LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso collettivo iscritto al nn. 11590 - 11629 - 11650 - 11653 - 11659 - 11695 - 11833 - 11839 - 11851 - 11854 - 11914 - 11917 - 11920 - 11923 - 11926 - 11929 - 11932 - 11995 - 12016 - 12019 - 12022 - 12028 - 12031 proposti dai sigg.: Masi Caterina, Pizzigallo Grazia, Micci Armando, Lotta Gallo Elena, Negro Vittoria, Pastore Antonia, Ciavarella Domenico, Gentile Giuseppe Antonio, Fantuzzi Tiziana, Del Buono Onorina, Metta Maria, Gagliardi Isidoro, Nista Antonio, Buonfiglio Vincenza, Metta Luigi, Grisorio Martire, De Michele Luigi, Lucianetti Michele, Lopez Ignazio, Lucianetti Maria, La Pietra Adriano, Simone Giuseppe, Rubino Elena - rappresentati e difesi dagli avv.ti Ernani D'Agostino e Giorgio, giusta procura in calce ai ricorsi; Contro: Provveditorato agli studi di Bari, Taranto e Foggia; Direzione provinciale del Tesoro di Bari, Taranto e Foggia; Visti i ricorsi in epigrafe; Esaminati gli atti; Considerato in F a t t o Con ricorso depositato in data 17 aprile 1989 i ricorrenti, tutti ex dipendenti del Ministero della pubblica istruzione, collocati a riposo tra il 1° giugno 1977 ed il 31 maggio 1979, chiedono l'accertamento del diritto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza sulla base delle intere anzianita' di servizio maturate, a decorrere dal 1° febbraio 1981, cosi' come stabilito dal d.P.R. n. 255 del 28 maggio 1981, convertito nella legge n. 391 del 24 luglio 1981. Si dolgono i ricorrenti del fatto che il legislatore abbia voluto circoscrivere il beneficio del riconoscimento integrale dell'anzianita' di servizio al personale cessato dal servizio tra il 1° aprile 1979 ed il 31 gennaio 1981 e impugnano di sospetta incostituzionalita' la norma di cui all'art. 7, comma 2 della legge 17 aprile 1985, n. 141, per quanto concerne le decorrenze economiche, in relazione agli articoli 3, 36, 38 e 95 della Costituzione. All'odierna udienza in data 11 novembre 2002, nella assenza delle parti, il giudice si e' riservato di decidere sulla questione di legittimita' costituzionale Ritenuto in D i r i t t o I ricorrenti sono stati destinatari dei benefici contrattuali, di cui alla legge n. 312/1980. La suddetta legge aveva previsto un particolare inquadramento rapportato al criterio del c.d. maturato economico, ai sensi dell'art. 51, per effetto del quale ciascun dipendente in servizio alla data del 1° giugno 1977, ha ottenuto una collocazione in una posizione stipendiale non corrispondente nelle nuove tabelle alla anzianita' di servizio effettivamente maturata, ma all'ammontare della retribuzione gia' in godimento, con l'aggiunta di alcuni emolumenti previsti dall'art. 51. Rendendosi conto delle possibili disparita' di trattamento, il legislatore si e' preoccupato nel successivo art. 152 di limitare nel tempo l'applicazione del suddetto criterio, prevedendo espressamente il recupero della maggiore anzianita' di servizio nel livelli retributivi precedentemente maturati, a cominciare dal triennio 1979-1981 (primo comma) e una posizione di priorita' per il personale che avesse gia' maturato il diritto al trattamento di quiescenza (secondo comma). Tale impegno si e' concretizzato con il d.P.R. 2 giugno 1981 e con il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255 - come modificato dalla legge 24 luglio 1981, n. 391 («Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, recante copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado, compresa l'universita») - ma limitatamente al personale cessato dal servizio nel corso di vigenza contrattuale del triennio 1979-1981, con decorrenza dal 1° febbraio 1981 (cfr. art. 8, commi 1 e 2). Dalle risultanze del dibattito parlamentare sulla conversione in legge del decreto-legge n. 255 del 1981 emerge come l'art. 8, originariamente relativo al solo personale collocato a riposo con decorrenza successiva al 1° febbraio 1981, sia stato integrato dalla Commissione estendendone i benefici ai dipendenti cessati dal servizio nel corso del triennio 1979-1981. Si tratta, probabilmente, dell'emendamento piu' rilevante tra quelli introdotti, che e' stato approvato sulla base delle seguenti considerazioni: «Si e' riconosciuto che si tratta di un problema che riguarda tutti i dipendenti dello Stato e quindi nell'ambito di questa categoria non e' possibile operare discriminazioni» (Atti Camera, VIII legislatura, seduta del 30 giugno 1981, n. 30604). Rimaneva, comunque, la disparita' di trattamento nei confronti del personale cessato dal servizio nel corso di vigenza del triennio contrattuale 1977-1979. Di qui la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimita' costituzionale sollevata dal Tribunale amministrativo regionale Lazio, sezione terza, con ordinanza n. 506/1983. Nelle more del giudizio di costituzionalita' era emanata la legge 7 aprile 1985, n. 141 che, all'art. 7, prevede la riliquidazione del trattamento di quiescenza, comprensivo della valutazione dell'intera anzianita' di servizio, anche per il personale collocato a riposo nei periodo compreso tra il 1° giugno 1977 ed il 31 marzo 1979, fissando l'attribuzione dei benefici derivanti da tale riconoscimento nella misura del 50% a decorrere dal 1° gennaio 1986 ed interamente a decorrere dal 1° gennaio 1987. L'intervento legislativo posto in essere con la norma dell'art. 7 di cui alla legge n. 141/1985 non ha pero' limitato del tutto la sperequazione di trattamento operata nei confronti del personale cessato dal servizio - come i ricorrenti - tra il 1° giugno 1977 ed il 31 marzo 1979, con riferimento alla misura ed alla decorrenza economica ivi prevista: 50% dal 1° gennaio 1986, anziche' l'intero dal 1° febbraio 1981. Occorre richiamare la motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 504 del 5 maggio 1988, emessa sulla su mentovata questione di legittimita' costituzionale sollevata dal Tribunale amministrativo regionale Lazio, perche' sebbene riferita all'art. 8 del decreto-legge n. 255/1981 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 391/1981), risulta utile ai fini dell'esame della presente questione di legittimita' costituzionale. La Corte costituzionale, quanto alle differenziazioni rilevabili sul piano temporale, ribadisce il suo insegnamento costante secondo il quale «lo stesso fluire del tempo costituisce di per se' un elemento diversificatore» (cfr., ex multis, sentt. n. 65 del 1979, n. 138 del 1979, n. 122 del 1980 e n. 618 del 1987) e tuttavia, nel caso di specie, alla Corte appare irragionevole la decisione del legislatore di estendere retroattivamente il beneficio del riconoscimento integrale dell'anzianita' di servizio limitatamente al solo personale cessato dal servizio dal 1° aprile 1979, negando tale estensione a coloro i quali, nonostante il loro collocamento a riposo risalisse ad un'epoca anteriore al 1° aprile 1979, avevano tuttavia ottenuto l'inquadramento nelle qualifiche retributive funzionali, perche' al 1° giugno 1977 erano ancora in servizio. Pertanto, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8 del decreto-legge n. 255/1981, come modificato dalla legge n. 391/1981, «nella parte in cui non prevede l'estensione ai dipendenti della scuola collocati in quiescenza nel periodo tra il 1° giugno 1977 ed il 1° aprile 1979, dei benefici concessi ai dipendenti cessati dal servizio dopo quest'ultima data». Alla luce della suddetta sentenza della Corte costituzionale, e per le stesse considerazioni, ritiene questo giudice a quo che appare irragionevole la scelta legislativa trasfusa nell'art. 7 della legge n. 141/1985 di differenziare misura e decorrenza economica della attribuzione dei benefici ivi prevista, essendo gravemente discriminatoria nei confronti del personale della scuola cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° giugno 1977 ed il 1° aprile 1979. Ad avviso di questo giudice, infatti, risulta violato l'art. 3, comma 1 Cost., in quanto appare irragionevole differenziare ai fini pensionistici la posizione dei dipendenti della scuola cessati dal servizio nel periodo compreso tra il 1° giugno 1977 ed il 31 maggio 1979 e il personale collocato a riposo nel periodo compreso tra il 1° aprile 1979 ed il 31 gennaio 1981. La questione di legittimita' costituzionale, dunque, si appalesa come non manifestamente infondata ed e' altresi' rilevante nel presente giudizio, per il carattere pregiudiziale della medesima, ostando all'accoglimento del ricorso la vigenza della norma di cui all'art. 7, comma 2, della legge 17 aprile 1985, n. 141.