IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella causa iscritta al
n. 4663  del r.g. 2003 promossa da Pisu Daniele, nato a Cagliari il 7
aprile  1973  ed  ivi  residente  in  via  Brescia,  4, elettivamente
domiciliato  in  Cagliari, via Tuveri, 16, presso lo studio dell'avv.
Roberto  Sorcinelli  che lo rappresenta e difende unitamente all'avv.
Giovanni Giua, giusta procura speciale.

                              F a t t o

    Il sig. Pisu Daniele ha presentato ricorso al giudice di pace, ai
sensi  dell'art. 22  della  legge  n. 689/1981,  contro il verbale di
accertamento  di  violazione della norma di cui all'art. 142, comma 9
del d.lgs. n. 285/1992.
    Rilevato  che  il ricorso in parola e' stato presentato senza che
sia stato effettuato il deposito cauzionale presso la cancelleria del
giudice  di  pace,  deposito  previsto a pena di inammissibilita' del
ricorso  stesso  dall'art. 204-bis del d.lgs. n. 285/1992, introdotto
dalla   legge   1°  agosto  2003,  n. 214,  che  ha  convertito,  con
modificazioni il d.l. n. 151 del 27 giugno 2003.
    Rilevato  che il ricorrente ha sollevato, in ordine alla predetta
inammissibilita',   questione   di  legittimita'  costituzionale  sul
disposto  del  citato  art. 204-bis del d.lgs. n. 285/1992 al fine di
pervenire   ad   una   decisione   che   statuisca   la   conformita'
costituzionale  del  detto articolo e la conseguente inammissibilita'
del    ricorso   oppure   la   sua   incostituzionalita'   e   quindi
l'illegittimita' della richiesta del deposito cauzionale.
    Ritenuto pregiudizialmente:
        che  la  questione  proposta  sia  rilevante  al  fine  della
decisione   da  assumere  sull'inammissibilita'  del  ricorso  ed  al
conseguente eventuale instaurarsi del processo;
    Considerato  che la questione non sia manifestamente infondata in
ordine   alla   prospettata  violazione  degli  artt. 3  e  24  della
Costituzione  del  disposto  dell'art. 204-bis del d.lgs. n. 285/1992
come  modificato  e integrato da successivi provvedimenti legislativi
nella  parte  ove  prescrive  che per poter adire il giudice di pace,
avverso  il verbale di accertamento di violazione di norme del codice
della  strada,  il  ricorrente  deve versare cauzionalmente una somma
pari  alla  meta'  del massimo edittale della sanzione inflitta. Tale
disposto  richiedendo una disponibilita' finanziaria spesso notevole,
in  relazione  all'infrazione rilevata, di fatto pone in posizione di
diseguaglianza  i  soggetti  meno abbienti, permettendo solo a coloro
che  siano  in  possesso di particolari disponibilita' finanziarie di
adire  il  giudice  di  pace  per tutelare i propri diritti; si viene
cosi'  a  costituire  una  situazione  di contrasto coll'art. 3 della
Costituzione  che  tutela  il  diritto fondamentale dell'individuo ad
essere considerato uguale senza distinzione di condizione personale e
sociale.
    Un  ulteriore profilo di illegittimita' costituzionale scaturisce
dal   palese   contrasto  del  disposto  dell'art. 24  Cost.  con  la
formulazione dell'art. 204-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
    Infatti  l'imposizione del versamento della cauzione previsto per
la tutela dei diritti del ricorrente nella sola sede giurisdizionale,
oltre a rappresentare un ingiustificato quanto ingiusto vantaggio per
l'autorita'  opposta  che,  a  differenza  dell'opponente, in caso di
vittoria    ha   immediatamente   a   propria   disposizione   quanto
eventualmente  dovuto,  non  assicura  la  possibilita'  di  agire in
giudizio  per  la  tutela dei propri diritti ed interessi legittimi a
coloro  i  quali  non  dispongono di una sufficiente agiatezza in tal
modo   ledendo   il   diritto   di  difesa  riconosciuto  e  tutelato
dall'art. 24 della Costituzione citato.