LA CORTE DI APPELLO

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
al   n. 692/2000   R.G.   degli   affari   contenziosi,  promossa  da
Belardinelli  Mario, elettivamente domiciliato in Ancona, alla via S.
Martino  n. 23,  presso  lo studio dell'avv. Nicola Sbano del Foro di
Ancona,  dal  quale  e'  rappresentato  e  difeso, appellante, e Sima
Meccanica  Oleodinamica  S.p.a., in amministrazione straordinaria, in
persona   del   commissario   straordinario   ing.   Enrico  Cavallo,
elettivamente  domiciliata  in  Ancona,  piazza Stamira n. 10, presso
l'avv. Vito  Ludovico  Ascoli,  dal  quale e' rappresentata e difesa,
appellata.
    La Corte, letti gli atti, osserva quanto segue.
    I.  -  Con  ricorso  depositato  il 4 dicembre 1998, Belardinelli
Mario  chiedeva  che  il Tribunale di Ancona emettesse, nei confronti
dell'amministrazione    straordinaria    della   SIMA   -   Meccanica
Oleodinamica   S.p.a.   in  amministrazione  straordinaria  ex  legge
n. 95/1979, con sede in Jesi, i seguenti provvedimenti:
        1)  dichiarazione  di illegittimita' e nullita' degli atti di
chiusura  della  procedura  di  formazione  del  progetto  di riparto
perche'  assunti nonostante la pendenza di un giudizio di opposizione
alla  esecuzione  individuale  promossa da esso ricorrente, creditore
della   massa   per  T.F.R.  differenziale  e  per  rivalutazione  ed
interessi, credito sorto dopo l'apertura della procedura stessa;
        2)    dichiarazione    di    illegittimita'   della   mancata
comunicazione  ad  esso  ricorrente  del  progetto  di  riparto,  per
contrasto  con  i  principi  costituzionali, salva la rimessione alla
Corte  costituzionale  dell'art. 213  l.f.  nella  parte  in  cui non
prevede  la  comunicazione  diretta  al ceto creditorio degli atti di
chiusura della procedura e di riparto;
        3) dichiarazione di erroneita' ed illegittimita' del piano di
riparto  in questione per violazione dell'art. 111 l.f. e della legge
n. 212/1984,  nonche'  per  non essere stato il pagamento del credito
effettuato, come era dovuto, quando ne era avvenuta la maturazione, e
percio' prima del riparto;
        4)     declaratoria     dell'obbligo     dell'amministrazione
straordinaria  di  corrispondere  ad esso ricorrente l'intero importo
del suo credito, con rivalutazione ed interessi.
    Esponeva  in  fatto  il Belardinelli di essere rimasto dipendente
della  SIMA  fino a data successiva alla ammissione della stessa alla
procedura e quindi affermava che il proprio credito per differenza di
T.F.R.,  rivalutazione  ed  le loro contestazioni mediante ricorso al
tribunale  nel termine di venti giorni dall'inserzione nella Gazzetta
Ufficiale.
    Sosteneva inoltre di non ravvisare alcun contrasto della suddetta
forma  di  pubblicita' con diritti costituzionalmente garantiti o con
norme  comunitarie  relative  al diritto alla difesa e che il ricorso
del  Belardinelli deve essere ritenuto tardivo perche' proposto oltre
i venti giorni di legge.
    Avverso  l'anzidetta  sentenza presentava appello il Belardinelli
Mario  sollevando  l'eccezione  di  incostituzionalita' dell'art. 213
l.f.  e chiedendo l'accoglimento della domanda, con vittoria di spese
del doppio grado del giudizio.
    Si   costituiva   nel  giudizio  di  appello  la  SIMA  Meccanica
Oleodinamica S.p.a., in amministrazione straordinaria, in persona del
commissario  straordinario  ing. Enrico Cavallo, chiedendo il rigetto
dell'appello  e, in via incidentale, la condanna dell' appellato alle
spese del doppio grado del giudizio.
    II. - Tanto premesso in punto di fatto e diritto, questa Corte di
appello  valuta  di  dover  sollevare  la  questione  di legittimita'
costituzionale   dell'art. 213   l.f.   n. 267/1942,  denunciando  la
violazione degli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione.
    III.  -  La  questione  appare senz'altro rilevante ai fini della
decisione ed e' non manifestamente infondata.
    Osserva  questa Corte che la disposizione contenuta nell'art. 213
l.f.  e'  discriminatoria  e  impeditiva  del  diritto  di difesa nei
confronti  dei  creditori  ammessi  al  passivo,  laddove impone agli
stessi  di  proporre  i  loro  ricorsi contro il piano di riparto nel
termine  di giorni venti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
e  nei  giornali  che siano designati dall'autorita' che vigila sulla
liquidazione.
    Ad  avviso  di  questo  collegio le forme di pubblicita' previste
dall'anzidetto  art. 213  l.f.  costituiscono  un  onere eccessivo ed
insostenibile, non solo da qualsiasi privato cittadino, ma neppure da
qualsiasi   grande   studio   od   ufficio   legale  o  da  qualsiasi
organizzazione pubblica o privata che sia.
    Ed  infatti  per  acquisire la notizia della data di deposito del
piano   di   riparto  occorre  sobbarcarsi  il  costoso  onere  della
consultazione  quotidiana, per tutto il periodo della amministrazione
straordinaria, con decorso pluriannuale (nel caso di specie di sedici
anni),  della  Gazzetta  Ufficiale e del relativo supplemento di rara
diffusione e di imprecisati giornali scelti dall'organo di vigilanza,
onere  che  non  puo'  essere  preteso  da  un cittadino, neppure con
l'impiego di una notevole diligenza.
    I  creditori  hanno invece diritto, ad avviso di questo collegio,
di ricevere diretta formale comunicazione dall'organo della procedura
del deposito dei piani di riparto.