IL GIUDICE DI PACE Ha pronunziato la seguente ordinanza. Letto il ricorso promosso dal sig. Stigliano Giuseppe Antonio, da Nova Siri Marina - (Matera), ex art. 22, e seguenti della legge n. 689, del 24 novembre 1981, ed iscritto al n. 308/C/'03, del ruolo generale affari civili di quest'ufficio; Letti ed esaminati gli atti di causa; Rilevata la violazione di quanto disposto dall'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, cosi' come da ultimo novellato dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, di conversione del decreto-legge n. 154 del 27 giugno 2003, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada, con l'omesso versamento presso la cancelleria del giudice di pace di una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione comminata dall'organo accertatore; Considerato: 1) che detta norma appare contrastare con quanto disposto dagli art. 3 e 24 della Costituzione della Repubblica italiana in quanto, a sommesso avviso di questo giudice, rappresenta indubbio ed ingiustificato ostacolo per la tutela in sede giurisdizionale dei diritti del ricorrente il quale, anche in ragione dell'eccessiva onerosita' della cauzione imposta potrebbe essere, di fatto, indotto a desistere dall'impugnazione, in tal modo modificando e sopprimendo una facolta' espressamente garantita dalla Carta costituzionale; 2) che il pesante ostacolo costituito dalla subordinazione dell'ammissibilita' del ricorso al versamento della suddetta cauzione appare, altresi', realizzare una manifesta disparita' di trattamento tra gli utenti favorendo ingiustificatamente ed indiscriminatamente coloro i quali dispongono di maggiore agiatezza economica: 3) che sul piano processuale la detta cauzione riserva un ingiustificato trattamento di favore nei confronti della pubblica amministrazione, - (che nel giudizio e' parte processuale al pari del cittadino - ricorrente) - avvantaggiando quest'ultima a danno del ricorrente e violando in tal modo il principio di parita' processuale tra le parti nel giudizio. La violazione del citato principio risulta essere altresi' evidente anche in sede conclusiva del giudizio medesimo, in quanto l'amministrazione, a differenza dell'opponente, in caso di esito (per essa) favorevole della lite, ha immediatamente a propria disposizione la somma che le e' dovuta, oltre certamente ad una parte delle spese di causa dal momento che la cauzione versata e' pari al doppio della sanzione comminata ed oggetto di impugnativa tra le parti del giudizio, considerato che, come spesso avviene, la sanzione viene comminata dalle forze dell'ordine sempre nella misura del minimo edittale. In tale prospettiva l'art. 204-bis del c.d.s., nel cercare di «frenare» il cittadino a ricorrere in sede giurisdizionale, induce i soggetti meno agiati a presentare il ricorso amministrativo, dove, in caso di accoglimento dell'opposizione - non vigendo il principio della soccombenza alle spese processuali, a differenza della sede giurisdizionale, - il ricorrente non viene rifuso ne' delle spese di causa sostenute per l'eventuale assistenza di un legale e ne' degli esborsi. Per i motivi sopra esposti e prospettati, emerge dubbio circa la conformita' del precetto costituzionale; Ritenuto che, pertanto, la questione appare rilevante per la definizione del giudizio, dovendosi altrimenti pervenire alla declaratoria d'inammissibililta' del ricorso presupposto e che, quindi, debba preventivamente essere risolta la questione di legittimita' costituzionale della norma predetta; Visto l'art. 295 del Codice di procedura civile,