IL TRIBUNALE

    A   scioglimento   della   riserva   formulata   all'udienza  del
17 febbraio 2004 ha emesso su istanza della parte attrice la seguente
ordinanza  nel  procedimento  promosso con ricorso depositato in data
21 novembre  2001  e  iscritto  al n. 815/01 di RG da societa' Saipem
S.p.a.  rappresentata  e  difesa dagli avv. Mattia Persiani ed Enrico
Guglielmucci  contro  l'I.n.p.s.,  convenuto,  rappresentato e difeso
dagli  avv.  Marilina Rando e Aldo Formicola e contro Esatri S.p.a. -
Concessione del Servizio nazionale di riscossione per la Provincia di
Milano,  contumace  ed  avente  ad  oggetto  opposizione  a  cartella
esattoriale  numero 068 2001 05505511 18 000 notificata alla societa'
Saipem S.p.a. in data 13 ottobre 2001.

                              In fatto

    Con ricorso depositato in cancelleria in data 21 novembre 2001 la
societa'   Saipem  S.p.a.  premesso  di  aver  ricevuto  cartella  di
pagamento  relativa a note di rettifica da d.m. 10 per il periodo dal
luglio  1996  al  marzo  1998,  per  l'importo  complessivo  di  lire
4.757.089 contestava la pretesa dell'I.n.p.s. assumendo di essere una
impresa  armatoriale  e  di poter godere pertanto del beneficio della
fiscalizzazione  degli oneri sociali di cui al decreto-legge 24 marzo
1982,  n. 91,  convertito  con  modifiche,  da  legge 21 maggio 1982,
n. 267  che  per  contro  veniva escluso dall'I.n.p.s. con decorrenza
1° gennaio   1996   in   quanto  l'istituto  riteneva  di  non  poter
classificare  ai fini previdenziali i pontoni o piattaforme di cui la
societa'   era   armatore  quali  navi  ai  sensi  dell'art. 5  legge
n. 413/1984.
    In  particolare la societa' evidenziava che in altre controversie
il  giudice  di  primo  grado ed anche la Corte di appello di Trieste
avevano  negato  il  diritto  alla  fiscalizzazione  assumendo la non
assimilabiita' dei pontoni alle navi.
    Pertanto  l'opponente  da  un lato invocava la possibilita' di un
doppio  inquadramento  (fiscalizzazione  secondo  le norme del codice
della  navigazione e inquadramento previdenziale ai sensi della legge
n. 413/1984),    dall'altro   invocava   la   possibilita'   di   una
interpretazione  estensiva  della  elencazione  contenuta nell'art. 5
legge  n. 413/1984  atteso che il personale imbarcato sui pontoni era
munito  di regolare documentazione di imbarco, iscrizione agli uffici
della   Capitaneria   di   porto,  libretto  di  navigazione,  titoli
professionali  e  visite  mediche  eseguite  dagli  istituti preposti
(Ipsema e Capitanerie di porto).
    In    particolare    nel   contestare   l'esclusione   effettuata
dall'istituto  in  merito  all'applicazione ai marittimi imbarcati su
questi  pontoni non autopropulsi del regime previdenziale di cui alla
legge  n. 413/1984  eccepiva  che qualora la tesi dell'I.n.p.s. fosse
stata  accolta  dal  giudice - come avvenuto in altre cause - avrebbe
dovuto  essere  sollevata  questione di costituzionalita' dell'art. 5
della  legge  n. 413 del 1984 per violazione degli artt. 3 e 38 Cost.
in  quanto  situazioni  identiche  avrebbero  trovato  un trattamento
previdenziale differenziato.
    In  via  subordinata  instava per l'accertamento del diritto alla
fiscalizzazione quale impresa svolgente attivita' ausiliaria rispetto
a   quella  industriale,  impiantistica  ed  estrattiva  del  settore
metalmeccanico  atteso  che  a questo personale tecnico non marittimo
era  stata  riconosciuta  dall'I.n.p.s. la fiscalizzazione per cui e'
causa  e da ultimo in ipotesi di rigetto dell'opposizione instava per
l'accoglimento  della  domanda  di ripetizione dei contributi versati
alla  luce  della  legge  n. 398/1987 unica applicabile all'estero in
luogo della legge n. 413/1984.
    Parte  convenuta I.n.p.s. nel contestare integralmente le pretese
attoree assumeva che le note di rettifica che avevano dato luogo alla
cartella   esattoriale   opposta   riguardavano  il  beneficio  della
fiscalizzazione  negata  dall'istituto alla societa' in ragione della
previsione  contenuta  nell'art. 5  legge  n. 413/1984  secondo cui i
pontoni  in  quanto  non  muniti  di mezzi di propulsione propria non
potevano essere considerati nave; assumeva altresi' l'inapplicabiita'
delle norme del codice della navigazione a fronte del regime previsto
dalla  legge  n. 413/1984;  vie  piu'  eccepiva  l'irrilevanza  della
questione  del  regime  assicurativo  applicabile essendo oggetto del
contendere esclusivamente la fiscalizzazione.
    Si  opponeva  altresi'  alla  domanda  di  ripetizione  alla luce
dell'art. 5  legge  n. 398/1987  che  escludeva dal proprio ambito di
applicazione  i  lavoratori  marittimi  imbarcati  su  navi  battenti
bandiera estera.
    Il  giudice  ritenuta  la causa non abbisognevole di istruttoria,
concesso  alle  parti  un  termine per il deposito di note difensive,
all'udienza  del 17 febbraio 2004 ha invitato le parti a discutere la
controversia in oggetto.
    Indi   ritenuta  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
questione  di  costituzionalita'  della norma di cui all'art. 5 legge
n. 413/1984, su istanza di parte opponente, ha sollevato questione di
costituzionalita' nei termini che seguono.

                             In diritto

    In  primo  luogo  si  osserva  che  non  si  condivide l'opinione
dell'I.n.p.s.  in  base  al  quale  il regime previdenziale applicato
dall'istituto  ai  lavoratori  marittimi italiani imbarcati su questi
pontoni  che  operano  all'estero  e  sono  di proprieta' di societa'
estere  aventi  sede  in  Italia  sia irrilevante ai fini di causa in
quanto  e'  proprio  in forza della elencazione contenuta nell'art. 5
legge   n. 413/1984   che  l'istituto  ha  escluso  il  diritto  alla
fiscalizzazione  degli oneri sociali sui contributi corrisposti dalla
societa' opponente.
    Vie piu' alla luce dell'insegnamento giurisprudenziale in base al
quale  anche  in  forza  dell'art. 49 legge n. 88/1989 non esiste nel
nostro  ordinamento  il principio del cosiddetto doppio inquadramento
dovendo  lo  stesso  essere  unico  a tutti gli effetti previdenziali
(cfr.  Cass.  sez.  legge  12 febraio  2003, n. 2092), l'eccezione di
parte  convenuta  in  ordine all'estraneita' all'oggetto del giudizio
della tutela previdenziale di questi lavoratori appare infondata.
    Quanto  poi  al  merito della questione va ricordato che la legge
26 luglio   1984,  n. 413  relativa  al  riordino  pensionistico  dei
lavoratori  marittimi  contempla  all'art. 4  i  lavoratori marittimi
italiani  che  essendo  imbarcati su navi battenti bandiera straniera
hanno diritto alla tutela previdenziale prevista dal diritto italiano
(in  forza  dell'esclusione  contenuta  nell'art. 1,  comma  5, legge
n. 317/1987) comprendendo insieme ad altre categorie anche le persone
che fanno parte degli equipaggi delle navi munite di carte di bordo e
documenti  equiparati e quelle che prestano servizio sui galleggianti
di  cui  al  punto  e)  art. 5  che  siano  assunte  con contratto di
arruolamento (cfr. art. 4, lettera a) e b).
    La  norma  di  cui  all'art. 5  legge  cit. poi prevede che «Agli
effetti  delle disposizioni di cui alla presente legge si considerano
navi:
        a) quelle iscritte nelle matricole delle navi maggiori;
        b)  quelle  iscritte  nei  registri  delle  navi minori e dei
galleggianti  aventi  le  caratteristiche  di  cui all'art. 1287 cod.
nav.;
        c) quelle iscritte nei registri delle navi da diporto;
        d)  le  imbarcazioni  da  diporto iscritte nei registri delle
imbarcazioni  da diporto di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate
o   con   apparato   motore   di   potenza  massima  superiore  a  35
cavalli-vapore anche se costituisca mezzo di propulsione ausiliario;
        e)  i  galleggianti iscritti nei registri delle navi minori e
galleggianti  addetti  al  servizio  dei  porti,  delle  rade  e  del
pilotaggio  qualunque  ne  sia  la  stazza  purche'  abbiano mezzi di
prolusione propri.».
    A  fronte  di cio' ad avviso delle opponenti i pontoni per cui e'
causa   in   quanto  mobili  ed  aventi  le  caratteristiche  di  cui
all'art. 1287  cod.  nav.  anche  se  non autopropulsi rientrerebbero
nella  previsione  di cui all'art. 5, lett. b), con conseguente pieno
diritto  da  parte  dei lavoratori marittimi italiani imbarcati sugli
stessi  di godere della tutela previdenziale di cui all'art. 47 legge
n. 413/1984.  Per contro ad avviso dell'I.n.p.s. essendo i pontoni un
tipo  di  galleggiante  non  aventi  le  caratteristiche  di cui alla
lettera  e)  richiamata  va escluso il diritto alla iscrizione di cui
alla presente legge, non potendo peraltro neppure applicarsi le norme
di  cui  al  n. 317/1987 relative alla tutela dei lavoratori italiani
operanti nei Paesi extracomunitari in forza della esclusione espressa
contenuta nell'art. 5, comma 3, d.l. cit.
    A  fronte di cio' esaminando la norma con il criterio ermeneutico
letterale  appare  evidente  come  per  il  legislatore  le navi e le
imbarcazioni   siano  distinte  rispetto  ai  galleggianti  che  sono
assimilati alle stesse solo ed in quanto aventi le caratteristiche di
cui alla lettera e).
    Tanto  piu'  che la stessa disposizione di cui all'art. 1287 cod.
nav.  nel  disciplinare  la  licenza  delle  navi minori non soccorre
menzionando  la stessa esclusivamente le navi aventi una stazza lorda
superiore  alle  10  tonnellate  o comunque un motore superiore ai 25
cavalli (mentre nell'art. 153 cod. nav. si distingue espressamente la
licenza per le navi minori da quella dei galleggianti).
    Invero  parte  ricorrente  invoca la disposizione di cui all'art.
136  cod. nav. che nel definire le navi e i galleggianti (che si noti
in  tutto il codice conservano comunque una entita' distinta rispetto
alle  navi)  assimila  nel  regime giuridico i galleggianti alle navi
prevedendo  che  «....  le  disposizioni  che  riguardano  le navi si
applicano   in   quanto   non  sia  diversamente  disposto  anche  ai
galleggianti  mobili  adibiti  a  qualsiasi  servizio  attinente alla
navigazione  o  al traffico in acque marittime o interne..»; peraltro
cio'  vale  esclusivamente  per  le  norme attinenti alla navigazione
marittima  e  non  per  disposizioni  diverse  (cfr.  Cass.  sez.  1,
15 novembre 1994, n. 9589).
    Tanto piu' che le disposizioni contenute nella legge n. 413 /1984
hanno  natura  di  normativa  generale sopravvenuta speciale rispetto
alle  norme  del  codice  della  navigazione  sulle  quali ex art. 15
disposizioni sulla legge in generale possono prevalere.
    Inoltre  se  corrispondesse  al  vero quanto indicato dalla parte
opponente  ossia  che  la  lettera  b)  dell'art. 5 legge n. 413/1984
comprende anche i galleggianti mobili come quelli di cui la stessa e'
armatrice,  la  disposizione  contenuta nella lettera e) risulterebbe
priva   di  qualsiasi  utilita'  considerato  che  la  norma  di  cui
all'art. 1287 cod. nav. comprende sia le navi aventi una certa stazza
che quelle aventi un motore indipendentemente dalla stazza.
    A  fronte di cio' tenuto conto del sistema creato dal legislatore
con  la legge n. 413/1984 appare evidente che l'elencazione contenuta
nel precitato articolo 5 e' tassativa e non consente estensioni oltre
i  casi  di  legge  (cfr.  art. 6  legge  cit.  in merito ai soggetti
esclusi).
    Peraltro e' proprio tale interpretazione letterale che crea dubbi
di  costituzionalita' della disposizione stessa rispetto agli artt. 3
e  38  Cost.  infatti in forza della esclusione contenuta nell'art. 5
del  3 luglio  1987,  n. 317  i  lavoratori  marittimi  italiani  che
lavorano  all'estero  ed  operano  sopra  questi pontoni, pur essendo
iscritti  ai  ruoli  della  gente  di  mare  e  pur essendo tenuti ad
osservare   le   disposizioni  dettate  dal  Ministero  della  marina
mercantile  per  i natanti battenti bandiera sia italiana che estera,
non   godono   della  stessa  tutela  previdenziale  riconosciuta  ai
lavoratori marittimi italiani che lavorano all'estero su galleggianti
autopropulsi e sulle altre navi, ma sono esclusi sia da questo regime
previdenziale  che  dall'altro  previsto  dal  d.l. n. 317/1987 (cfr.
posizione  I.n.p.s., anche in ragione della circostanza che i decreti
ministeriali  di  cui all'art. 4 d.l. icit. che si sono succeduti nel
tempo,   non  hanno  mai  contemplato  per  la  determinazione  nella
retribuzione convenzionale la categoria dei marittimi).
    Tanto  piu'  che  tale  esclusione  e'  fondata  non sulla natura
dell'attivita'  svolta  o  per  la  diversa  esposizione a rischio di
questi  lavoratori,  ma  sulla  circostanza  del  tutto estranea alla
tutela previdenziale di operare su mezzi navali non autopropulsi, con
evidente   pregiudizio  anche  della  esigenza  di  salvaguardare  la
continuita'   della   posizione  previdenziale  e  soprattutto  della
necessita'  di garantire a questi lavoratori una tutela previdenziale
sufficiente nei termini di cui all'art. 38 Cost.
    Valutata  la  non  manifesta  infondatezza  della questione per i
motivi  sopra  esposti  e  la  rilevanza nel presente giudizio la cui
decisione dipende dalla applicazione delle norme sopra citate.