IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza. Dragan Ion, nato a Bumbesti ..... (Romania) il 13 febbraio 1970 e' stato tratto in arresto in flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, in relazione all'art. 5-quinquies d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002, in data 28 ottobre 2003 e presentato all'udienza del 29 ottobre 2003 per il giudizio di convalida, venendogli contestato di essersi trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal Questore di Milano in data 17 aprile 2003. In sede di udienza di convalida il p.m. chiedeva la convalida dell'arresto, mentre il difensore eccepiva l'illegittimita' costituzionale della norma per violazione degli artt. 13 e 3 della Costituzione, opponendosi alla convalida. Invero non si puo' non rilevare come appaia ravvisabile un contrasto tra l'art. 14, comma 5-quinquies, e gli artt. 13 e 3 della Costituzione. Preliminarmente, giova evidenziare, sul punto che gia' in passato il giudice delle leggi ha senz'altro ritenuto ammissibile in diritto il sindacato sulle scelte del legislatore in materia di selezione dei casi legittimanti l'arresto obbligatorio in flagranza (cfr. ord. Corte cost. n. 92/260). Nel merito: il contrasto con l'art. 13 appare sorgere, laddove tale norma statuisce che «la liberta' personale e' inviolabile», prevedendo che solo «in casi di necessita' e urgenza ... l'autorita' di pubblica sicurezza puo' adottare provvedimenti provvisori ...» di carattere restrittivo della liberta' personale da sottoporsi al giudizio di convalida. Si osserva, infatti, come la norma in esame introduca nell'ordinamento un'ipotesi di arresto in flagranza per un reato contravvenzionale che appare del tutto eccezionale rispetto alla disciplina ordinaria della materia (cfr. le ipotesi di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p.), estendendo in tal modo la possibilita' di intervento coercitivo «d'urgenza» ad una situazione di fatto dallo stesso legislatore reputata del tutto difforme e meno grave rispetto a tutte le altre ipotesi gia' previste dalla legge; Si evidenzia, inoltre, sotto altro profilo, che alla fattispecie di reato in parola non risulta applicabile alcuna misura cautelare, ed invero se il comma terzo dell'art. 13 Cost. viene a configurare il potere di iniziativa dell'autorita' di pubblica sicurezza in materia come una forma eccezionale di anticipazione dell'intervento del giudice, nella fattispecie in questione sembra, invece, configurarsi un'ipotesi di attribuzione diretta alle autorita' di polizia di un autonomo potere di coercizione (consistente nella concreta possibilita' di imporre una limitazione della liberta' personale per un periodo che arriva sino alle 48 ore), che se e' vero che e' soggetto al controllo successivo dell'autorita' giudiziaria, tuttavia non trova alcuna corrispondenza funzionale in un potere riconosciuto dalla legge in capo al giudice (unico soggetto cui e' invece riconosciuto dalla Carta costituzionale il potere di incidere sulla liberta' delle persone). In relazione poi alla specifica situazione di «obbligatorieta» dell'arresto, va segnalata l'evidente disparita' di trattamento che viene a configurarsi tra l'ipotesi in esame rispetto a quella di cui all'art. 13, comma 13-ter, della medesima legge, in cui si prevede una ipotesi di arresto meramente facoltativo (e come tale assoggettata ad una piu' complessa valutazione, ai sensi dell'art. 381, comma 4, c.p.p. gia' da parte delle autorita' di polizia procedenti) sia all'ipotesi di cui all'art. 13, comma 13, sostanzialmente analoga a quella qui in esame, sia addirittura all'ipotesi di cui all'art. 13, comma 13-bis, sanzionata come delitto, con una pena da uno a quattro anni di reclusione e per la quale parrebbe quindi anche prevista la possibilita' di applicazione di misure cautelari: pertanto anche per questo aspetto la norma in esame non appare rispettosa dei limiti della stretta «necessita» previsti dall'art. 13, comma terzo, Cost. Alla luce delle argomentazioni teste' esposte ritiene questo giudice che sussistano seri dubbi di legittimita' costituzionale della norma in esame e che da cio' consegua la necessita' di sospensione del procedimento in oggetto per sottoporre la questione al giudice delle leggi. La necessita' di sospensione del procedimento impone comunque l'immediata remissione in liberta' dell'indagato in assenza di adeguato titolo detentivo.