Ricorso del Presidente del consiglio dei ministri p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione Puglia, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore, per l'annullamento degli articoli 2, comma 2 e 8, 3, comma 2 e 3, 4, comma 1, lett. b), della legge regionale Puglia del 23 dicembre 2003, n. 29, recante «Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi», pubblicata nel B.U.R. della Regione Puglia n. 152 del 29 dicembre 2003, in relazione agli artt. 9, 117, comma 2, lett. s) e l), 118 Cost. nonche' art. 2 del d.P.R. n. 283/2000, nonche' dell'art. 117, comma 2, Cost. relativo alle materie di legislazione concorrente. 1. - La Regione Puglia con legge 23 dicembre 2003, n. 29 ha disciplinato le funzioni amministrative in materia di tratturi prevedendo la loro conservazione al demanio armentizio regionale di cui all'art. 1 della l.r. 9 giugno 1980, n. 67 e la inclusione nel «parco dei tratturi della Puglia». La legge prevede: la formazione di un piano comunale dei tratturi (art. 2); la regolamentazione delle aree tratturali di interesse archeologico (art. 3) e delle aree tratturali prive di interesse archeologico (art. 4); la costituzione dell'ufficio demanio armentizio (art. 5); le norme finanziarie relative al reimpiego dei proventi dall'alienazione (art. 6). 2. - Prima di procedere all'esame puntuale delle disposizioni di legge che presentano profili di legittimita' costituzionale giova evidenziare che la conservazione e la tutela dei tratturi riveste importanza notevolissima per la storia della cultura del nostro Paese, in quanto essi costituiscono la preziosa testimonianza di percorsi formatisi in epoca protostorica in relazione a forme di produzione economica e di conseguente assetto sociale basate sulla pastorizia. Tali strade sono perdurate nell'uso ininterrotto attraverso ogni successivo svolgimento storico, come risulta dalle testimonianze archeologiche, lungo il loro percorso, di insediamenti preromani, di centri urbani di epoca romana, di abitati longobardi e normanni ed, infine, di centri tuttora esistenti i quali, fino ad epoca recente, hanno tratto dalla transumanza le loro fondamentali risorse economiche. Insomma, i tratturi sono un frammento di preistoria conservatosi pressoche' intatto nel tempo ed anzi arrichitosi delle ulteriori stratificazioni storiche sedimentatesi, nel corso dei secoli, tanto da renderlo il piu' imponente monumento della storia economica e sociale dei territori dell'Appennino abruzzese-molisano e delle Pianure epule. 3. - La disciplina dei tratturi, qualificati come beni archeologici e soggetti alla tutela propria dei beni culturali, ai sensi del decreto legislativo n. 490/1999 e dei decreti ministeriali 15 giugno 1976, 20 marzo 1980 e 22 dicembre 1983, rientra nella competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. s), Cost. La legge regionale 23 dicembre 2003 n. 29 e' invasiva di tale competenza nelle disposizioni sotto specificate. 4. - L'art. 2 della legge regionale prevede che sul piano comunale dei tratturi, da redigersi obbligatoriamente al fine di regolare (con disposizioni aventi valenza urbanistica e carattere di variante rispetto allo strumento urbanistico vigente) l'utilizzazione delle aree tratturali, la soprintendenza archeologica competente per territorio e preposta alla tutela del vincolo archeologico insistente sulle medesime aree sia chiamata ad esprimere un mero parere (peraltro da rendersi in sede di conferenza dei servizi: v. commi 5 e 7 dell'articolo medesimo) in merito alla divisata utilizzazione di dette aree (commi 2 e 8) l'utilizzazione puo' spingersi fino alla sottrazione di parte di esse a regime di tutela loro imposto e alla successiva alienazione o destinazione ad altri fini pubblici non meglio precisati, a parte la destinazione a strade. In attuazione dell'art. 9 Cost. e in coerenza con le attribuzioni di cui all'art. 117, comma 2, lett. s) Cost., l'esercizio della tutela costituisce prerogativa dello Stato e puo' essere oggetto di intesa e coordinamento con le Regioni solo entro i limiti eventualmente fissati dalla legge statale (art. 118, comma 3, Cost.). Cio' posto, l'assetto vigente della tutela dei tratturi, come determinatosi per effetto delle leggi di tutela e dei conseguenti provvedimenti e' il seguente. I tratturi sono stati dichiarati di interesse archeologico, sulla base della legge n. 1089/1939 (ora decreto legislativo n. 490/1999) con i decreti ministeriali 15 giugno 1976, 20 marzo 1980 e 22 dicembre 1983. In quanto beni archeologici, le aree tratturali costituiscono beni demaniali, ai sensi degli artt. 822 e 824 codice civile e sono inalienabili per effetto del disposto dell'art. 2 del d.P.R. 7 settembre 2000, n. 283. Fatti salvi i tratturi ricadenti nel demanio statale, per gli altri suoli tratturali ricadenti nel demanio degli enti locali, a detti enti e' riconosciuta la facolta' di provvedere alla perimetrazione delle aree interessate dai percorsi dei tratturi e di ricomprendere le aree prossime ai centri urbani o gia' urbanizzate in un Piano comunale quadro-tratturi, da sottoporre all'approvazione della competente Soprintendenza archeologica. Rispetto a tale assetto i commi 2 ed 8 della legge regionale n. 29 del 2003 realizza le seguenti soluzioni di continuita': il piano comunale dei tratturi puo' prevedere la destinazione «a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico» di aree tratturali anche non contigue a centri abitati o gia' manomesse dall'intervento dell'uomo; il potere autorizzatorio della Soprintendenza viene ridotto a mero potere consultivo; il piano puo' prevedere anche la vendita a privati di tali beni demaniali, riconoscendo in tal caso alla soprintendenza la sola possibilita' di esprimere un parere. La norma si pone in contrasto con gli artt. 9 e 117, comma 2, lett. s), Cost., in quanto puo' determinare una utilizzazione delle aree tratturali in deroga al regime di tutela loro imposto ed una conseguente successiva alienazione o destinazione ad altri fini pubblici non precisati. Inoltre, l'esercizio della tutela e' prerogativa dello Stato e puo' essere oggetto di intesa e coordinamento con le regioni solo entro i limiti fissati dalla legge statale, che nel caso e' stata violata con l'effetto che la disposizione risulta in contrasto anche con l'art. 118, comma 3, Cost. 5. - L'art. 3, comma 2, dispone che la «giunta regionale, acquisito il parere favorevole della soprintendenza archeologica, puo' autorizzare la realizzazione da parte di enti pubblici di opere pubbliche e di pubblico interesse» nelle aree tratturali indicati all'art. 2, comma 2, lett. a), e definite «di interesse archeologico». L'assetto vigente in materia di tutela di beni archeologici e' di diretta derivazione costituzionale, ed esso prevede che la Soprintendenza archeologica ha un potere di approvazione dei progetti «delle opere di qualunque genere» da eseguirsi in area vincolata e non rientranti nei casi sottoposti ad autorizzazione del Ministero (artt. 21 e 23 del decreto legislativo n. 490/1999). Il predetto assetto di tutela comporta inoltre che le aree tratturali sono sottoposte, in quanto zone di interesse archeologiche, anche a vincolo paesaggistico ope legis, ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. m), del testo unico. Pure tale vincolo impone l'obbligo di acquisire una preventiva autorizzazione per la manomissione del bene vincolato, ai sensi dell'art. 151 t.u. e secondo la procedura ivi indicata. La disposizione viola gli artt. 9, 117, comma 2, lett. s), e 118 Cost. 6. - L'art. 3, comma 3, della legge regionale consente la sanatoria delle opere abusivamente eseguite successivamente all'imposizione del vincolo archeologico, previo parere della Soprintendenza archeologica. In base alla normativa vigente la sottoposizione dell'area tratturale anche al vincolo paesaggistico ex art. 146, comma 1, lett. m), impone l'applicazione dell'art. 151 t.u. e, dunque, il rilascio dell'autorizzazione sottoposta a successivo controllo di legittimita' da parte della competente soprintendenza. Inoltre, la sanatoria di abusi edilizi comporta il venir meno delle sanzioni collegate all'abuso e, dunque, coinvolge anche la materia penale, di esclusiva competenza statale. La norma contrasta con l'art. 117, comma 2, lett. s) ed 1), Cost., potendo la sanatoria comportare il venir meno delle sanzioni penali collegate all'abuso. 7. - L'art. 4, comma 1, lett. b), legge regionale prevede la possibilita' che i tronchi tratturali possano essere alienati «a favore del soggetto utilizzatore, comunque possessore alla data di entrata in vigore della presente legge». Cio' e' in palese contrasto con l'art. 2 d.P.R. n. 283/2000 da ritenere norma interposta. Detta norma dispone, invero, l'inalienabilita' dei beni archeologici, consentendone solo il trasferimento da uno ad altro soggetto titolare di demanio. 8. - Se le norme sopra richiamate fossero interpretate come norme di valorizzazione, con la conseguente applicazione dell'art. 117, comma 2, Cost. relativo alle materie di legislazione concorrente, dovrebbero ritenersi, comunque, illegittime in quanto si pongono in contrasto con l'art. 97 t.u., secondo il quale gli interventi di valorizzazione sono comunque soggetti alle disposizioni di tutela, e tale norma e' da considerare principio fondamentale alla competenza dello Stato.