IL GIUDICE DI PACE

    Ha pronunziato la seguente ordinanza.
    Letto il ricorso promosso dal sig. Stigliano Giuseppe Antonio, da
Nova  Siri  Marina  -  (Matera),  ex  art. 22, e seguenti della legge
n. 689,  del 24 novembre 1981, ed iscritto al n. 308/C/'03, del ruolo
generale affari civili di quest'ufficio;
    Letti ed esaminati gli atti di causa;
    Rilevata  la  violazione di quanto disposto dall'art. 204-bis del
decreto   legislativo   30   aprile   1992,   n. 285,   e  successive
modificazioni  ed  integrazioni, cosi' come da ultimo novellato dalla
legge 1° agosto 2003, n. 214, di conversione del decreto-legge n. 154
del 27 giugno 2003, recante modifiche ed integrazioni al codice della
strada,  con l'omesso versamento presso la cancelleria del giudice di
pace di una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione
comminata dall'organo accertatore;
    Considerato:
        1)  che  detta  norma  appare contrastare con quanto disposto
dagli  art.  3  e  24 della Costituzione della Repubblica italiana in
quanto,  a sommesso avviso di questo giudice, rappresenta indubbio ed
ingiustificato  ostacolo  per  la  tutela in sede giurisdizionale dei
diritti  del  ricorrente  il  quale,  anche in ragione dell'eccessiva
onerosita'  della cauzione imposta potrebbe essere, di fatto, indotto
a  desistere dall'impugnazione, in tal modo modificando e sopprimendo
una facolta' espressamente garantita dalla Carta costituzionale;
        2)  che  il  pesante ostacolo costituito dalla subordinazione
dell'ammissibilita' del ricorso al versamento della suddetta cauzione
appare,  altresi', realizzare una manifesta disparita' di trattamento
tra  gli  utenti favorendo ingiustificatamente ed indiscriminatamente
coloro i quali dispongono di maggiore agiatezza economica:
        3)  che  sul  piano  processuale la detta cauzione riserva un
ingiustificato  trattamento  di  favore  nei confronti della pubblica
amministrazione, - (che nel giudizio e' parte processuale al pari del
cittadino  -  ricorrente)  -  avvantaggiando quest'ultima a danno del
ricorrente e violando in tal modo il principio di parita' processuale
tra le parti nel giudizio. La violazione del citato principio risulta
essere  altresi'  evidente  anche  in  sede  conclusiva  del giudizio
medesimo,  in  quanto l'amministrazione, a differenza dell'opponente,
in  caso di esito (per essa) favorevole della lite, ha immediatamente
a propria disposizione la somma che le e' dovuta, oltre certamente ad
una parte delle spese di causa dal momento che la cauzione versata e'
pari al doppio della sanzione comminata ed oggetto di impugnativa tra
le  parti  del  giudizio,  considerato  che,  come spesso avviene, la
sanzione  viene comminata dalle forze dell'ordine sempre nella misura
del minimo edittale.
    In  tale  prospettiva  l'art. 204-bis  del c.d.s., nel cercare di
«frenare»  il cittadino a ricorrere in sede giurisdizionale, induce i
soggetti meno agiati a presentare il ricorso amministrativo, dove, in
caso  di  accoglimento  dell'opposizione  -  non vigendo il principio
della  soccombenza  alle  spese  processuali, a differenza della sede
giurisdizionale,  - il ricorrente non viene rifuso ne' delle spese di
causa  sostenute  per l'eventuale assistenza di un legale e ne' degli
esborsi.  Per  i  motivi  sopra  esposti e prospettati, emerge dubbio
circa la conformita' del precetto costituzionale;
    Ritenuto  che,  pertanto,  la  questione  appare rilevante per la
definizione   del   giudizio,  dovendosi  altrimenti  pervenire  alla
declaratoria  d'inammissibililta'  del  ricorso  presupposto  e  che,
quindi,   debba   preventivamente  essere  risolta  la  questione  di
legittimita' costituzionale della norma predetta;
    Visto l'art. 295 del Codice di procedura civile,