IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

    Visti  gli  atti del prodimento a carico di D'Aniello Annamaria +
altri,  imputati  dei  reati  di  cui agli artt. 323 c.p. e 20, legge
n. 47/1985  e successive modifiche, di cui alla richiesta di rinvio a
giudizio;
    Rilevato che all'udienza preliminare del 22 dicembre 2003 il p.m.
ha   avanzato   richiesta   di   rinvio   a   giudizio,  sollecitando
contemporaneamente   il   giudice   a   dichiarare  rilevante  e  non
manifestamente  infondata  questione  di  legittimita' costituzionale
dell'art. 6, secondo comma, legge regionale 10 ottobre 2001, n. 19;
    Rilevato  che  ha  evidenziato il contrasto con l'art. 117 Cost.,
per  violazione dei principi fondamentali nella materia, sottoposta a
legislazione  concorrente  Stato- Regione, ed ha altresi' evidenziato
l'ingiustificata  disparita'  di trattamento tra cittadini di diverse
regioni;
    Rilevato che l'art. 6, legge citata, prevede al secondo comma che
«la   realizzazione  di  parcheggi  in  aree  libere,  anche  non  di
pertinenza   del   lotto  dove  insistono  gli  edifici,  ovvero  nel
sottosuolo  di  fabbricati  o  al pianterreno di essi, e' soggetta ad
autorizzazione  gratuita,  anche in deroga agli strumenti urbanistici
vigenti»;
    Rilevato  che  i capi di imputazione, e gli atti, fanno, appunto,
riferimento  al rilascio di una pluralita' di autorizzazioni edilizie
gratuite, per la realizzazione di posti auto, apparentemente ai sensi
della  legge  n. 122/1989,  ma  in realta' in violazione dell'art. 9,
legge   n. 122/1989  (che  invece  subordina  la  semplice  DIA  (gia
autorizzazione   edilizia)  alla  preesistenza  di  altre  condizioni
(quali,   in   particolare,   l'essere  il  costruttore  proprietario
dell'immobile  del  quale  il  parcheggio  deve essere pertinenza, e,
appunto,  la  pertinenzialita' del parcheggio rispetto all'immobile),
non  sussistenti nei casi di specie, ipotizzandosi, di conseguenza, i
reati per cui e' richiesta di rinvio a giudizio;
    Rilevato  che  l'art.  6,  legge  regionale,  sottrae  al  regime
concessorio  (ora permesso di costruire) interventi che, in base alle
leggi  statali  vigenti  vi  sarebbero  sottoposti:  infatti,  appare
pacifico,  quanto  meno in base ai principi generali ricavabili dalla
legge   n. 47/1985,  (ma  ricavabili  dall'intero  sistema  normativo
edilizio, e ribaditi anche dall'attuale t.u. 380/2001) che ogni opera
nuova  che  comporti  un  volume  edilizio  con specifica rilevanza e
suscettibile  di  autonoma  utilizzazione  necessiti  di  concessione
edilizia  (ora  permesso  di  costruire):  infatti  l'art.  7,  legge
n. 47/1985,  nel  definire  le  opere  eseguite in totale difformita'
dalla   concessione  edilizia,  precisa  che  sono  tali  quelle  che
comportano l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel
progetto,  e tali, appunto, da costituire un organismo edilizio o sua
parte  con  specifica  rilevanza ed autonomamente realizzabile, cosi'
implicitamente  richiedendo  per  tali interventi (quali sono anche i
parcheggi) la concessione edilizia, ed il d.P.R. n. 380/2001 continua
a  richiedere  per  tali  tipologie  di  interventi  il  permesso  di
costruire  (sicche',  anche  in  base  a  tale  nuova  normativa,  le
realizzazioni   di   parcheggi,   continua  a  costituire  reato,  se
effettuata  in  assenza  dei  presupposti di legge); la legge Tognoli
stessa,  n. 122/1989,  sopra  citata,  a  sua  volta,  si  pone  come
normativa  statale  «in  deroga»  a quella ordinaria, in casi in essa
tassativamente  indicati,  e  non  ricorrenti nel caso di specie, ne'
estensibili, tramite legge regionale;
    Rilevato  che,  vertendosi  in  materia  di  successione di leggi
penali  nel  tempo,  ove si ritenga esente da censure di legittimita'
costituzionale  l'art 6, legge regionale 19/2001, non potrebbe essere
accolta  la  richiesta  di  rinvio  a  giudizio,  in quanto l'ufficio
tecnico,  attraverso l'imputata D'Aniello Annamaria, avrebbe posto in
essere  una  condotta che, pur essendo illecita penalmente al momento
della  sua  commissione,  non  lo  era  piu',  in  base  ad una legge
extrapenale  intervenuta  successivamente; analogamente, tutti coloro
che  hanno  realizzato  parcheggi in assenza di concessione edilizia,
pur  essendo  la  stessa  richiesta  al momento dell'esecuzione delle
opere,  in  difetto  dei  presupposti  di cui alla legge Tognoli, non
dovrebbero  piu'  rispondere  della  fattispecie  di cui all'art. 20,
legge  n. 47/1985:  infatti  piu'  pronunce della Corte di cassazione
sembrano  ribadire  che la successione delle leggi nel tempo riguardi
anche  le  norme  extrapenali,  sicche',  quando  per  effetto di una
modifica  normativa attraverso una norma extrapenale, la norma penale
«in  bianco»,  venga  riempita  di  un  nuovo  contenuto,  occorrera'
verificare   se  si  sia  ancora  in  presenza  di  fatto  penalmente
rilevante,  o  meno  il  caso in esame appare proprio come esempio di
norma  penale  in  bianco,  in  quanto l'art. 20, legge n. 47/1985, e
cosi'  anche l'art 44, d.P.R. n. 380/2001, nel sanzionare le condotte
di  costruzione  in  assenza di concessione edilizia, ora permesso di
costruire,   non   definiscono   le   suddette   condotte,  rinviando
implicitamente  alle  norme  che  stabiliscono,  appunto,  quando  le
costruzioni  sono  subordinate  ad un provvedimento amministrativo di
tipo concessorio;
    Rilevato  che  per  effetto  della  citata  legge regionale della
Regione  Campania si avrebbe ingiustificata disparita' di trattamento
tra  cio'  che  costituisce  reato  nella Regione Campania e cio' che
costituisce  reato  in tutte le altre Regioni, che non hanno adottato
analoghe disposizioni, sicche' l'attribuzione alle Regioni del potere
di  influire indirettamente sulle fattispecie incriminatici stabilite
da leggi dello Stato, implica l'aberrante conseguenza, violatrice del
principio  di  uguaglianza  tra  i cittadini, di cui all'art. 3 della
Costituzione,  sostanzialmente inteso, che la rilevanza penale di una
determinata  condotta  venga a dipendere dal luogo in cui il reato e'
stato  commesso,  in ragione delle differenti discipline urbanistiche
che possono essere assunte dagli organi legislativi regionali;
    Rilevato che la legge regionale in questione appare, quanto meno,
in  contrasto  con  i  principi fondamentali nella materia, riservati
alla  potesta'  legislativa  dello  Stato:  infatti  l'art. 117 della
Costituzione,  come  modificato  dalla  legge cost. n. 3/2001, sembra
ricomprendere   nella   materia   della   «legislazione  concorrente»
Stato-Regione  -  ove  le  Regioni sono sempre tenute al rispetto dei
principi  fondamentali,  la  cui  determinazione e' tuttora riservata
alla  legislazione  statale  -  quella  urbanistico-edilizia, pur non
indicata  in  tal  modo,  giacche'  si  inserisce  in tale materia il
«governo  del  territorio»,  nel  quale dovrebbe rientrare il settore
interessato;   (o,   addirittura,  potrebbe  ipotizzarsi  una  palese
violazione  della  riserva di legge esclusiva in capo allo Stato, ove
si  consideri  che  lo  Stato ha legislazione esclusiva in materia di
tutela  dell'ambiente,  e  che  la  tutela del territorio, salvo piu'
restrittive  interpretazioni,  rientra in quella dell'ambiente inteso
in senso ampio);
        che,  comunque,  la  stessa  legge  statale 380/2001, pur non
applicabile   al   caso  in  esame  in  quanto  non  piu'  favorevole
all'imputato,  ribadisce la potesta' normativa concorrente di Stato e
Regioni in materia urbanistica, nell'ambito dei principi fondamentali
dettati   dalla   normativa   statale   (quella   del   t.u.),  cosi'
ricollegandosi  alla  precedente tradizione interpretativa dei limiti
della potesta' regionale nella materia.
    Infine,  va  considerato  che  se,  a norma dello stesso art. 117
Cost.,  lo  Stato  ha potesta' normativa esclusiva in materia penale,
non e' possibile, proprio perche' vi sarebbe contrasto con tale norma
e  con  il  gia' citato art. 3 Cost, che attraverso la modifica della
norma  extrapenale,  da  parte  della  Regione, si incida sulla norma
penale  stessa, riempiendo di contenuti diversi nelle diverse Regioni
la fattispecie incriminatrice penale.
    I  principi  fondamentali  che si ricavano nella materia in esame
sono quelli gia' evidenziati, emergenti dalle leggi gia' in vigore in
materia  urbanistica, al momento dell'introduzione dell'art. 6, legge
regionale  n. 19/2001,  e  ribaditi  anche dalla legge attualmente in
vigore  quale testo unico, secondo cui per realizzare una nuova opera
suscettibile  di autonomo uso, e' necessaria la concessione edilizia:
con tale principio, l'art. 6 reg. cit., palesemente contrasta; ne' si
puo' ritenere che contrario principio emerga dalla legge Tognoli, che
e'  stata  varata proprio per andare incontro a concrete esigenze dei
proprietari   degli  immobili,  e  non  per  consentire  speculazioni
edilizie,  invece  possibili  in  base  ad  una  legge  regionale che
facultizza  chiunque a realizzare mediante semplice «autorizzazione»,
e,  comunque, in assenza di provvedimento concessorio, dei parcheggi:
la legge Tognoli, nel prevedere una «deroga», al contrario, ribadisce
un  principio,  quello, appunto, violato dall'art. 6, legge regionale
cit.
    Sussistono,  quindi,  dubbi  di  incostituzionalita'  della legge
regionale  sufficientemente  fondati  da  suggerire l'opportunita' di
rimettere   la  questione  di  legittimita'  al  vaglio  della  Corte
costituzionale, non sembrando possibile interpretare la legge in modo
tale da evitare le conseguenze abnormi evidenziate;
    Rilevato  che,  nel  procedimento  in oggetto la questione appare
rilevante,  risultando  la  realizzazione di parcheggi in aree non di
pertinenza   del  lotto  ove  insistono  gli  edifici,  da  parte  di
costruttori non proprietari degli edifici, in contrasto con l'art. 9,
legge n. 122/1989, ma non con l'art. 6, legge regionale;