ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

sulla  istanza  di  sospensione  a  norma  dell'art. 35  della  legge
11 marzo  1953, n. 87, nel testo sostituito dall'art. 9 della legge 5
giugno 2003,  n. 131,  nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale
della  legge  della  Regione  Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2003,
n. 22   (Divieto  di  sanatoria  eccezionale  delle  opere  abusive),
promosso  con  ricorso  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri,
notificato il 20 febbraio 2004, depositato in cancelleria il 1° marzo
successivo ed iscritto al n. 24 del registro ricorsi 2004;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 24 marzo 2004 il giudice
relatore Ugo De Siervo;
    Uditi  l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del
Consiglio  dei  ministri  e  l'avvocato  Salvatore  Di  Mattia per la
Regione Friuli-Venezia Giulia;
    Ritenuto   che   con  ricorso  notificato  il  20 febbraio  2004,
depositato  il 1° marzo 2004 e iscritto al n. 24 del registro ricorsi
del  2004,  il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale dello Stato, ha sollevato questione
di    legittimita'   costituzionale   della   legge   della   Regione
Friuli-Venezia  Giulia  11 dicembre 2003, n. 22 (Divieto di sanatoria
eccezionale delle opere abusive);
        che  l'Avvocatura  generale  dello  Stato  censura  l'art. 1,
commi 1 e 2, della legge sopra citata, lamentando la violazione degli
artt. 3,  5, 81, 117, secondo e terzo comma, 119 e 127, secondo comma
della  Costituzione, nonche' dell'art. 4 dello statuto speciale della
Regione Friuli-Venezia Giulia;
        che  il  ricorrente  ha  chiesto  che,  ai sensi dell'art. 9,
comma 4,   della   legge  5  giugno 2003,  n. 131  (Disposizioni  per
l'adeguamento    dell'ordinamento   della   Repubblica   alla   legge
costituzionale  18 ottobre  2001,  n. 3),  sia sospeso l'art. 1 della
legge regionale n. 22 del 2003, ritenendo che ricorrano i presupposti
per l'adozione del provvedimento cautelare richiesto;
        che  nel  giudizio  si e' costituita la Regione Fiuli-Venezia
Giulia,  la  quale  sostiene  che  non ricorrano le condizioni per la
sospensione della norma impugnata;
        che,  in prossimita' della camera di consiglio fissata per il
giorno 24 marzo  2004  per  trattare  l'istanza cautelare dell'art. 1
della  legge  regionale  n. 22 del 2003, la Regione ha depositato una
memoria  nella  quale espone le proprie argomentazioni in ordine alla
insussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento;
        che,  successivamente,  il  ricorrente ha depositato atto nel
quale,   in   considerazione,   in   particolare,  della  prossimita'
dell'udienza  stabilita  per la trattazione nel merito dei ricorsi in
materia  di  «condono  edilizio»,  fissata per la data dell'11 maggio
2004,  rinuncia  alla  immediata  decisione  sulla  istanza cautelare
presentata avverso la legge regionale del Friuli-Venezia Giulia;
    Considerato  che  deve  prendersi atto della rinuncia presentata,
per   il   ricorrente,  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  alla
immediata pronuncia sull'istanza cautelare dalla stessa formulata nei
confronti dell'art. 1 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia
11 dicembre 2003, n. 22 (Divieto di sanatoria eccezionale delle opere
abusive);
        che  sussistono le condizioni per il rinvio della trattazione
dell'istanza cautelare indicata all'udienza stabilita per l'esame del
merito del ricorso.