ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

sulla  istanza  di  sospensione  a  norma  dell'art. 35  della  legge
11 marzo  1953, n. 87, nel testo sostituito dall'art. 9 della legge 5
giugno 2003,  n. 131,  nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale
dell'art. 4,  comma 6,  della  legge della Regione Marche 23 dicembre
2003,  n. 29  (Norme concernenti la vigilanza sull'attivita' edilizia
nel  territorio  regionale),  promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei ministri, notificato il 25 febbraio 2004, depositato in
cancelleria  il  2 marzo successivo ed iscritto al n. 27 del registro
ricorsi 2004.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Marche;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 24 marzo 2004 il giudice
relatore Ugo De Siervo;
    Uditi  l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del
Consiglio  dei  ministri  e  l'avvocato Stefano Grassi per la Regione
Marche;
    Ritenuto   che   con  ricorso  notificato  il  25 febbraio  2004,
depositato  il  2 marzo 2004 e iscritto al n. 27 del registro ricorsi
del  2004,  il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale dello Stato, ha sollevato questione
di  legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione
Marche  23 dicembre  2003,  n. 29  (Norme  concernenti  la  vigilanza
sull'attivita' edilizia nel territorio regionale);
        che  l'Avvocatura  dello  Stato  lamenta  la violazione degli
artt. 3,  5,  51,  81,  117, secondo e terzo comma, 119, 127, secondo
comma, e 134 della Costituzione;
        che  il  ricorrente  ha  chiesto  che,  ai sensi dell'art. 9,
comma 4,   della   legge  5  giugno 2003,  n. 131  (Disposizioni  per
l'adeguamento    dell'ordinamento   della   Repubblica   alla   legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), sia sospeso l'art. 4, comma 6,
della  legge  regionale  n. 29  del  2003,  ritenendo che ricorrano i
presupposti per l'adozione del provvedimento cautelare richiesto;
        che nel giudizio si e' costituita la Regione Marche, la quale
sostiene  che  non  ricorrano  le condizioni per la sospensione della
norma impugnata;
        che,  in prossimita' della camera di consiglio fissata per il
giorno 24 marzo  2004  per  trattare  l'istanza cautelare dell'art. 4
della  legge  regionale  n. 29 del 2003, la Regione ha depositato una
memoria  nella  quale espone le proprie argomentazioni in ordine alla
insussistenza dei presupposti per la adozione del provvedimento;
        che,  successivamente,  il  ricorrente ha depositato atto nel
quale,   in   considerazione,   in   particolare,  della  prossimita'
dell'udienza  stabilita  per la trattazione nel merito dei ricorsi in
materia  di  «condono  edilizio»,  fissata per la data dell'11 maggio
2004,  rinuncia  alla  immediata  decisione  sulla  istanza cautelare
presentata  avverso  l'art. 4,  comma 6,  della  legge  della Regione
Marche.
    Considerato  che  deve  prendersi atto della rinuncia presentata,
per   il   ricorrente,  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  alla
immediata pronuncia sull'istanza cautelare dalla stessa formulata nei
confronti  dell'art. 4,  comma 6,  della  legge  della Regione Marche
23 dicembre    2003,    n. 29   (Norme   concernenti   la   vigilanza
sull'attivita' edilizia nel territorio regionale);
        che  sussistono le condizioni per il rinvio della trattazione
dell'istanza cautelare indicata all'udienza stabilita per l'esame del
merito del ricorso.