IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 17 febbraio 2004 ha emesso su istanza della parte attrice la seguente ordinanza nel procedimento promosso con ricorso depositato in data 21 novembre 2001 e iscritto al n. 815/01 di RG da societa' Saipem S.p.a. rappresentata e difesa dagli avv. Mattia Persiani ed Enrico Guglielmucci contro l'I.n.p.s., convenuto, rappresentato e difeso dagli avv. Marilina Rando e Aldo Formicola e contro Esatri S.p.a. - Concessione del Servizio nazionale di riscossione per la Provincia di Milano, contumace ed avente ad oggetto opposizione a cartella esattoriale numero 068 2001 05505511 18 000 notificata alla societa' Saipem S.p.a. in data 13 ottobre 2001. In fatto Con ricorso depositato in cancelleria in data 21 novembre 2001 la societa' Saipem S.p.a. premesso di aver ricevuto cartella di pagamento relativa a note di rettifica da d.m. 10 per il periodo dal luglio 1996 al marzo 1998, per l'importo complessivo di lire 4.757.089 contestava la pretesa dell'I.n.p.s. assumendo di essere una impresa armatoriale e di poter godere pertanto del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali di cui al decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito con modifiche, da legge 21 maggio 1982, n. 267 che per contro veniva escluso dall'I.n.p.s. con decorrenza 1° gennaio 1996 in quanto l'istituto riteneva di non poter classificare ai fini previdenziali i pontoni o piattaforme di cui la societa' era armatore quali navi ai sensi dell'art. 5 legge n. 413/1984. In particolare la societa' evidenziava che in altre controversie il giudice di primo grado ed anche la Corte di appello di Trieste avevano negato il diritto alla fiscalizzazione assumendo la non assimilabiita' dei pontoni alle navi. Pertanto l'opponente da un lato invocava la possibilita' di un doppio inquadramento (fiscalizzazione secondo le norme del codice della navigazione e inquadramento previdenziale ai sensi della legge n. 413/1984), dall'altro invocava la possibilita' di una interpretazione estensiva della elencazione contenuta nell'art. 5 legge n. 413/1984 atteso che il personale imbarcato sui pontoni era munito di regolare documentazione di imbarco, iscrizione agli uffici della Capitaneria di porto, libretto di navigazione, titoli professionali e visite mediche eseguite dagli istituti preposti (Ipsema e Capitanerie di porto). In particolare nel contestare l'esclusione effettuata dall'istituto in merito all'applicazione ai marittimi imbarcati su questi pontoni non autopropulsi del regime previdenziale di cui alla legge n. 413/1984 eccepiva che qualora la tesi dell'I.n.p.s. fosse stata accolta dal giudice - come avvenuto in altre cause - avrebbe dovuto essere sollevata questione di costituzionalita' dell'art. 5 della legge n. 413 del 1984 per violazione degli artt. 3 e 38 Cost. in quanto situazioni identiche avrebbero trovato un trattamento previdenziale differenziato. In via subordinata instava per l'accertamento del diritto alla fiscalizzazione quale impresa svolgente attivita' ausiliaria rispetto a quella industriale, impiantistica ed estrattiva del settore metalmeccanico atteso che a questo personale tecnico non marittimo era stata riconosciuta dall'I.n.p.s. la fiscalizzazione per cui e' causa e da ultimo in ipotesi di rigetto dell'opposizione instava per l'accoglimento della domanda di ripetizione dei contributi versati alla luce della legge n. 398/1987 unica applicabile all'estero in luogo della legge n. 413/1984. Parte convenuta I.n.p.s. nel contestare integralmente le pretese attoree assumeva che le note di rettifica che avevano dato luogo alla cartella esattoriale opposta riguardavano il beneficio della fiscalizzazione negata dall'istituto alla societa' in ragione della previsione contenuta nell'art. 5 legge n. 413/1984 secondo cui i pontoni in quanto non muniti di mezzi di propulsione propria non potevano essere considerati nave; assumeva altresi' l'inapplicabiita' delle norme del codice della navigazione a fronte del regime previsto dalla legge n. 413/1984; vie piu' eccepiva l'irrilevanza della questione del regime assicurativo applicabile essendo oggetto del contendere esclusivamente la fiscalizzazione. Si opponeva altresi' alla domanda di ripetizione alla luce dell'art. 5 legge n. 398/1987 che escludeva dal proprio ambito di applicazione i lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera estera. Il giudice ritenuta la causa non abbisognevole di istruttoria, concesso alle parti un termine per il deposito di note difensive, all'udienza del 17 febbraio 2004 ha invitato le parti a discutere la controversia in oggetto. Indi ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' della norma di cui all'art. 5 legge n. 413/1984, su istanza di parte opponente, ha sollevato questione di costituzionalita' nei termini che seguono. In diritto In primo luogo si osserva che non si condivide l'opinione dell'I.n.p.s. in base al quale il regime previdenziale applicato dall'istituto ai lavoratori marittimi italiani imbarcati su questi pontoni che operano all'estero e sono di proprieta' di societa' estere aventi sede in Italia sia irrilevante ai fini di causa in quanto e' proprio in forza della elencazione contenuta nell'art. 5 legge n. 413/1984 che l'istituto ha escluso il diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali sui contributi corrisposti dalla societa' opponente. Vie piu' alla luce dell'insegnamento giurisprudenziale in base al quale anche in forza dell'art. 49 legge n. 88/1989 non esiste nel nostro ordinamento il principio del cosiddetto doppio inquadramento dovendo lo stesso essere unico a tutti gli effetti previdenziali (cfr. Cass. sez. legge 12 febraio 2003, n. 2092), l'eccezione di parte convenuta in ordine all'estraneita' all'oggetto del giudizio della tutela previdenziale di questi lavoratori appare infondata. Quanto poi al merito della questione va ricordato che la legge 26 luglio 1984, n. 413 relativa al riordino pensionistico dei lavoratori marittimi contempla all'art. 4 i lavoratori marittimi italiani che essendo imbarcati su navi battenti bandiera straniera hanno diritto alla tutela previdenziale prevista dal diritto italiano (in forza dell'esclusione contenuta nell'art. 1, comma 5, legge n. 317/1987) comprendendo insieme ad altre categorie anche le persone che fanno parte degli equipaggi delle navi munite di carte di bordo e documenti equiparati e quelle che prestano servizio sui galleggianti di cui al punto e) art. 5 che siano assunte con contratto di arruolamento (cfr. art. 4, lettera a) e b). La norma di cui all'art. 5 legge cit. poi prevede che «Agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si considerano navi: a) quelle iscritte nelle matricole delle navi maggiori; b) quelle iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti aventi le caratteristiche di cui all'art. 1287 cod. nav.; c) quelle iscritte nei registri delle navi da diporto; d) le imbarcazioni da diporto iscritte nei registri delle imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate o con apparato motore di potenza massima superiore a 35 cavalli-vapore anche se costituisca mezzo di propulsione ausiliario; e) i galleggianti iscritti nei registri delle navi minori e galleggianti addetti al servizio dei porti, delle rade e del pilotaggio qualunque ne sia la stazza purche' abbiano mezzi di prolusione propri.». A fronte di cio' ad avviso delle opponenti i pontoni per cui e' causa in quanto mobili ed aventi le caratteristiche di cui all'art. 1287 cod. nav. anche se non autopropulsi rientrerebbero nella previsione di cui all'art. 5, lett. b), con conseguente pieno diritto da parte dei lavoratori marittimi italiani imbarcati sugli stessi di godere della tutela previdenziale di cui all'art. 47 legge n. 413/1984. Per contro ad avviso dell'I.n.p.s. essendo i pontoni un tipo di galleggiante non aventi le caratteristiche di cui alla lettera e) richiamata va escluso il diritto alla iscrizione di cui alla presente legge, non potendo peraltro neppure applicarsi le norme di cui al n. 317/1987 relative alla tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari in forza della esclusione espressa contenuta nell'art. 5, comma 3, d.l. cit. A fronte di cio' esaminando la norma con il criterio ermeneutico letterale appare evidente come per il legislatore le navi e le imbarcazioni siano distinte rispetto ai galleggianti che sono assimilati alle stesse solo ed in quanto aventi le caratteristiche di cui alla lettera e). Tanto piu' che la stessa disposizione di cui all'art. 1287 cod. nav. nel disciplinare la licenza delle navi minori non soccorre menzionando la stessa esclusivamente le navi aventi una stazza lorda superiore alle 10 tonnellate o comunque un motore superiore ai 25 cavalli (mentre nell'art. 153 cod. nav. si distingue espressamente la licenza per le navi minori da quella dei galleggianti). Invero parte ricorrente invoca la disposizione di cui all'art. 136 cod. nav. che nel definire le navi e i galleggianti (che si noti in tutto il codice conservano comunque una entita' distinta rispetto alle navi) assimila nel regime giuridico i galleggianti alle navi prevedendo che «.... le disposizioni che riguardano le navi si applicano in quanto non sia diversamente disposto anche ai galleggianti mobili adibiti a qualsiasi servizio attinente alla navigazione o al traffico in acque marittime o interne..»; peraltro cio' vale esclusivamente per le norme attinenti alla navigazione marittima e non per disposizioni diverse (cfr. Cass. sez. 1, 15 novembre 1994, n. 9589). Tanto piu' che le disposizioni contenute nella legge n. 413 /1984 hanno natura di normativa generale sopravvenuta speciale rispetto alle norme del codice della navigazione sulle quali ex art. 15 disposizioni sulla legge in generale possono prevalere. Inoltre se corrispondesse al vero quanto indicato dalla parte opponente ossia che la lettera b) dell'art. 5 legge n. 413/1984 comprende anche i galleggianti mobili come quelli di cui la stessa e' armatrice, la disposizione contenuta nella lettera e) risulterebbe priva di qualsiasi utilita' considerato che la norma di cui all'art. 1287 cod. nav. comprende sia le navi aventi una certa stazza che quelle aventi un motore indipendentemente dalla stazza. A fronte di cio' tenuto conto del sistema creato dal legislatore con la legge n. 413/1984 appare evidente che l'elencazione contenuta nel precitato articolo 5 e' tassativa e non consente estensioni oltre i casi di legge (cfr. art. 6 legge cit. in merito ai soggetti esclusi). Peraltro e' proprio tale interpretazione letterale che crea dubbi di costituzionalita' della disposizione stessa rispetto agli artt. 3 e 38 Cost. infatti in forza della esclusione contenuta nell'art. 5 del 3 luglio 1987, n. 317 i lavoratori marittimi italiani che lavorano all'estero ed operano sopra questi pontoni, pur essendo iscritti ai ruoli della gente di mare e pur essendo tenuti ad osservare le disposizioni dettate dal Ministero della marina mercantile per i natanti battenti bandiera sia italiana che estera, non godono della stessa tutela previdenziale riconosciuta ai lavoratori marittimi italiani che lavorano all'estero su galleggianti autopropulsi e sulle altre navi, ma sono esclusi sia da questo regime previdenziale che dall'altro previsto dal d.l. n. 317/1987 (cfr. posizione I.n.p.s., anche in ragione della circostanza che i decreti ministeriali di cui all'art. 4 d.l. icit. che si sono succeduti nel tempo, non hanno mai contemplato per la determinazione nella retribuzione convenzionale la categoria dei marittimi). Tanto piu' che tale esclusione e' fondata non sulla natura dell'attivita' svolta o per la diversa esposizione a rischio di questi lavoratori, ma sulla circostanza del tutto estranea alla tutela previdenziale di operare su mezzi navali non autopropulsi, con evidente pregiudizio anche della esigenza di salvaguardare la continuita' della posizione previdenziale e soprattutto della necessita' di garantire a questi lavoratori una tutela previdenziale sufficiente nei termini di cui all'art. 38 Cost. Valutata la non manifesta infondatezza della questione per i motivi sopra esposti e la rilevanza nel presente giudizio la cui decisione dipende dalla applicazione delle norme sopra citate.