LA CORTE DEI CONTI

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso collettivo
iscritto al nn. 11590 - 11629 - 11650 - 11653 - 11659 - 11695 - 11833
-  11839  -  11851  - 11854 - 11914 - 11917 - 11920 - 11923 - 11926 -
11929  -  11932  -  11995  -  12016  -  12019 - 12022 - 12028 - 12031
proposti  dai sigg.: Masi Caterina, Pizzigallo Grazia, Micci Armando,
Lotta  Gallo  Elena,  Negro  Vittoria,  Pastore  Antonia,  Ciavarella
Domenico,  Gentile  Giuseppe  Antonio,  Fantuzzi  Tiziana,  Del Buono
Onorina,  Metta  Maria,  Gagliardi Isidoro, Nista Antonio, Buonfiglio
Vincenza, Metta Luigi, Grisorio Martire, De Michele Luigi, Lucianetti
Michele,  Lopez  Ignazio, Lucianetti Maria, La Pietra Adriano, Simone
Giuseppe,  Rubino  Elena - rappresentati e difesi dagli avv.ti Ernani
D'Agostino e Giorgio, giusta procura in calce ai ricorsi;
    Contro:  Provveditorato  agli  studi  di  Bari, Taranto e Foggia;
Direzione provinciale del Tesoro di Bari, Taranto e Foggia;
    Visti i ricorsi in epigrafe;
    Esaminati gli atti;
    Considerato in

                              F a t t o

    Con ricorso depositato in data 17 aprile 1989 i ricorrenti, tutti
ex  dipendenti  del  Ministero della pubblica istruzione, collocati a
riposo  tra  il  1°  giugno  1977  ed  il  31  maggio  1979, chiedono
l'accertamento  del  diritto  alla  riliquidazione del trattamento di
quiescenza sulla base delle intere anzianita' di servizio maturate, a
decorrere  dal  1°  febbraio  1981,  cosi'  come stabilito dal d.P.R.
n. 255  del  28  maggio  1981,  convertito  nella  legge  n. 391  del
24 luglio 1981.
    Si dolgono i ricorrenti del fatto che il legislatore abbia voluto
circoscrivere    il    beneficio    del    riconoscimento   integrale
dell'anzianita'  di servizio al personale cessato dal servizio tra il
1°  aprile  1979  ed  il  31  gennaio  1981  e  impugnano di sospetta
incostituzionalita'  la  norma di cui all'art. 7, comma 2 della legge
17 aprile 1985, n. 141, per quanto concerne le decorrenze economiche,
in relazione agli articoli 3, 36, 38 e 95 della Costituzione.
    All'odierna udienza in data 11 novembre 2002, nella assenza delle
parti,  il  giudice  si  e'  riservato di decidere sulla questione di
legittimita' costituzionale
    Ritenuto in

                            D i r i t t o

    I ricorrenti sono stati destinatari dei benefici contrattuali, di
cui alla legge n. 312/1980.
    La  suddetta  legge  aveva  previsto un particolare inquadramento
rapportato   al  criterio  del  c.d.  maturato  economico,  ai  sensi
dell'art.  51,  per  effetto del quale ciascun dipendente in servizio
alla  data  del  1°  giugno 1977, ha ottenuto una collocazione in una
posizione  stipendiale  non  corrispondente  nelle nuove tabelle alla
anzianita'  di  servizio  effettivamente  maturata,  ma all'ammontare
della  retribuzione  gia'  in  godimento,  con  l'aggiunta  di alcuni
emolumenti previsti dall'art. 51.
    Rendendosi  conto  delle  possibili disparita' di trattamento, il
legislatore si e' preoccupato nel successivo art. 152 di limitare nel
tempo  l'applicazione del suddetto criterio, prevedendo espressamente
il  recupero  della  maggiore  anzianita'  di  servizio  nel  livelli
retributivi  precedentemente  maturati,  a  cominciare  dal  triennio
1979-1981 (primo comma) e una posizione di priorita' per il personale
che  avesse  gia'  maturato  il  diritto al trattamento di quiescenza
(secondo comma).
    Tale  impegno  si  e' concretizzato con il d.P.R. 2 giugno 1981 e
con  il  decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255 - come modificato dalla
legge   24   luglio   1981,   n. 391   («Conversione  in  legge,  con
modificazioni  del  decreto-legge  28  maggio  1981,  n. 255, recante
copertura  finanziaria  dei  decreti  del Presidente della Repubblica
concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale
della  scuola  di  ogni  ordine e grado, compresa l'universita») - ma
limitatamente  al personale cessato dal servizio nel corso di vigenza
contrattuale  del  triennio 1979-1981, con decorrenza dal 1° febbraio
1981 (cfr. art. 8, commi 1 e 2).
    Dalle  risultanze del dibattito parlamentare sulla conversione in
legge  del  decreto-legge  n. 255  del  1981  emerge  come  l'art. 8,
originariamente  relativo  al  solo  personale collocato a riposo con
decorrenza  successiva al 1° febbraio 1981, sia stato integrato dalla
Commissione   estendendone  i  benefici  ai  dipendenti  cessati  dal
servizio nel corso del triennio 1979-1981.
    Si  tratta,  probabilmente,  dell'emendamento  piu' rilevante tra
quelli  introdotti,  che e' stato approvato sulla base delle seguenti
considerazioni:  «Si e' riconosciuto che si tratta di un problema che
riguarda  tutti  i  dipendenti  dello  Stato  e quindi nell'ambito di
questa  categoria  non  e'  possibile  operare discriminazioni» (Atti
Camera, VIII legislatura, seduta del 30 giugno 1981, n. 30604).
    Rimaneva,  comunque,  la  disparita' di trattamento nei confronti
del  personale cessato dal servizio nel corso di vigenza del triennio
contrattuale 1977-1979.
    Di  qui la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la
decisione  della  questione  di legittimita' costituzionale sollevata
dal  Tribunale  amministrativo  regionale  Lazio,  sezione terza, con
ordinanza n. 506/1983.
    Nelle more del giudizio di costituzionalita' era emanata la legge
7  aprile 1985, n. 141 che, all'art. 7, prevede la riliquidazione del
trattamento  di quiescenza, comprensivo della valutazione dell'intera
anzianita' di servizio, anche per il personale collocato a riposo nei
periodo  compreso tra il 1° giugno 1977 ed il 31 marzo 1979, fissando
l'attribuzione  dei  benefici  derivanti da tale riconoscimento nella
misura  del  50%  a  decorrere  dal  1° gennaio 1986 ed interamente a
decorrere dal 1° gennaio 1987.
    L'intervento legislativo posto in essere con la norma dell'art. 7
di  cui  alla  legge  n. 141/1985  non ha pero' limitato del tutto la
sperequazione  di  trattamento  operata  nei  confronti del personale
cessato  dal  servizio - come i ricorrenti - tra il 1° giugno 1977 ed
il  31  marzo  1979,  con  riferimento alla misura ed alla decorrenza
economica  ivi  prevista:  50% dal 1° gennaio 1986, anziche' l'intero
dal 1° febbraio 1981.
    Occorre  richiamare  la  motivazione  della  sentenza della Corte
costituzionale  n. 504  del  5 maggio 1988, emessa sulla su mentovata
questione  di  legittimita'  costituzionale  sollevata  dal Tribunale
amministrativo  regionale  Lazio, perche' sebbene riferita all'art. 8
del  decreto-legge  n. 255/1981 (convertito, con modificazioni, nella
legge  n. 391/1981),  risulta utile ai fini dell'esame della presente
questione di legittimita' costituzionale.
    La  Corte costituzionale, quanto alle differenziazioni rilevabili
sul  piano  temporale, ribadisce il suo insegnamento costante secondo
il  quale  «lo  stesso  fluire  del  tempo  costituisce di per se' un
elemento  diversificatore»  (cfr.,  ex multis, sentt. n. 65 del 1979,
n. 138  del  1979, n. 122 del 1980 e n. 618 del 1987) e tuttavia, nel
caso  di  specie,  alla  Corte  appare irragionevole la decisione del
legislatore   di   estendere   retroattivamente   il   beneficio  del
riconoscimento integrale dell'anzianita' di servizio limitatamente al
solo  personale cessato dal servizio dal 1° aprile 1979, negando tale
estensione a coloro i quali, nonostante il loro collocamento a riposo
risalisse  ad  un'epoca anteriore al 1° aprile 1979, avevano tuttavia
ottenuto  l'inquadramento  nelle  qualifiche  retributive funzionali,
perche' al 1° giugno 1977 erano ancora in servizio.
    Pertanto,  la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale   dell'art.  8  del  decreto-legge  n. 255/1981,  come
modificato  dalla  legge n. 391/1981, «nella parte in cui non prevede
l'estensione  ai  dipendenti della scuola collocati in quiescenza nel
periodo  tra  il  1°  giugno  1977 ed il 1° aprile 1979, dei benefici
concessi ai dipendenti cessati dal servizio dopo quest'ultima data».
    Alla  luce  della suddetta sentenza della Corte costituzionale, e
per le stesse considerazioni, ritiene questo giudice a quo che appare
irragionevole  la scelta legislativa trasfusa nell'art. 7 della legge
n. 141/1985  di  differenziare  misura  e  decorrenza economica della
attribuzione   dei   benefici   ivi   prevista,   essendo  gravemente
discriminatoria  nei confronti del personale della scuola cessato dal
servizio  nel  periodo compreso tra il 1° giugno 1977 ed il 1° aprile
1979.
    Ad  avviso  di questo giudice, infatti, risulta violato l'art. 3,
comma  1  Cost., in quanto appare irragionevole differenziare ai fini
pensionistici  la  posizione  dei dipendenti della scuola cessati dal
servizio  nel  periodo compreso tra il 1° giugno 1977 ed il 31 maggio
1979 e il personale collocato a riposo nel periodo compreso tra il 1°
aprile 1979 ed il 31 gennaio 1981.
    La  questione di legittimita' costituzionale, dunque, si appalesa
come  non  manifestamente  infondata  ed  e'  altresi'  rilevante nel
presente  giudizio,  per  il  carattere pregiudiziale della medesima,
ostando  all'accoglimento  del  ricorso la vigenza della norma di cui
all'art. 7, comma 2, della legge 17 aprile 1985, n. 141.