  opposizione  de qua dovra' essere esaminata nel
merito.
    Cio'  posto,  l'art. 204-bis  c.d.s.  con l'introduzione del gia'
ricordato   deposito   cauzionale,   lede   il  diritto  fondamentale
dell'individuo  espressamente tutelato dall'art. 3 della Costituzione
della Repubblica italiana, ponendo i soggetti abbienti e non abbienti
su  un piano di disuguaglianza fra loro col permettere esclusivamente
al  soggetto  che  sia in possesso di una somma di denaro addirittura
doppia  a  quella  che  gli  consentirebbe  di  definire  la pendenza
mediante  pagamento  in  misura  ridotta,  di poter tutelare i propri
diritti proponendo ricorso al giudice di pace.
    E',  pertanto,  davvero incongrua ed irragionevole, e soprattutto
contro  la  ratio  ed  il dettato dell'art. 3 della Costituzione, una
disposizione siffatta.
    Ne'  vale sostenere che al soggetto non abbiente sarebbe comunque
possibile  presentare  ricorso  al prefetto, non essendo previsto per
tale  procedura il versamento di alcuna cauzione: un tale assunto non
farebbe altro che rimarcare ancor di piu' la rilevata disuguaglianza,
evidenziando  come  il ricorso al giudice di pace diverrebbe un mezzo
di  tutela riservato solamente ai soggetti facoltosi e come la scelta
della   sede   ove   tutelare   i   propri   diritti  opererebbe  una
discriminazione   dei   cittadini  sul  piano  economico  e  sociale,
limitando di fatto la loro liberta' e uguaglianza.
    Inoltre,  l'art. 204-bis  c.d.s.  si  pone in netto contrasto con
l'art. 24  della  Costituzione,  il  quale sancisce espressamente che
tutti  possono  agire  in giudizio per la tutela dei propri diritti e
interessi legittimi e che la difesa e' un diritto inviolabile in ogni
stato e grado del procedimento.
    Ed  invero,  l'imposizione del versamento della cauzione previsto
per  la  tutela  dei diritti nella sola sede giurisdizionale, oltre a
rappresentare   un  ingiustificato,  quanto  ingiusto  vantaggio  per
l'autorita'  opposta  che,  a  differenza  dell'opponente, in caso di
vittoria   ha  immediatamente  a  disposizione  quanto  eventualmente
dovuto,  costituisce un indubbio ostacolo per la tutela dei diritti e
degli interessi di quanti non dispongono di una sufficiente agiatezza
economica,  i quali, anche in ragione della onerosita' della cauzione
imposta, sarebbero di fatto indotti a desistere dall'impugnazione, in
tal modo ledendo gravemente il diritto di difesa.
    A  conclusione  di  tutto quanto innanzi, il giudicante evidenzia
che il sopra illustrato contrasto dell'art. 204-bis con gli artt. 3 e
24 della Costituzione e' stato gia' sollevato di ufficio dallo stesso
giudicante  in altro precedente caso analogo ed e' tutt'ora all'esame
della   Corte   costituzionale,  ragion  per  cui  esso  deve  essere
nuovamente sottoposto al giudizio di legittimita' della Consulta.