ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

sulla  istanza  di  sospensione  a  norma  dell'art. 35  della  legge
11 marzo  1953, n. 87, nel testo sostituito dall'art. 9 della legge 5
giugno 2003,  n. 131,  nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale
della    legge   della   Regione   Toscana 4 dicembre   2003,   n. 55
(Accertamento di conformita' delle opere edilizie eseguite in assenza
di  titoli  abilitativi,  in  totale  o  parziale  difformita'  o con
variazioni   essenziali,   nel  territorio  della  Regione  Toscana),
promosso  con  ricorso  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri,
notificato  il  6 febbraio  2004,  depositato  in  cancelleria  il 16
successivo ed iscritto al n. 20 del registro ricorsi 2004.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 24 marzo 2004 il giudice
relatore Ugo De Siervo;
    Uditi  l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del
Consiglio  dei  ministri  e l'avvocato Fabio Lorenzoni per la Regione
Toscana.
    Ritenuto   che   con   ricorso  notificato  il  6 febbraio  2004,
depositato  il  16 febbraio  2004  e  iscritto  al n. 20 del registro
ricorsi   del   2004,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, ha
sollevato  questione di legittimita' costituzionale della legge della
Regione  Toscana 4 dicembre  2003, n. 55 (Accertamento di conformita'
delle  opere  edilizie  eseguite in assenza di titoli abilitativi, in
totale  o  parziale  difformita'  o  con  variazioni  essenziali, nel
territorio della Regione Toscana);
        che  l'Avvocatura  dello  Stato  lamenta  la violazione degli
artt. 3, 51, 81, 117, secondo e terzo comma, 119, 127, secondo comma,
e 134 della Costituzione;
        che  il  ricorrente  ha  chiesto  che,  ai sensi dell'art. 9,
comma 4,   della   legge  5  giugno 2003,  n. 131  (Disposizioni  per
l'adeguamento    dell'ordinamento   della   Repubblica   alla   legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), sia sospesa la legge regionale
n. 55  del 2003, ritenendo che ricorrano i presupposti per l'adozione
del provvedimento cautelare richiesto;
        che  nel  giudizio  si  e'  costituita la Regione Toscana, la
quale  sostiene  che  non  ricorrano le condizioni per la sospensione
della norma impugnata;
        che,  in prossimita' della camera di consiglio fissata per il
giorno 24 marzo  2004 per trattare l'istanza cautelare, la Regione ha
depositato  una  memoria nella quale espone le proprie argomentazioni
in  ordine  alla  insussistenza  dei  presupposti  per l'adozione del
provvedimento;
        che,  successivamente,  il  ricorrente ha depositato atto nel
quale,   in   considerazione,   in   particolare,  della  prossimita'
dell'udienza  stabilita  per la trattazione nel merito dei ricorsi in
materia  di  «condono  edilizio»,  fissata per la data dell'11 maggio
2004,  rinuncia  alla  immediata  decisione  sulla  istanza cautelare
presentata avverso la legge regionale della Toscana.
    Considerato  che  deve  prendersi atto della rinuncia presentata,
per   il   ricorrente,  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  alla
immediata pronuncia sull'istanza cautelare dalla stessa formulata nei
confronti  della  legge  della Regione Toscana 4 dicembre 2003, n. 55
(Accertamento di conformita' delle opere edilizie eseguite in assenza
di  titoli  abilitativi,  in  totale  o  parziale  difformita'  o con
variazioni essenziali, nel territorio della Regione Toscana);
        che  sussistono le condizioni per il rinvio della trattazione
dell'istanza cautelare indicata all'udienza stabilita per l'esame del
merito del ricorso.