IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Visti gli atti del prodimento a carico di D'Aniello Annamaria + altri, imputati dei reati di cui agli artt. 323 c.p. e 20, legge n. 47/1985 e successive modifiche, di cui alla richiesta di rinvio a giudizio; Rilevato che all'udienza preliminare del 22 dicembre 2003 il p.m. ha avanzato richiesta di rinvio a giudizio, sollecitando contemporaneamente il giudice a dichiarare rilevante e non manifestamente infondata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, secondo comma, legge regionale 10 ottobre 2001, n. 19; Rilevato che ha evidenziato il contrasto con l'art. 117 Cost., per violazione dei principi fondamentali nella materia, sottoposta a legislazione concorrente Stato- Regione, ed ha altresi' evidenziato l'ingiustificata disparita' di trattamento tra cittadini di diverse regioni; Rilevato che l'art. 6, legge citata, prevede al secondo comma che «la realizzazione di parcheggi in aree libere, anche non di pertinenza del lotto dove insistono gli edifici, ovvero nel sottosuolo di fabbricati o al pianterreno di essi, e' soggetta ad autorizzazione gratuita, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti»; Rilevato che i capi di imputazione, e gli atti, fanno, appunto, riferimento al rilascio di una pluralita' di autorizzazioni edilizie gratuite, per la realizzazione di posti auto, apparentemente ai sensi della legge n. 122/1989, ma in realta' in violazione dell'art. 9, legge n. 122/1989 (che invece subordina la semplice DIA (gia autorizzazione edilizia) alla preesistenza di altre condizioni (quali, in particolare, l'essere il costruttore proprietario dell'immobile del quale il parcheggio deve essere pertinenza, e, appunto, la pertinenzialita' del parcheggio rispetto all'immobile), non sussistenti nei casi di specie, ipotizzandosi, di conseguenza, i reati per cui e' richiesta di rinvio a giudizio; Rilevato che l'art. 6, legge regionale, sottrae al regime concessorio (ora permesso di costruire) interventi che, in base alle leggi statali vigenti vi sarebbero sottoposti: infatti, appare pacifico, quanto meno in base ai principi generali ricavabili dalla legge n. 47/1985, (ma ricavabili dall'intero sistema normativo edilizio, e ribaditi anche dall'attuale t.u. 380/2001) che ogni opera nuova che comporti un volume edilizio con specifica rilevanza e suscettibile di autonoma utilizzazione necessiti di concessione edilizia (ora permesso di costruire): infatti l'art. 7, legge n. 47/1985, nel definire le opere eseguite in totale difformita' dalla concessione edilizia, precisa che sono tali quelle che comportano l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto, e tali, appunto, da costituire un organismo edilizio o sua parte con specifica rilevanza ed autonomamente realizzabile, cosi' implicitamente richiedendo per tali interventi (quali sono anche i parcheggi) la concessione edilizia, ed il d.P.R. n. 380/2001 continua a richiedere per tali tipologie di interventi il permesso di costruire (sicche', anche in base a tale nuova normativa, le realizzazioni di parcheggi, continua a costituire reato, se effettuata in assenza dei presupposti di legge); la legge Tognoli stessa, n. 122/1989, sopra citata, a sua volta, si pone come normativa statale «in deroga» a quella ordinaria, in casi in essa tassativamente indicati, e non ricorrenti nel caso di specie, ne' estensibili, tramite legge regionale; Rilevato che, vertendosi in materia di successione di leggi penali nel tempo, ove si ritenga esente da censure di legittimita' costituzionale l'art 6, legge regionale 19/2001, non potrebbe essere accolta la richiesta di rinvio a giudizio, in quanto l'ufficio tecnico, attraverso l'imputata D'Aniello Annamaria, avrebbe posto in essere una condotta che, pur essendo illecita penalmente al momento della sua commissione, non lo era piu', in base ad una legge extrapenale intervenuta successivamente; analogamente, tutti coloro che hanno realizzato parcheggi in assenza di concessione edilizia, pur essendo la stessa richiesta al momento dell'esecuzione delle opere, in difetto dei presupposti di cui alla legge Tognoli, non dovrebbero piu' rispondere della fattispecie di cui all'art. 20, legge n. 47/1985: infatti piu' pronunce della Corte di cassazione sembrano ribadire che la successione delle leggi nel tempo riguardi anche le norme extrapenali, sicche', quando per effetto di una modifica normativa attraverso una norma extrapenale, la norma penale «in bianco», venga riempita di un nuovo contenuto, occorrera' verificare se si sia ancora in presenza di fatto penalmente rilevante, o meno il caso in esame appare proprio come esempio di norma penale in bianco, in quanto l'art. 20, legge n. 47/1985, e cosi' anche l'art 44, d.P.R. n. 380/2001, nel sanzionare le condotte di costruzione in assenza di concessione edilizia, ora permesso di costruire, non definiscono le suddette condotte, rinviando implicitamente alle norme che stabiliscono, appunto, quando le costruzioni sono subordinate ad un provvedimento amministrativo di tipo concessorio; Rilevato che per effetto della citata legge regionale della Regione Campania si avrebbe ingiustificata disparita' di trattamento tra cio' che costituisce reato nella Regione Campania e cio' che costituisce reato in tutte le altre Regioni, che non hanno adottato analoghe disposizioni, sicche' l'attribuzione alle Regioni del potere di influire indirettamente sulle fattispecie incriminatici stabilite da leggi dello Stato, implica l'aberrante conseguenza, violatrice del principio di uguaglianza tra i cittadini, di cui all'art. 3 della Costituzione, sostanzialmente inteso, che la rilevanza penale di una determinata condotta venga a dipendere dal luogo in cui il reato e' stato commesso, in ragione delle differenti discipline urbanistiche che possono essere assunte dagli organi legislativi regionali; Rilevato che la legge regionale in questione appare, quanto meno, in contrasto con i principi fondamentali nella materia, riservati alla potesta' legislativa dello Stato: infatti l'art. 117 della Costituzione, come modificato dalla legge cost. n. 3/2001, sembra ricomprendere nella materia della «legislazione concorrente» Stato-Regione - ove le Regioni sono sempre tenute al rispetto dei principi fondamentali, la cui determinazione e' tuttora riservata alla legislazione statale - quella urbanistico-edilizia, pur non indicata in tal modo, giacche' si inserisce in tale materia il «governo del territorio», nel quale dovrebbe rientrare il settore interessato; (o, addirittura, potrebbe ipotizzarsi una palese violazione della riserva di legge esclusiva in capo allo Stato, ove si consideri che lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, e che la tutela del territorio, salvo piu' restrittive interpretazioni, rientra in quella dell'ambiente inteso in senso ampio); che, comunque, la stessa legge statale 380/2001, pur non applicabile al caso in esame in quanto non piu' favorevole all'imputato, ribadisce la potesta' normativa concorrente di Stato e Regioni in materia urbanistica, nell'ambito dei principi fondamentali dettati dalla normativa statale (quella del t.u.), cosi' ricollegandosi alla precedente tradizione interpretativa dei limiti della potesta' regionale nella materia. Infine, va considerato che se, a norma dello stesso art. 117 Cost., lo Stato ha potesta' normativa esclusiva in materia penale, non e' possibile, proprio perche' vi sarebbe contrasto con tale norma e con il gia' citato art. 3 Cost, che attraverso la modifica della norma extrapenale, da parte della Regione, si incida sulla norma penale stessa, riempiendo di contenuti diversi nelle diverse Regioni la fattispecie incriminatrice penale. I principi fondamentali che si ricavano nella materia in esame sono quelli gia' evidenziati, emergenti dalle leggi gia' in vigore in materia urbanistica, al momento dell'introduzione dell'art. 6, legge regionale n. 19/2001, e ribaditi anche dalla legge attualmente in vigore quale testo unico, secondo cui per realizzare una nuova opera suscettibile di autonomo uso, e' necessaria la concessione edilizia: con tale principio, l'art. 6 reg. cit., palesemente contrasta; ne' si puo' ritenere che contrario principio emerga dalla legge Tognoli, che e' stata varata proprio per andare incontro a concrete esigenze dei proprietari degli immobili, e non per consentire speculazioni edilizie, invece possibili in base ad una legge regionale che facultizza chiunque a realizzare mediante semplice «autorizzazione», e, comunque, in assenza di provvedimento concessorio, dei parcheggi: la legge Tognoli, nel prevedere una «deroga», al contrario, ribadisce un principio, quello, appunto, violato dall'art. 6, legge regionale cit. Sussistono, quindi, dubbi di incostituzionalita' della legge regionale sufficientemente fondati da suggerire l'opportunita' di rimettere la questione di legittimita' al vaglio della Corte costituzionale, non sembrando possibile interpretare la legge in modo tale da evitare le conseguenze abnormi evidenziate; Rilevato che, nel procedimento in oggetto la questione appare rilevante, risultando la realizzazione di parcheggi in aree non di pertinenza del lotto ove insistono gli edifici, da parte di costruttori non proprietari degli edifici, in contrasto con l'art. 9, legge n. 122/1989, ma non con l'art. 6, legge regionale;